PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 dicembre 2001 

Revoca della somma di L. 16.445.410 di cui al decreto ministeriale n.
462  del  30  marzo  1988,  recante  misure  per  la ristrutturazione
dell'acquedotto  Carniccio e relativa rete di distribuzione in comune
di  Campo  di  Giove,  danneggiati  dal sisma del 7 e 11 maggio 1984.
(Ordinanza n. 3167).
(GU n.296 del 21-12-2001)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
        delegato per il coordinamento della protezione civile
  Vista  la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21  settembre  2001,  con  il quale al Ministro dell'interno e' stata
attribuita la delega per la protezione civile;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.  576,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677,
che  prevede  la  revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi
non  utilizzate  in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n.  6,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.
61,  che  prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese
da  parte  degli  enti,  al fine di verificare lo stato di attuazione
degli  interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per
il coordinamento della protezione civile;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  462 del 30 marzo 1988, con il
quale  e'  stato  disposto  il finanziamento di lire 1 miliardo e 150
milioni, per la ristrutturazione dell'acquedotto Carniccio e relativa
rete  di  distribuzione  in  comune  di  Campo  di  Giove (L'Aquila),
danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984;
  Vista  la nota n. 2288 del 6 giugno 2001, con la quale il comune di
Campo  di Giove ha trasmesso la documentazione e la determinazione n.
14  del  1  giugno  2001  da  cui risulta una economia di bilancio di
L. 16.445.392;
  Considerato  che  la  suddetta economia risulta tuttora disponibile
sul  capitolo 9337 del centro di responsabilita' amministrativa n. 20
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di
L. 16.445.410  assegnata  al  comune  di  Campo  di Giove con decreto
ministeriale n. 462 del 30 marzo 1988.
  2.  La  somma  di cui al comma precedente sara' utilizzata ai sensi
dell'art.  8  del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 3 dicembre 2001
                                                 Il Ministro: Scajola