ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 3 dicembre 2001 

Autorizzazione  all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami I,
III,  IV, V e VI e riassicurativa nel ramo I di cui al punto A) della
tabella  di  cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.  174,  rilasciata  alla  Cattolica  Partecipazioni Vita S.p.a., in
Verona. (Provvedimento n. 1977).
(GU n.288 del 12-12-2001)

                     L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.  20, recante integrazioni e
modifiche  alla  legge  12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo
delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti  assicurativi,  e  le  successive  disposizioni  modificative  e
integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della  direttiva  92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla
vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visti  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"Testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria"  ed  il  decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 343, di
attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della
vigilanza  prudenziale  nel  settore assicurativo ed, in particolare,
l'art.   4   concernente  le  disposizioni  applicabili  al  collegio
sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  13  ottobre  1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti e l'art.
4,  comma  19,  modificativo  dell'art. 14, comma 1, lettera i) della
legge  n.  576/1982,  il quale prevede che il Consiglio dell'Istituto
esprima  il proprio parere, tra l'altro, in materia di autorizzazioni
all'esercizio dell'attivita' assicurativa;
  Visto  il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme
per la fissazione dei requisiti di professionalita' e di onorabilita'
dei  membri  del  collegio  sindacale,  regolamento  emanato ai sensi
dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legisaltivo n. 58/1998;
  Visto  il  provvedimento ISVAP n. 1617-G del 21 luglio 2000 recante
modalita'  tecniche  di  individuazione  delle fattispecie di stretti
legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;
  Vista l'istanza del 27 luglio 2001 e successiva integrazione del 19
novembre  2001,  con la quale Cattolica Partecipazioni Vita S.p.a. ha
chiesto    di   essere   autorizzata   all'esercizio   dell'attivita'
assicurativa  nei rami I, III, IV, V e VI e riassicurativa nel ramo I
di  cui  al  punto  A) della tabella di cui all'allegato I al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza, compreso lo
statuto sociale, nonche' le successive integrazioni;
  Rilevata  la conformita' delle norme statutarie della societa' alla
vigente disciplina del settore assicurativo;
  Vista  la  delibera  con la quale il Consiglio dell'Istituto, nella
seduta del 30 novembre 2001, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
accesso  all'attivita' assicurativa previsti dalla normativa vigente,
si  e'  espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata
presentata da Cattolica Partecipazioni Vita S.p.a.;
                              Dispone:
  La  societa'  Cattolica Partecipazioni Vita S.p.a., con sede legale
in  Verona,  via  Carlo  Ederle  n.  45, e' autorizzata all'esercizio
dell'attivita'   assicurativa   nei  rami  I,  III,  IV,  V  e  VI  e
riassicurativa  nel  ramo  I  di cui al punto A) della tabella di cui
all'allegato  I  al  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 174, con
contestuale  approvazione  del relativo statuto ai sensi dell'art. 9,
comma 4, del suddetto decreto legislativo.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 3 dicembre 2001
                                             Il presidente: Manghetti