AGENZIA DELLE ENTRATE

CIRCOLARE 6 dicembre 2001, n. 102 

Decreto  legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 - Modalita' di recupero
degli  omessi  versamenti  dell'imposta  unica sulle scommesse, delle
quote  di  prelievo  destinate  all'UNIRE  e  di  applicazione  delle
sanzioni per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta.
(GU n.299 del 27-12-2001)
 
 Vigente al: 27-12-2001  
 

                            Alle direzioni regionali
                            Agli uffici locali
                            Agli uffici I.V.A.
                                e per conoscenza:
                            Al  Ministero  delle politiche agricole e
                            forestali  -  Dipartimento della qualita'
                            dei   prodotti   agro  alimentari  e  dei
                            servizi   -  Direzione  generale  per  la
                            qualita'  dei  prodotti agro alimentari e
                            la  tutela del consumatore - Div. ex VIII
                            - Enti pubblici
                            Al  Ministero dell'interno - Dipartimento
                            della  pubblica  sicurezza  - Ufficio per
                            l'amministrazione  generale - Ufficio per
                            gli affari della polizia amministrativa e
                            sociale
                            Al  Comando  generale  della  Guardia  di
                            finanza   -   III  Reparto  operazioni  -
                            Ufficio fiscalita'
                            Al   Ministero   dell'economia   e  delle
                            finanze  -  Dipartimento per le politiche
                            fiscali
                            Al   Ministero   dell'economia   e  delle
                            finanze    -   Servizio   consultivo   ed
                            ispettivo tributario
                            Alle   direzioni   centrali  dell'Agenzia
                            delle entrate
                            All'UNIRE
                            Ai CONI
                            Allo  SNAI  - Sindacato nazionale agenzie
                            ippiche
                            Alla SNAI servizi S.r.l.
                            Alla SPATI S.r.l.
                            Alla TOTO 2000 S.r.l.
                            Alla Ariston servizi S.r.l.
                            Alla Federippodromi
                            Alla SOGEI S.p.a.
                            Al Sindacato nazionale allibratori
                            Alla SAGI Sport
                            Ai SICS

1. Premessa.
  Con  le  circolari  ministeriali  n.  153/E  del 15 giugno 1998, n.
167/E,  del 25 giugno 1998 e n. 51/E del 26 febbraio 1999, sono stati
forniti  i  primi chiarimenti in merito all'applicazione dell'imposta
unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
  Con la circolare n. 160/E del 23 luglio 1999 e' stata affrontata la
specifica  problematica  dell'erronea indicazione del numero di conto
corrente  postale  in  occasione  dei  versamenti dell'imposta ovvero
dell'inesatta liquidazione dell'importo dovuto.
  Ulteriori  istruzioni  in  ordine  dell'applicazione del tributo in
discorso  sono  state impartite con le circolari n. 48/E del 15 marzo
2000, 137/E del 5 luglio 2000 e 62/E del 21 giugno 2001.
  Con  la  presente  circolare,  a seguito di quesiti posti da alcune
direzioni  regionali  e  dagli  operatori  del settore, si forniscono
ulteriori   ragguagli   in   materia   di  modalita'  di  riscossione
dell'imposta  unica,  delle  quote  di  prelievo sulla raccolta delle
scommesse ippiche, delle sanzioni per omesso, insufficiente o tardivo
versamento   dell'imposta   stessa   e   in  materia  di  tutela  dei
contribuenti  avverso  gli  atti  dell'amministrazione  diretti  alla
percezione del tributo, dei prelievi e delle sanzioni predette.
2.  Procedura di riscossione dell'imposta e della sanzione per omesso
insufficiente o tardivo versamento.
  Com'e'  noto, l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica
8  aprile  1998,  n.  169,  dispone  che  competente all'accertamento
dell'imposta   unica   e'   l'Ufficio   delle   entrate   nella   cui
circoscrizione  si svolge l'attivita' di accettazione delle scommesse
relative alle corse dei cavalli ed il successivo art. 19 prescrive la
prestazione  di  idonea  garanzia  diretta  ad assicurare il regolare
pagamento dell'imposta.
  Analoghe disposizioni (articoli 13 e 14) sono contenute nel decreto
del  Ministro  delle  finanze  21  giugno 1998, n. 174, recante norme
regolamentari  per  l'organizzazione  e l'esercizio delle scommesse a
totalizzatore  ed  a quota fissa su competizioni sportive organizzate
dal CONI.
  Al  riguardo, al fine di assicurare uniformita' di comportamento da
parte  degli  uffici  nell'ambito dei controlli della regolarita' dei
versamenti  dell'imposta,  si  espongono  di seguito le modalita' del
relativo  procedimento d'accertamento che deve articolarsi nelle fasi
di seguito descritte:
    a) controllo  dell'esattezza e della tempestivita' dei versamenti
secondo  quanto  precisato con le citate circolari n. 51/E e n. 160/E
del 1999, anche mediante accesso ai sensi degli articoli 18, comma 2,
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 169 del 1998 e 13,
comma 2, del decreto ministeriale n. 174 del 1998;
    b) in  caso  di accertamento di anomalie nei versamenti, invio al
concessionario, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, di un
invito  al  pagamento,  assegnando  il  termine  di trenta giorni per
provvedere al pagamento stesso;
    c) in  caso  di  mancata adesione all'invito, escussione da parte
degli uffici della garanzia per il recupero dell'imposta.
  Qualora  la garanzia non sia stata prestata o in caso di incapienza
della  stessa,  gli  uffici devono provvedere ad iscrivere a ruolo le
somme  non  versate  in  base  all'art. 17 del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, che ha esteso a tutte le entrate dello Stato la
riscossione coattiva mediante ruolo.
  Per   quanto   attiene  all'applicazione  della  sanzione  prevista
dall'art. 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, poiche'
tale  norma  al  comma  3,  fa rinvio alle disposizioni in materia di
sanzioni  amministrative tributarie recate dal decreto legislativo 18
dicembre   1997,  n.  472,  si  ritiene  che  nella  fattispecie  sia
applicabile  l'art.  17,  comma  3, che prevede l'iscrizione a ruolo,
senza previa contestazione, nel caso di omesso o ritardato pagamento.
  Al  riguardo,  si  aggiunge  che il rinvio generale ai principi del
citato  decreto  legislativo  n.  472  del  1997  induce  a  ritenere
applicabili,  in  particolare,  anche  le disposizioni di moderazione
delle  sanzioni  previste  dall'art.  13  dello  stesso  decreto, che
dispone in materia di ravvedimento.
3. Riscossione delle quote di prelievo e delle penali.
  L'art.  12  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del
1998 prevede il pagamento, da parte dei concessionari del servizio di
raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli di quote di prelievo
sull'introito  lordo delle medesime scommesse, da destinare all'UNIRE
per il conseguimento delle sue finalita' istituzionali.
  L'art.   5  della  convenzione  che  accede  alla  concessione  per
l'esercizio  delle  anzidette  scommesse,  il  cui  schema  e'  stato
approvato  con decreto interministeriale 20 aprile 1999, prevede che,
qualora   nell'esercizio   annuale  gli  incassi  non  consentano  di
raggiungere  la  somma  corrispondente  alla  quota  annuale  di  cui
all'art.  12  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 169,
spettante  all'UNIRE  in relazione al minimo annuo garantito, in base
al  quale e' stata aggiudicata la gara, il concessionario e' tenuto a
versare    una    somma,   per   differenza,   tale   da   consentire
all'amministrazione   di   coprire  il  suddetto  importo  in  favore
dell'UNIRE.
  L'art.  9  del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, recante
disposizioni  in  materia  di  "Riordino  dell'Unione  nazionale  per
l'incremento  delle  razze equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della
legge  15  marzo  1997,  n. 59" dispone che le entrate dell'Ente sono
costituite,  tra  le altre, dai proventi derivanti dalle disposizioni
di  cui  all'art.  3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
che  prevede  la ripartizione, con apposito regolamento, dei proventi
derivanti  dalle  scommesse  sulle  corse  dei  cavalli  "in  modo da
garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'UNIRE ...".
  L'art.  10 del predetto schema di convenzione per l'affidamento dei
servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche prevede che la
sospensione  non  autorizzata  dell'attivita'  di  accettazione delle
scommesse,  a  qualsiasi  titolo  messa  in  atto dal concessionario,
comporta   l'applicazione   di   una   penale,  per  ogni  giorno  di
sospensione,  pari al doppio del prelievo medio giornaliero calcolato
sui  dodici  mesi  precedenti  ovvero,  nella  fase  di  avvio  delle
scommesse ippiche, sui mesi di attivita'.
  Con  circolare  n.  137/E  del  5  luglio  2000 e' stato stabilito,
relativamente  al  pagamento  delle  quote  di  prelievo da destinare
all'UNIRE,  che gli importi delle scommesse al totalizzatore, dedotti
l'imposta  unica,  il  corrispettivo  del  concessionario, le vincite
pagate  e  da pagare ed i rimborsi effettuati e da effettuare, devono
essere versati dal concessionario entro il giorno 20 di ogni mese per
le  scommesse  accettate  e  convalidate  fino  al giorno 15 del mese
stesso.  Gli  stessi  importi devono essere versati entro il giorno 5
del  mese successivo, per le scommesse accettate e convalidate fra il
giorno  16  e  la  fine del mese precedente. Le somme predette devono
affluire  ad  un  apposito  conto  corrente  bancario  intestato alla
So.Ge.I. S.p.a., acceso presso la Banca nazionale del lavoro - codice
ABI  01005,  CAB  03309,  c.c. n. 8718, agenzia di via C. Nigra, 15 -
00194 Roma.
  Con  nota  n. III/1/172862/00 del 10 agosto 2000 e' stato precisato
che  i  concessionari  devono  riportare  nella  causale del bonifico
bancario  quindicinale,  nell'ordine,  i  dati  di  seguito indicati:
codice   agenzia,   periodo   di   riferimento,   causale   (saldo  o
integrazione).
  Con la circolare n. 62/E del 21 giugno 2001 sono state stabilite le
modalita' del versamento del minimo annuo garantito sopra menzionato.
  Al fine di stabilire l'iter procedurale da adottare per il recupero
delle somme predette, occorre preliminarmente esaminare la natura del
rapporto  che intercorre tra i concessionari del servizio di raccolta
delle scommesse e le amministrazioni concedenti.
  Al  riguardo,  trattandosi nel caso di specie di una concessione di
pubblico  servizio  con  la  quale  l'amministrazione  trasferisce al
concessionario   l'intero  complesso  dei  pubblici  poteri  ad  essa
riservati  nella materia oggetto del rapporto concessorio, allo scopo
di   realizzare   l'interesse  pubblico  di  reperimento  di  risorse
finanziarie   di  pertinenza  dell'Ente  di  diritto  pubblico  sopra
menzionato,  appare  chiara  la  natura pubblicistica del rapporto in
esame,  a  nulla rilevando che le norme che prescrivono il versamento
delle   somme   in   questione  abbiano  trovato  collocazione  nella
convenzione che accede all'atto di concessione.
  Pertanto,  per  l'iscrizione a ruolo delle entrate in argomento, e'
applicabile  il citato art. 17 del decreto legislativo n. 46 del 1999
e  dal  punto  di  vista  operativo  si  deve  adottare  la  sequenza
procedimentale enunciata nel paragrafo precedente alle lettere a), b)
e  c),  con  l'unica variante che l'escussione dei garanti in caso di
resistenza  al  pagamento  avverra'  da  parte degli uffici centrali,
depositari dei relativi atti di garanzia.
  Con  l'occasione,  si precisa che non sono previste dalla normativa
vigente  in  materia  di  scommesse  sanzioni per il caso di omesso o
intempestivo  versamento  delle  quote di prelievo ne' del cosiddetto
minimo  garantito,  ferma  restando  la  debenza  degli interessi per
ritardato pagamento.
  In  relazione  all'attivita'  di accertamento da parte degli uffici
locali  dell'applicabilita' della penale suddetta, si segnala che con
circolare  n.  48/E  del  15  marzo  2000,  sono stati forniti alcuni
indirizzi  interpretativi  ed  operativi  in  ordine al mancato avvio
dell'attivita'  di  accettazione  delle  scommesse,  chiarendo che si
considerava autorizzata in via generale la sospensione dell'attivita'
purche'  avvenuta  entro  i  limiti  temporali stabiliti dall'art. 3,
comma  1,  lettera  f)  della  convenzione tipo approvata con decreto
ministeriale    7   aprile   1999.   Per   la   mancata   attivazione
dell'accettazione  delle  giocate, eccedente il periodo suindicato, i
concessionari  sono  stati  invitati  a  documentare  le "obiettive e
particolari    situazioni    di   forza   maggiore   o   sopravvenuta
impossibilita',   indipendenti  dalla  loro  volonta'".  Sara'  cura,
pertanto,  degli  uffici  valutare  la  eventuale sussistenza di tali
eccezionali  circostanze  ai  fini dell'irrogazione della sanzione in
parola.
4.  Termini  di  decadenza  per  il recupero dell'imposta unica e per
l'applicazione delle sanzioni.
  Per  quanto  attiene  all'individuazione  del  termine di decadenza
dell'azione  dell'ufficio  locale  per  l'applicazione della sanzione
prevista  dall'art.  5  del  decreto  legislativo n. 504 del 1998, in
mancanza   di   disposizioni   specifiche   sul  decreto  legislativo
istitutivo  dell'imposta  unica o su altri provvedimenti normativi ed
in  base  al  disposto  del terzo comma del citato art. 5 del decreto
legislativo  n. 504 del 1998 che dichiara applicabili le disposizioni
in  materia  di sanzioni amministrative tributarie recate dal decreto
legislativo  n.  472  del  1997,  si  ritiene  applicabile  la  norma
contenuta  nell'art.  20  del  medesimo  decreto n. 472 a norma della
quale  i  ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi
dell'art.  17,  comma  3,  dello  stesso decreto sono resi esecutivi,
entro  il  31  dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e'
avvenuta la violazione.
  Relativamente   all'individuazione   del   termine   di   decadenza
dell'azione  dell'ufficio  locale  per  il  recupero dell'imposta non
versata,  in  assenza  di  disposizioni  specifiche nel provvedimento
istitutivo del tributo o in altri provvedimenti normativi, si ritiene
applicabile  la  prescrizione  ordinaria decennale prevista dall'art.
2946  del codice civile. Ovviamente, i due accertamenti (dell'imposta
non versata e della conseguente sanzione) essendo conseguenziali, non
possono  che  essere  contemporanei,  anche  se, per ovvie ragioni di
cautela   fiscale,   attesa   l'entita'  del  tributo  e  l'immediata
disponibilita'  degli elementi di riscontro forniti dal totalizzatore
nazionale  delle  scommesse,  appare  opportuna  una  piu' tempestiva
azione  di  accertamento  da espletare preferibilmente nel periodo di
due anni dal verificarsi dei presupposti impositivi.
5. Tutela giurisdizionale.
  Per quanto attiene all'individuazione della competenza degli organi
giurisdizionali   competenti  a  decidere  le  controversie  relative
all'applicazione   dell'imposta   unica   e   all'irrogazione   delle
conseguenti  sanzioni,  siosserva che l'art. 18, comma 2, del decreto
legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,  dispone  che,  qualora la
vertenza  non  sia  devoluta  alla  giurisdizione  delle  commissioni
tributarie,  come nella fattispecie in esame, e' ammesso, nel termine
di  sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, il ricorso
amministrativo,   in   alternativa  all'azione  avanti  all'autorita'
giudiziaria  ordinaria,  che puo' comunque essere adita anche dopo la
decisione  amministrativa  ed  entro  centottanta  giorni  dalla  sua
notificazione.   Il  ricorso  puo'  essere  proposto  alla  direzione
regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione della sede
dell'ufficio che ha irrogato le sanzioni.
  Relativamente  alle  controversie  concernenti  il versamento delle
quote  di  prelievo  sulla  raccolta  delle  scommesse e delle penali
previste   dall'art.   10   della   predetta   convenzione  tipo  per
l'affidamento  della raccolta delle scommesse ippiche, si ritiene che
tali vertenze rientrino nella competenza dei tribunali amministrativi
regionali  ai  sensi  dell'art.  33  del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  80,  come  sostituito  dall'art.  7 della legge n. 205 del
21 luglio  2000,  a  norma del quale sono devolute alla giurisdizione
esclusiva  dei  detti organi giurisdizionali tutte le controversie in
materia  di  pubblici  servizi  ed  in  particolare  quelle  "tra  le
amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici
servizi"  ed "in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di
gestori dei pubblici servizi".
  Si  prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente
circolare.  Le  direzioni  regionali e gli uffici locali dell'Agenzia
delle   entrate   sono  pregati  di  dare  impulso  all'attivita'  di
accertamento  e  di  recupero  dell'imposta  unica  e  delle quote di
prelievo corrispondenti agli incassi dei concessionari sulla base dei
dati trasmessi dalla scrivente a seguito delle segnalazioni pervenute
dal totalizzatore nazionale delle scommesse.
    Roma, 6 dicembre 2001
                                    Il direttore dell'Agenzia: Romano