REGIO DECRETO 5 febbraio 1928, n. 460 

Aumento del diritto per la sigillatura dei piombi ai colli contenenti
oggetti di antichita' e d'arte, in esportazione dal Regno. (028U0460) 
(GU n.68 del 21-3-1928)
 
 Vigente al: 5-4-1928  
 

 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta la legge 20 giugno 1909, n. 364; 
 
  Veduto  il  regolamento  per  l'esecuzione  della  legge  suddetta,
nonche' della legge 23 giugno 1912, n. 688, approvato con R.  decreto
30 gennaio 1913, n. 363; 
 
  Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione, di concerto col Ministro per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  L'ultimo capoverso dell'art. 154 del regolamento  per  l'esecuzione
delle leggi 20 giugno 1909,  n.  364,  e  23  giugno  1912,  n.  688,
approvato con R. decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e'  sostituito  dal
seguente: 
 
  «Sono a carico dell'esportatore le spese di bollo alle  denuncie  e
alle licenze di esportazione, di facchinaggio, di  materiale  per  la
legatura e per gli involti e di sigillatura dei piombi, per la  quale
sara' riscosso un diritto di lire una». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Datoa Roma, addi' 5 febbraio 1928 - Anno VI 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                          Mussolini - Fedele - Volpi. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 marzo 1928 - Anno VI 
 
    Atti del Governo, registro 270, foglio 138. - Sirovich.