ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

COMUNICATO

Approvazione  delle  modificazioni  allo  statuto  della Augusta Vita
S.p.a., in Torino
(GU n.296 del 21-12-2001)

    Con  provvedimento  n. 1981 del 4 dicembre 2001 l'istituto per la
vigilanza  sulle  assicurazioni  private e di interesse collettivo ha
approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17
marzo  1995,  n. 174 e dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo
17  marzo  1995,  n.  175, il nuovo testo dello statuto sociale della
Augusta  Vita  S.p.a.,  con le modifiche deliberate in data 19 luglio
2001   dell'assemblea  straordinaria  degli  azionisti,  relative  ai
seguenti articoli:
      abrogazione  ex art. 8 (trasferimento delle azioni da parte dei
soci   a  societa'  controllate,  direttamente  o  indirettamente,  a
societa'  controllanti  a  societa'  controllate  da  queste  ultime:
condizioni. Disciplina del diritto di prelazione a favore dei soci in
qualsiasi  altro  caso  di trasferimento delle azioni, dei diritti di
opzione  e di assegnazione e di eventuali obbligazioni convertibili e
warrant);
      ex  art.  9, rinumerato art. 8 (riformulazione dell'articolo in
materia  di:  a) luoghi di convocazione dell'assemblea, sia ordinaria
che  straordinaria;  b) termini di convocazione dell'assemblea in via
ordinaria,  ai  fini dell'approvazione del bilancio. Nuova disciplina
in  materia di: a) proroga del termine di convocazione dell'assemblea
ordinaria  ai  fini  dell'approvazione  del  bilancio:  anche qualora
"l'attivita'  riassicurativa  sia esercitata in misura rilevante"; b)
ulteriori  casi  di  convocazione  dell'assemblea,  sia ordinaria che
straordinaria.  Trasposizione, con modifiche, della disciplina di cui
all'ex art. 17 in tema di possibilita' di convocazione dell'assemblea
da  parte  del  collegio  sindacale  o  da  almeno  due  suoi membri.
Soppressione,  dal  testo dell'ex art. 9, della disciplina in materia
di   intervento   degli   azionisti   nelle  assemblee  e  di  quorum
deliberativi e costitutivi, in quanto trasposta nell'attuale art. 10.
Soppressione,  dal  testo  di cui all'ex art. 9, di alcune previsioni
statutarie  in  tema di ulteriori soggetti preposti alla convocazione
dell'assemblea,  in  assenza  di formale convocazione, rappresentanza
degli   azionisti  nelle  assemblee  e  casi  particolari  di  quorum
costitutivi e deliberativi in sede di assemblea straordinaria);
      ex  art. 10, rinumerato art. 9 (riformulazione dell'articolo in
materia   di  presidenza  dell'assemblea  e  nomina  del  segretario:
"l'assemblea   e'   presieduta   dal   presidente  del  consiglio  di
amministrazione  o,  in  sua  assenza,  dal  vice  presidente  o,  in
mancanza,  da  persona designata dell'assemblea stessa. Il segretario
e'  nominato  dall'assemblea,  su  designazione  del presidente" - in
luogo   della   precedente  previsione  statutaria:  "l'assemblea  e'
presieduta  dal presidente del consiglio di amministrazione, o da chi
ne  fa  le  veci. In mancanza il presidente e' eletto dall'assemblea.
L'assemblea  su  proposta del presidente nomina il segretario, scelto
anche  tra  non  azionisti".Sostituzione  della  parola "nomina" - in
luogo di "intervento" - in relazione ai casi di redazione del verbale
a  cura del notaio. Sostituzione dell'espressione "nei modi di legge"
-  in  luogo  di  "dal presidente e dal segretario o dal notaio" - in
materia di redazione e sottoscrizione del verbale assembleare);
      inserimento  nuovo  art. 10 (possibilita' di tenere le adunanze
dell'assemblea,   ordinaria   e   straordinaria,   con   sistemi   di
collegamento  audio/video: condizioni ed effetti. Trasposizione della
previsione  statutaria  di  cui  all'ex  art. 9 in tema di intervento
degli azionisti nelle assemblee e quorum deliberativi e costitutivi);
      art.  11  (in  relazione  alla  composizione  del  Consiglio di
amministrazione,  sostituzione  dell'espressione  "...formato  da  un
numero   di   componenti   variabili  da  tre  a  undici  secondo  la
determinazione  fatta  dall'assemblea"  -  in  luogo della precedente
previsione  statutaria  "...formato da cinque componenti.". Invariato
il resto dell'articolo);
      art.  12 (con riferimento alla possibilita' per il consiglio di
amministrazione di nominare un amministratore delegato, introduzione,
ex  novo,  dell'espressione  "...conferendogli,  nei limiti di legge,
proprie attribuzioni". Invariato il resto dell'articolo);
      art.  13  (riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in
materia  di:  a) convocazione del consiglio di amministrazione a cura
del presidente; b) soggetto preposto alla presidenza del consiglio di
amministrazione  in  luogo  del vice presidente o dell'amministratore
delegato,  se  nominati;  c)  modalita'  e  tempi di convocazione del
consiglio,  anche  in  caso  di urgenza; d) possibilita' di tenere le
adunanze  del  consiglio di amministrazione per video-teleconferenza:
condizioni  ed  effetti. Nuova disciplina in materia di: a) luoghi di
riunione  del consiglio di amministrazione: "presso la sede sociale o
altrove,  purche'  in Europa"; b) soggetti preposti alla convocazione
del   consiglio   di   amministrazione   in   luogo  del  presidente.
Trasposizione,  con modifiche, della disciplina di cui all'ex art. 17
in   tema   di   possibilita'   di   convocazione  del  consiglio  di
amministrazione  da  parte  del  collegio sindacale o almeno due suoi
membri.  Soppressione della preesistente disciplina in tema di quorum
costitutivi  e  deliberativi  del consiglio, nonche' di redazione del
verbale  consiliare,  in  quanto  trasposta, con modifiche, nell'art.
14);
      inserimento   nuovo  art.  14  (trasferimento,  con  modifiche,
dell'attuale  previsioni  statutarie di cui all'ex art. 13 in materia
di    quorum    costitutivi   e   deliberativi   del   consiglio   di
amministrazione,   nonche'  di  verbalizzazione  delle  deliberazioni
consiliari);
      ex  art.  14, rinumerato art. 15 (riformulazione dell'articolo,
con modifiche, in materia di poteri del consiglio di amministrazione.
Nuova  disciplina  in  tema  di  possibilita',  per  il  consiglio di
amministrazione,  di  delegare le proprie attribuzioni ad un comitato
esecutivo.  Riformulazione  dell'articolo  con  nuova  disciplina  in
materia  di  nomina  di  uno  o  piu'  direttori.  Trasposizione, con
modifiche,   dell'intero  testo  di  cui  all'ex  art.  16,  pertanto
abrogato, in materia di obbligo di informativa al collegio sindacale,
da  parte  degli  amministratori con delega di poteri, sull'attivita'
svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e
patrimoniale  effettuate  dalla societa' o dalle societa' controllate
ed,  in  particolare,  sulle  operazioni  in  potenziale conflitto di
interessi:  modalita'. Soppressione, dal testo dell'ex art. 14, della
disciplina  relativa  all'individuazione  delle  attribuzioni che non
possono   formare  oggetto  di  delega  da  parte  del  consiglio  di
amministrazione);
      ex  art.  15,  rinumerato art. 16 (riformulazione dell'articolo
con  nuova  disciplina  in  materia  di  rappresentanza  legale della
societa':  soggetti  preposti  e  poteri conferiti. Soppressione, dal
testo  dell'ex  art. 15, della disciplina relativa all'individuazione
dei  poteri  di rappresentanza conferiti all'amministratore delegato,
se   nominato,   anche   in   assenza   di  specifiche  deliberazioni
autorizzative in merito);
      abrogazione  ex art. 16 (articolo abrogato in quanto trasposto,
con modifiche, nell'attuale art. 15 "poteri del consiglio");
      art.  17  (riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in
materia  di  composizione  e durata in carica del collegio sindacale:
"il  collegio  sindacale  e'  composto di tre sindaci effettivi e due
supplenti.  Essi restano in carica per tre esercizi" - in luogo della
precedente  previsione  statutaria: "il collegio sindacale e' formato
da tre sindaci effettivi e due supplenti, le cui attribuzioni, doveri
e  durata  sono  quelli  stabiliti  dalla legge". Nuova disciplina in
materia  di:  a) definizione del requisito di professionalita' di cui
all'art.  1,  comma 1 del decreto ministeriale n. 162/2000 per almeno
uno  dei  sindaci  effettivi  ed almeno uno dei sindaci supplenti; b)
definizione  del  requisito  di  professionalita'  di cui all'art. 1,
comma  2,  lettere  a),  b)  e  c) del citato decreto ministeriale n.
162/2000 in capo ai sindaci non in possesso del requisito di cui alla
precedente lett. a); c) individuazione delle materie e dei settori di
attivita' strettamente attinenti all'attivita' dell'impresa, ai sensi
dell'art.  1, comma 3, del citato decreto ministeriale. Soppressione,
dal  testo,  della  preesistente  disciplina  in materia di limiti al
cumulo  degli  incarichi  per  i  sindaci,  nomina del presidente del
collegio sindacale e organo preposto alla determinazione del compenso
annuo,  in  quanto  trasposta,  con  modifiche, nell'attuale art. 18.
Soppressione,  dal  testo,  della  preesistente disciplina in tema di
possibilita',  per il collegio sindacale o almeno due suoi membri, di
convocare  l'assemblea  e  il consiglio di amministrazione, in quanto
trasposta,   con   modifiche,   negli   attuali   articoli  8  e  13.
Soppressione,  dal  testo,  delle previsioni statutarie relative alla
rieleggibilita'  dei  sindaci  ed  alle  cause  di incompatibilita' e
decadenza dall'incarico per i medesimi soggetti);
      inserimento  nuovo art. 18 (trasposizione, con riformulazione e
modifiche,  delle  previsioni  statutarie  di  cui  all'ex art. 17 in
materia  di:  a)  nomina  e compenso dei sindaci: organo preposto; b)
nomina  del  presidente  del  collegio  sindacale:  modalita' e nuovi
criteri;  c)  limiti  al  cumulo  degli  incarichi  per  i membri del
collegio sindacale);
      ex art. 18, rinumerato art. 19 (invariato nel testo);
      ex art. 19, rinumerato art. 20 (invariato nel testo);
      ex art. 20, rinumerato art. 21 (invariato nel testo);
      ex art. 21, rinumerato art. 22 (invariato nel testo).