AGENZIA DELLE ENTRATE

CIRCOLARE 31 gennaio 2002, n. 10 

Modello  730/2002  -  Redditi  2001.  Assistenza fiscale prestata dai
sostituti  d'imposta  e  dai  Centri  di  assistenza  fiscale  per  i
lavoratori dipendenti.
(GU n.39 del 15-2-2002)
 
 Vigente al: 15-2-2002  
 

                                  Alle direzioni regionali
                                  Agli uffici locali
                                  Agli   uffici   distrettuali  delle
                                  imposte dirette
                                  Ai centri di servizio delle imposte
                                  dirette e indirette
                                  Ai  centri  operativi  di Pescara e
                                  Venezia
                                  Ai centri di risposta telefonici
                                  Al  Ministero dell'economia e delle
                                  finanze  - Direzione generale per i
                                  servizi periferici del Tesoro
                                  All'Istituto     nazionale    della
                                  previdenza sociale
                                  Ai centri di assistenza fiscale per
                                  i lavoratori dipendenti
                                    e, per conoscenza:
                                  Al  Ministero dell'economia e delle
                                  finanze   -   Dipartimento  per  le
                                  politiche fiscali
                                  Al  Servizio consultivo e ispettivo
                                  tributario
                                  Al  Comando  generale della Guardia
                                  di finanza
                                  Alle       direzioni       centrali
                                  dell'Agenzia delle entrate
                                  Agli   uffici   centrali  di  staff
                                  dell`Agenzia delle entrate

Premessa.
  Il  modello  730/2002,  da  utilizzare  per  dichiarare  i  redditi
percepiti  nell'anno  2001,  e' predisposto in due versioni grafiche:
una  di colore verde, per indicare tutti gli importi in lire, l'altra
di colore azzurro, per indicare tutti gli importi in euro.
  Il  prospetto  di  liquidazione (mod. 730-3) della versione in lire
differisce  da  quello della versione in euro. Nella versione in lire
la  parte  riepilogativa  "versamenti o rimborsi da effettuare a cura
del  sostituto  d'imposta"  e' duplicata nella seconda pagina poiche'
deve   essere  compilata  anche  in  euro  dal  soggetto  che  presta
l'assistenza  fiscale.  L'esposizione  degli importi nelle due valute
permette  al  contribuente  un  facile controllo sia dell'esito della
liquidazione  della  dichiarazione  compilata con gli importi in lire
sia  dell'esattezza  dei conguagli in euro che il sostituto d'imposta
effettuera' sulle retribuzioni dell'anno 2002.
  Tutti i risultati contabili (mod. 730-4), anche delle dichiarazioni
con  indicati gli importi in lire, devono essere compilati dai centri
di  assistenza  fiscale (CAF) esclusivamente con gli importi espressi
in euro.

        1. Dichiarazione dei redditi con il modello 730/2002.

       1.1 Contribuenti che possono utilizzare il modello 730.
  Possono  utilizzare  il  modello  730/2002,  se  hanno un sostituto
d'imposta  che  puo' effettuare le operazioni di conguaglio nei tempi
previsti:
    i lavoratori dipendenti e i pensionati;
    i  soggetti che percepiscono indennita' sostitutive di reddito di
lavoro  dipendente,  quali il trattamento di integrazione salariale e
l'indennita' di mobilita';
    i  soci  di  cooperative  di  produzione  e  lavoro,  di servizi,
agricole  e  di  prima  trasformazione  dei prodotti agricoli e della
piccola pesca;
    i sacerdoti della Chiesa cattolica;
    i  giudici  costituzionali,  i  parlamentari  nazionali  e  altri
titolari   di   cariche   pubbliche  elettive,  quali  i  consiglieri
regionali, provinciali, comunali;
    i soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
  In  caso  di  contratti  di  lavoro  a  tempo determinato inferiore
all'anno il contribuente puo' rivolgersi:
    al  proprio  sostituto,  se  il rapporto di lavoro dura almeno da
aprile a luglio 2002;
    a  un  CAF-dipendenti,  se  il  rapporto di lavoro dura almeno da
giugno  a  luglio 2002 e conosce i dati del sostituto che effettuera'
il conguaglio.
  Possono   ottenere   assistenza   fiscale,   rivolgendosi   ad   un
CAF-dipendenti,  anche  i  soggetti  che  posseggono soltanto redditi
indicati  all'art.  47,  comma  1, lettera c-bis), del T.U.I.R. (gia'
redditi  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa), almeno nel
periodo  compreso  da  giugno  a  luglio  2002 e conoscono i dati del
sostituto che dovra' effettuare il conguaglio.
  I  lavoratori  con  contratto  a  tempo  indeterminato  non possono
utilizzare il modello 730 se:
    il  rapporto  di lavoro e' cessato al momento della presentazione
della dichiarazione;
    sono  a  conoscenza  che  il  rapporto  di  lavoro cessera' prima
dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio.
Tipologie  di  reddito  che  possono essere dichiarate con il modello
                                730:
    di lavoro dipendente;
    assimilato a quello di lavoro dipendente;
    di terreni e fabbricati;
    di capitale;
    di  lavoro autonomo diverso da quello derivante dall'esercizio di
arti e professioni abituali;
    alcuni redditi diversi;
    alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata.
  Il  modello  730  puo'  essere  utilizzato,  se  sono rispettate le
condizioni  sopra esposte, dal rappresentante o tutore per dichiarare
i redditi delle persone incapaci, compresi i minori.

     1.2 Contribuenti che non possono utilizzare il modello 730.
  Non  possono  utilizzare  il modello 730/2002, ma devono presentare
UNICO  2002  Persone fisiche, i contribuenti che nell'anno 2001 hanno
posseduto:
    redditi  derivanti dall'esercizio di arti e professioni abituali,
anche in forma associata;
    redditi d'impresa anche in forma di partecipazione;
    redditi  "diversi"  non compresi tra quelli indicati nel quadro D
del  modello  730  (es.  proventi  derivanti  dalla cessione totale o
parziale   di   aziende,  proventi  derivanti  dall'affitto  e  dalla
concessione in usufrutto di azienda).
  Inoltre,  non  possono  utilizzare  il mod. 730/2002 i contribuenti
che:
    devono  presentare  la  dichiarazione  IVA o IRAP o dei sostituti
d'imposta  (es.  imprenditori  agricoli non esonerati dall'obbligo di
presentare la dichiarazione IVA, venditori "porta a porta");
    non  sono  stati residenti in Italia nel 2001 e/o non lo sono nel
2002;
    nel  2002  percepiscono  redditi  di  lavoro  dipendente  erogati
esclusivamente  da  datori  di  lavoro non obbligati ad effettuare le
ritenute  d'acconto (es. collaboratori familiari e altri addetti alla
casa).
  Non  puo' essere utilizzato il modello 730 per dichiarare i redditi
di contribuenti deceduti.

                    1.3 Dichiarazione congiunta.
  I   coniugi   non  legalmente  o  effettivamente  separati  possono
presentare  la  dichiarazione  dei  redditi in forma congiunta con il
modello  730, se almeno uno dei coniugi si trova nelle condizioni che
consentono di utilizzare tale modello.
  La  dichiarazione  congiunta  non puo' essere presentata se uno dei
coniugi  e'  titolare,  nel  2001,  di redditi che non possono essere
dichiarati  con  il  modello 730 (redditi d'impresa anche in forma di
partecipazione,  redditi  di  lavoro  autonomo professionale anche in
forma  associata,  redditi  "diversi"  non  compresi nel quadro D del
modello  730),  o,  comunque, e' tenuto a presentare il modello UNICO
2002 Persone fisiche.
  Se  entrambi  i  coniugi possono avvalersi dell'assistenza fiscale,
scelgono  a quale dei due sostituti presentare la dichiarazione o far
effettuare le operazioni di conguaglio.
     Nel   frontespizio   del  modello,  deve  essere  indicato  come
"dichiarante"  il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto
al  quale  e'  presentata la dichiarazione congiunta, o quello scelto
per effettuare le operazioni di conguaglio, se la dichiarazione viene
presentata ad un CAF.
  Non  e'  possibile presentare dichiarazione congiunta se il coniuge
e'  deceduto  o  se  si  presenta  dichiarazione  per  conto di altri
contribuenti.

                 1.4 Presentazione del modello 730.
  I  contribuenti,  per  adempiere  gli  obblighi  di  dichiarazione,
possono   rivolgersi   al  proprio  sostituto  d'imposta,  se  presta
assistenza fiscale, o ad un CAF-dipendenti scelto autonomamente.
  Il  contribuente  che si avvale dell'assistenza fiscale del proprio
sostituto d'imposta deve presentare entro il 30 aprile 2002:
    il modello 730/2002, debitamente compilato e sottoscritto; devono
essere  indicati  anche  i  redditi  erogati  e gli eventuali acconti
trattenuti dallo stesso sostituto;
    il  modello  730-1  con  la scelta per la destinazione dell'8 per
mille dell'Irpef, nell'apposita busta chiusa, anche se non compilato.
Puo'  essere  utilizzata  anche  una  busta  bianca con l'indicazione
"Scelta  per  la  destinazione dell'otto per mille dell'Irpef". Vanno
inserite in una sola busta, con l'indicazione dei dati anagrafici del
dichiarante, le scelte effettuate dai coniugi che hanno presentato la
dichiarazione congiunta.
  Al   sostituto   d'imposta   non   deve   essere   esibita   alcuna
documentazione  tributaria  che  deve,  invece, essere conservata dal
contribuente, anche in caso di assistenza prestata da un CAF, fino al
31  dicembre  2006  ed  esibita,  se  richiesta, ai competenti uffici
dell'Agenzia delle entrate.
  Il  contribuente  che si avvale dell'assistenza fiscale prestata da
un CAF-dipendenti deve presentare entro il 31 maggio 2002:
    il   modello   730/2002   gia'  compilato  oppure  puo'  chiedere
assistenza per la compilazione;
    il  modello  730-1 con l'indicazione dei dati anagrafici anche se
non  viene  effettuata la scelta per la destinazione dell'8 per mille
dell'Irpef.
  Il  contribuente  deve  esibire al CAF la documentazione necessaria
per  consentire  la verifica della conformita' dei dati esposti nella
dichiarazione  e del rispetto delle disposizioni che disciplinano gli
oneri  deducibili  e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta,
lo scomputo delle ritenute d'acconto.
  Le  stesse  modalita'  e  termini  si  applicano  se  il  sostituto
d'imposta  presta  assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite un
CAF di cui e' socio.

                1.5 Dichiarazione "730-integrativo".
  Il  contribuente  che  nella dichiarazione 730 presentata riscontra
errori  od omissioni (es. l'omessa o la parziale indicazione di oneri
deducibili o di oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta), la
cui  correzione  comporta un maggior rimborso o un minor debito, puo'
presentare  una  dichiarazione integrativa. Il modello 730, nel quale
deve essere barrata l'apposita casella "730 integrativo", deve essere
presentato,   entro   il   31  ottobre  2002,  esclusivamente  ad  un
CAF-dipendenti   anche  se  l'assistenza  era  stata  precedentemente
prestata dal sostituto d'imposta.
  Il  contribuente, con la dichiarazione integrativa, deve esibire la
documentazione  relativa  all'integrazione  effettuata, necessaria al
CAF  per  il  controllo  della conformita'; se l'assistenza era stata
prestata dal sostituto occorre esibire tutta la documentazione.
  Il CAF conseguentemente:
    rilascia  la  ricevuta,  modello  "730-2  per il CAF", attestante
l'avvenuta  presentazione  della  dichiarazione  integrativa  e della
relativa documentazione;
    elabora  un  nuovo  prospetto  di  liquidazione modello 730-3 sul
quale   barra   l'apposita   casella   "integrativo"  e  lo  consegna
all'assistito, entro il 15 novembre 2002, unitamente alla copia della
dichiarazione integrativa;
    fa  pervenire, entro il 15 novembre, il modello 730-4 integrativo
al  sostituto  d'imposta  che  effettua il conguaglio a credito sulla
retribuzione erogata nel mese di dicembre;
    trasmette  all'amministrazione  finanziaria  per  via telematica,
entro  il  31  dicembre  2002,  i  dati contenuti nelle dichiarazioni
integrative dei modelli 730/2002.
  Il  contribuente che riscontra nel modello 730 presentato errori od
omissioni  (es.  l'omessa o la parziale indicazione di un reddito) la
cui  correzione determina un minor rimborso o un maggior debito, puo'
presentare,   nei   previsti   termini  ordinari,  una  dichiarazione
integrativa  utilizzando  il  modello  UNICO  2002  Persone fisiche e
provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute.
  Se i termini per la presentazione della dichiarazione sono scaduti,
la  regolarizzazione  di  eventuali  debiti  d'imposta  puo' avvenire
attraverso  l'istituto  del ravvedimento operoso (art. 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472).
  La  presentazione  di una dichiarazione integrativa non sospende le
procedure avviate con la consegna del modello 730, e, di conseguenza,
non  fa  venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i
rimborsi  spettanti  o  trattenere le somme dovute in base al modello
730.

            1.6 Pagamenti rateali e versamenti d'acconto.
Rateizzazioni.
  Ai  sensi  dell'art.  20  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, anche il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale puo'
chiedere  la  suddivisione  in  rate  mensili di uguale importo della
somma  dovuta  a  titolo  di: saldo, primo acconto Irpef, addizionale
comunale  e  regionale  Irpef  e  acconto  del 20 per cento su alcuni
redditi  soggetti  a tassazione separata. A tal fine, il contribuente
indica  nella  sezione VI, rigo F7, casella 3, del mod. 730 il numero
delle  rate,  da  un  minimo  di  due  a un massimo di cinque, in cui
intende frazionare il debito.
  Non  e' rateizzabile la somma dovuta per la seconda o unica rata di
acconto dell'Irpef.
Acconti.
  Il contribuente nel modello 730 (rigo F7, colonna 2) puo' chiedere,
sotto  la  propria  responsabilita',  la trattenuta di minori importi
degli  acconti  risultanti dalla liquidazione della dichiarazione. Se
non  intende  effettuare  alcun  versamento  l'assistito deve barrare
l'apposita casella 1 dello stesso rigo F7.
  Il  contribuente  che  non  intende  effettuare  alcun versamento a
titolo  di seconda o unica rata di acconto o effettuare un versamento
inferiore  a  quello  dovuto  in base al modello 730 presentato, deve
comunicarlo  entro  il  30  settembre 2002 al sostituto d'imposta che
effettua il conguaglio.

       2. Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta

        2.1 Soggetti che possono prestare assistenza fiscale.
  Ai  sensi dell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del
1997,  possono  prestare  assistenza fiscale ai propri sostituiti, ai
fini  dell'adempimento  dell'obbligo  di  dichiarazione  dei  redditi
mediante  il modello 730, i sostituti d'imposta che erogano i redditi
di  cui  agli  articoli  46  e  47,  comma 1, lettere a), d), g), con
esclusione  delle  indennita'  percepite  dai  membri  del Parlamento
europeo, e lettera l), del TUIR.
  I  sostituti d'imposta, se scelgono di prestare assistenza fiscale,
svolgono  le  attivita'  indicate  nell'art.  37, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 241 del 1997.
  Tutti  i  sostituti  d'imposta,  compresi  quelli  che non prestano
assistenza   fiscale,  hanno  l'obbligo  di  effettuare  i  conguagli
derivanti  dal  risultato contabile delle dichiarazioni elaborate dai
centri  di  assistenza fiscale (art. 37, comma 4, decreto legislativo
n. 241 del 1997).
  In caso di inosservanza delle citate disposizioni (art. 37, commi 2
e  4,  decreto  legislativo n. 241 del 1997); si rende applicabile ai
sostituti  d'imposta  la  sanzione  amministrativa da euro 258 a euro
2.582.

      2.2 Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta.
  Il  sostituto  d'imposta  rilascia  al  sostituito una ricevuta del
modello  730  e  della  busta contenente il modello 730-1, redatta in
conformita' al modello "730-2 per il sostituto d'imposta".
  Prima   del   rilascio   della   ricevuta,  che  costituisce  prova
dell'avvenuta  presentazione  della  dichiarazione, il sostituto deve
verificare  che  la  dichiarazione sia sottoscritta dal contribuente,
dal  rappresentante  o tutore e in caso di dichiarazione congiunta da
entrambi  i  contribuenti  e che riporti i dati relativi al sostituto
stesso.
    Il sostituto controlla la regolarita' formale della dichiarazione
presentata  dal  sostituito  anche in relazione alle disposizioni che
stabiliscono limiti alla deducibilita' degli oneri, alle detrazioni e
ai crediti d'imposta.
  Il  sostituto  che  durante le operazioni di liquidazione riscontra
anomalie    o    incongruenze    che    determinano    l'interruzione
dell'assistenza  fiscale,  e'  tenuto ad informare tempestivamente il
sostituito che deve presentare, entro i termini ordinari previsti, la
dichiarazione dei redditi con il modello UNICO 2002 Persone fisiche.
  Entro  il  15 giugno 2002 il sostituto consegna al sostituito copia
della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione
modello  730-3,  sottoscritto  anche mediante sistemi di elaborazione
automatica.
  Il  rispetto  del termine del 15 giugno consente al contribuente di
riscontrare  i  dati  contenuti  nel  modello  730 e nel prospetto di
liquidazione   e   di  comunicare  tempestivamente  eventuali  errori
commessi  dal  sostituto,  per  metterlo  in  grado  di rideterminare
correttamente  gli  importi ed elaborare un nuovo modello 730-3 (e il
730  base  se la correzione riguarda la dichiarazione), da consegnare
all'assistito.  La  sanzione  amministrativa  applicata  su eventuali
versamenti  tardivi e' a carico dell'autore della violazione che puo'
avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.
  Il  sostituto entro il 20 ottobre 2002 deve trasmettere all'Agenzia
delle   entrate,  in  via  telematica,  i  dati  delle  dichiarazioni
elaborate  e  dei  relativi prospetti di liquidazione e consegnare le
buste chiuse contenenti i modelli 730-1.
  Le  dichiarazioni  e  i  prospetti  di  liquidazione  devono essere
conservati dal sostituto fino al 31 dicembre 2004.
  Il  sostituto  d'imposta,  socio  di  un  CAF-dipendenti, se presta
assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite il CAF stesso, svolge
le  operazioni  di  raccolta  delle  dichiarazioni  e  della relativa
documentazione, consegna ai sostituiti le dichiarazioni e i prospetti
di   liquidazione  elaborati  dal  CAF  ed  effettua  le  conseguenti
operazioni di conguaglio.

          2.3 Compensi previsti per i sostituti d'imposta.
  Ai  sostituti  d'imposta  spetta un compenso, a carico del bilancio
dello  Stato,  stabilito nella misura unitaria di euro 10,33 per ogni
dichiarazione  elaborata e trasmessa, adeguato annualmente sulla base
della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai  e  impiegati  stabilito dall'Istat. Per l'elaborazione di una
dichiarazione congiunta il compenso spetta in misura doppia.
  Il  compenso,  corrisposto  mediante  una  riduzione dei versamenti
delle  ritenute fiscali operate dal sostituto stesso, non costituisce
corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
  Alle  Amministrazioni dello Stato non spettano i compensi previsti,
come  precisato  dal Ministero del tesoro con telegramma-circolare n.
149868 del 9 giugno 1993.
  Detti  compensi  non  spettano  anche  alla Camera dei deputati, al
Senato  della Repubblica, alla Corte costituzionale e alla Presidenza
della  Repubblica, come specificato dal Ministero del tesoro con nota
n. 119283 del 22 aprile 1996.
  Per  l'effettuazione  dei  conguagli  sulle retribuzioni dei propri
sostituiti, conseguenti alle comunicazioni dei risultati contabili da
parte  dei  CAF  che hanno prestato assistenza, non e' previsto alcun
compenso per i sostituti d'imposta.
  L'assistenza  fiscale prestata dai sostituti d'imposta non comporta
alcun onere per gli assistiti.

3. Assistenza fiscale prestata dai Centri per lavoratori dipendenti.

        3.1 Soggetti che possono prestare assistenza fiscale.
  Il  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, individua i soggetti
abilitati  alla  costituzione  dei  Centri di assistenza fiscale e le
attivita' che detti Centri possono svolgere.
  I  CAF sono tenuti a prestare assistenza fiscale, presentazione del
mod.  730, ai contribuenti che la richiedono, come previsto dall'art.
34, comma 4, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
   Per assicurare la massima trasparenza nei rapporti con gli utenti,
i   CAF   devono  esporre,  in  modo  visibile,  nei  locali  adibiti
all'assistenza,    copia    del   provvedimento   di   autorizzazione
ministeriale  all'esercizio  dell'attivita'  di  assistenza fiscale e
fornire  chiare informazioni sull'assistenza, sugli orari di apertura
e sulle tariffe applicate.
  L'art.  38 del decreto legislativo n. 241 del 1997 stabilisce per i
Centri  un  compenso, a carico del bilancio dello Stato, nella misura
unitaria di euro 12,91 per ciascun modello 730 elaborato e trasmesso,
adeguato  annualmente  sulla  base  della  variazione dell'indice dei
prezzi  al  consumo  per  le famiglie di operai e impiegati stabilito
dall'Istat.  Per  l'elaborazione  di  una  dichiarazione congiunta il
compenso spetta in misura doppia.
  Il   contribuente   che  presenta  una  dichiarazione  modello  730
debitamente  compilata  e documentata non deve alcun corrispettivo al
Centro di assistenza fiscale.

              3.2 Assistenza fiscale prestata dai CAF.
  Il  CAF rilascia al contribuente una ricevuta del modello 730 e del
modello 730-1 consegnati e della documentazione esibita.
  La ricevuta e' redatta in conformita' al modello "730-2 per il CAF"
e  puo'  essere compilata con sistemi di elaborazione automatica; con
gli  stessi  sistemi puo' essere apposta la firma dell'incaricato del
CAF al rilascio della ricevuta.
  Nella  ricevuta  e'  opportuno  che siano analiticamente indicati i
documenti  esibiti  quando  la  loro conservazione non e' affidata al
CAF;  l'indicazione  puo'  avvenire  in forma sintetica quando il CAF
conserva   copia  dei  documenti  esibiti.  Tale  indicazione  potra'
rivelarsi  utile in caso di controllo, di richiesta di documenti e di
chiarimenti  al  contribuente, di cui sara' contestualmente informato
anche il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF.
  Prima   di   rilasciare   la   ricevuta,   che   costituisce  prova
dell'avvenuta   presentazione   della   dichiarazione,  il  CAF  deve
verificare  i requisiti necessari per utilizzare il modello 730 e gli
estremi del sostituto d'imposta che dovra' eseguire i conguagli.
  Se   emergono,   anche  nel  corso  dell'attivita'  di  assistenza,
situazioni che non consentono l'utilizzo del modello 730, il CAF deve
tempestivamente   informare   il   contribuente  perche'  egli  possa
presentare,  entro  i termini ordinari previsti, la dichiarazione dei
redditi con il modello UNICO 2002 Persone fisiche.
  Sulla  base  dei  dati  indicati  dal contribuente e della relativa
documentazione  esibita,  previa  verifica  della correttezza e della
legittimita'  dei  dati  e  dei  calcoli  esposti,  il CAF elabora la
dichiarazione e liquida le relative imposte.
  Entro  il  20  giugno  2002,  il CAF consegna al contribuente copia
della  dichiarazione,  elaborata in relazione all'esito dei controlli
eseguiti,  e  il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, su
modelli  conformi  per struttura e sequenza a quelli approvati con il
provvedimento   del   direttore   dell'Agenzia   delle   entrate  del
21 dicembre  2001  pubblicato  nel  supplemento  ordinario n. 11 alla
Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2002.
  Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto, anche mediante sistemi
di elaborazione automatica, dal responsabile dell'assistenza fiscale,
sono evidenziati:
    gli elementi di calcolo ed il risultato del conguaglio fiscale;
    le eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati indicati dal
contribuente a seguito dei controlli effettuati;
    i  minori  importi a titolo di acconto che il contribuente, sotto
la propria responsabilita', ha indicato di voler effettuare;
    la scelta operata dal contribuente per la destinazione dell'8 per
mille dell'Irpef.
  E'  opportuno  per  i contribuenti riscontrare i dati contenuti nel
modello   730   e   nel   prospetto   di  liquidazione  e  comunicare
tempestivamente  eventuali  errori  commessi dal CAF, per metterlo in
grado  di  rideterminare  correttamente  gli  importi ed elaborare un
nuovo  modello 730-3 (e il modello 730 base se la correzione riguarda
la  dichiarazione)  che  deve  essere  consegnato  all'assistito e la
rettifica  del  risultato  contabile  (modello 730-4) che deve essere
fatta  pervenire al sostituto d'imposta in tempo utile per effettuare
i  conguagli  entro l'anno 2002. La sanzione amministrativa applicata
su  eventuali  versamenti  tardivi  e'  a  carico  dell'autore  della
violazione che puo' avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.
  La dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia della
dichiarazione   presentata,  trasmessa  in  via  telematica  dal  CAF
all'Agenzia delle entrate.
  Il  contribuente  che  non ritiene corrette le variazioni apportate
dal  CAF,  puo'  presentare,  assumendosene  la  responsabilita', una
dichiarazione integrativa con il modello UNICO 2002 Persone fisiche.
  Il  CAF  deve comunicare al sostituto d'imposta, entro il 20 giugno
2002, il risultato contabile della dichiarazione "modello 730-4", per
consentirgli   di   effettuare   il   conguaglio  sulla  retribuzione
corrisposta nel mese di luglio.
    I  modelli 730-4 possono essere costituiti anche da un tabulato a
stampa,  purche'  contengano tutte le informazioni previste; quando i
modelli  sono costituiti da piu' pagine, la terza sezione deve essere
compilata soltanto nell'ultima pagina.
  Per la comunicazione del risultato contabile puo' essere utilizzato
ogni mezzo idoneo allo scopo (servizio postale, trasmissione via fax,
consegna   a  mano),  previa  intesa  con  i  sostituti  anche  invio
telematico  o  mediante  supporti magnetici. E' opportuno, in caso di
accordi,  che  tutti  gli  invii  relativi  ai  modelli  730-4  ad un
sostituto   siano  effettuati  dal  CAF  con  lo  stesso  sistema  di
comunicazione.
  I  supporti  magnetici,  predisposti in conformita' alle specifiche
tecniche definite dall'apposito decreto, devono essere utilizzati per
le comunicazioni dei risultati contabili al Ministero dell'economia e
delle  finanze  e  alle  altre  Amministrazioni  dello  Stato,  salvo
specifici accordi tra le parti per l'invio telematico.
  Le  comunicazioni relative a soggetti amministrati dall'INPS devono
essere trasmesse in via telematica.
  I  sostituti d'imposta restituiscono al CAF, entro quindici giorni,
una  copia  dei  modelli  730-4  ricevuti;  i  modelli  730-4  devono
intendersi   ricevuti   dai   sostituti,   anche  in  mancanza  della
restituzione  della  copia  in segno di ricevuta, quando il CAF e' in
grado di documentare l'avvenuta trasmissione e ricezione.
  Il  CAF  entro  il  20  ottobre  2002  trasmette  in via telematica
all'Agenzia  delle entrate le dichiarazioni modello 730 elaborate; la
tardiva  od omessa trasmissione comporta l'applicazione, a carico dei
Centri, della sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.164.
  Se  il CAF trasmette elementi discordi rispetto alla documentazione
fornita  dall'assistito,  e'  prevista  la revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' di assistenza.
  Il  CAF  deve  conservare le dichiarazioni, i relativi prospetti di
liquidazione e i 730-1 con le scelte effettuate dai contribuenti fino
al 31 dicembre 2004.

                      3.3 Visto di conformita'.
  I controlli che devono essere eseguiti per il rilascio del visto di
conformita' (art. 35, comma 2, lettera b), decreto legislativo n. 241
del  1997),  non  implicano  il  riscontro  della  correttezza  degli
elementi   reddituali   indicati   dal   contribuente   (ad  esempio,
l'ammontare  dei  redditi  fondiari,  dei  redditi  diversi  e  delle
relative  spese  di produzione), fatta eccezione per eventuali errori
materiali  e  di calcolo, o valutazioni di merito sull'effettivita' o
meno  di  spese o di situazioni soggettive che incidono ai fini della
determinazione del reddito o delle imposte dovute.
  Il  rilascio del visto di conformita' sulla dichiarazione elaborata
deve essere conseguente alla verifica:
    della  corrispondenza  dell'ammontare  delle  ritenute,  anche  a
titolo  di  addizionali,  con  quello  delle  relative certificazioni
esibite;
    dell'ammontare delle spese, per le quali spetta la detrazione del
41%  e/o  del  36%,  sostenute  dal  contribuente  per  interventi di
recupero  del  patrimonio  edilizio,  risultante dalla documentazione
esibita;
    delle  deduzioni  dal  reddito  non  superiori ai limiti previsti
dalla  legge,  corrispondenti  alle  risultanze  della documentazione
esibita  e  intestata al contribuente o, se previsto dalla normativa,
ai familiari a carico e relativa all'anno 2001;
    delle detrazioni d'imposta non eccedenti le misure previste dalla
legge e corrispondenti ai dati risultanti dalla dichiarazione o dalla
relativa documentazione esibita;
    dei  crediti  d'imposta  non  eccedenti  le misure previste dalla
legge  e  quelli  spettanti  sulla  base  dei  dati  risultanti dalla
dichiarazione.
  Per  l'infedele  sottoscrizione di conformita' si applica, a carico
del  responsabile dell'assistenza fiscale, la sanzione amministrativa
da euro 258 a euro 2.582.

                 3.4 Controlli sulla documentazione.
  Il  responsabile dell'assistenza fiscale del CAF deve verificare la
conformita'   dei   dati   esposti  nella  dichiarazione  con  quelli
risultanti dalla documentazione esibita.
  Per  i  controlli  che  i  CAF  devono  eseguire, non e' necessaria
l'esibizione  di  documentazione  relativa  all'ammontare dei redditi
indicati  nella dichiarazione (es. certificati catastali di terreni e
fabbricati  posseduti,  contratti  di  locazione  stipulati)  e  alle
detrazioni   soggettive   d'imposta  (es.  certificati  di  stato  di
famiglia).
  Devono, invece, essere esibiti, anche in copia fotostatica:
    documentazione    attestante    le    ritenute   indicate   nella
dichiarazione  (CUD,  certificati  dei  sostituti  d'imposta  per  le
ritenute  relative  a  redditi  assimilati  al  lavoro dipendente, di
lavoro autonomo occasionale, ecc.);
    fatture,  ricevute  e  quietanze relative a pagamenti effettuati,
nel  corso  dell'anno 2001, per oneri deducibili o per i quali spetta
la  detrazione d'imposta, nonche' altra documentazione necessaria per
il  loro riconoscimento (ad esempio: per gli interessi passivi, copia
del  contratto  di  mutuo  per  l'acquisto  dell'immobile  adibito ad
abitazione  principale;  per  i  premi  di  assicurazione sulla vita,
documentazione  attestante  i  requisiti  richiesti  per  la relativa
detrazione);
    attestati   di  versamento  degli  acconti  d'imposta  effettuati
direttamente dal contribuente;
    ultima  dichiarazione  presentata  in caso di eccedenza d'imposta
per   la   quale   si   e'  richiesto  il  riporto  nella  successiva
dichiarazione dei redditi.
  Relativamente  alle  spese sostenute per interventi di recupero del
patrimonio  edilizio, per le quali spetta la detrazione d'imposta del
41 e/o del 36 per cento, devono essere esibiti:
    copia  della  ricevuta postale della raccomandata con la quale e'
stata  trasmessa al competente Centro di servizio la comunicazione di
inizio lavori;
    copia dei bonifici bancari;
    copia  della  documentazione relativa alle spese il cui pagamento
non  e'  stato  eseguito  con bonifico bancario (pagamenti effettuati
entro   il  28  marzo  1998  ovvero  spese  relative  agli  oneri  di
urbanizzazione,   alle   ritenute  d'acconto  operate  sui  compensi,
all'imposta  di  bollo  e  ai  diritti  pagati per le concessioni, le
autorizzazioni e le denunce di inizio lavori);
    attestazione   della   quota  di  pertinenza  in  caso  di  spese
condominiali.
  Se  il  contribuente ha gia' esposto nelle precedenti dichiarazioni
spese  per  il  recupero  del patrimonio edilizio e anche nel modello
730/2002 chiede il riconoscimento di una rata in cui era stato diviso
l'onere,  il  responsabile  del  CAF  non deve richiedere la relativa
documentazione.  Deve,  invece,  essere  effettuato  il  controllo di
conformita'  quando il contribuente richiede per la prima volta nella
dichiarazione  730/2002  il riconoscimento della detrazione per spese
per  interventi  effettuati  per il recupero del patrimonio edilizio,
anche se il presupposto era sorto precedentemente.
  Il   contribuente  puo'  documentare  con  l'autocertificazione  il
sostenimento  delle  spese sanitarie per familiari, non fiscalmente a
carico,  affetti  da  patologie che danno diritto all'esenzione dalla
partecipazione  alla  spesa  sanitaria pubblica quando la ricevuta di
pagamento e' rilasciata allo stesso familiare.
  Il   contribuente   puo',   se  il  CAF  e'  gia'  in  possesso  di
documentazione  (es.  contratti  di mutuo o di assicurazione) perche'
prodotta  in  anni  precedenti, attestare con l'autocertificazione la
sussistenza dei requisiti richiesti.

                            4. Conguagli.
                      4.1 Modalita' e termini.
  I   sostituti   d'imposta,   per   effettuare   i  conguagli  sulle
retribuzioni  a  partire  dal  mese di luglio, devono tener conto dei
risultati  contabili  delle  dichiarazioni  modello  730  dei  propri
sostituiti,  evidenziati  nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei
modelli  730-4 trasmessi dai Centri di assistenza fiscale entro il 20
giugno 2002. Se il risultato contabile perviene oltre tale termine il
sostituto  procede  all'effettuazione  del  conguaglio  a partire dal
primo mese utile.
  I  sostituti  devono  inoltre  tener  conto  di eventuali risultati
contabili  rettificati  o  integrativi  pervenuti  in tempo utile per
effettuare i conguagli entro l'anno 2002.
  E'  opportuno  che, i sostituti verifichino la regolare provenienza
dei  modelli 730-4 e restituiscano immediatamente ai CAF che li hanno
inviati  i  modelli  730-4  relativi a persone con le quali non hanno
avuto alcun rapporto di lavoro.
  Il  debito  o il credito risultante dal modello 730-3 o dal modello
730-4  deve  essere, rispettivamente, trattenuto dalle retribuzioni o
rimborsato  anche  se  d'importo inferiore a lire 20.000, pari a euro
10,33.

                        Conguagli a credito.
  Se il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito,
il rimborso e' effettuato mediante una corrispondente riduzione delle
ritenute  a  titolo  di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale
all'Irpef  effettuate  sui  compensi  corrisposti nel mese di luglio,
utilizzando,  se  necessario,  l'ammontare complessivo delle suddette
ritenute  relative  alla  totalita'  dei  compensi  corrisposti nello
stesso   mese   di   luglio.   Se  anche  quest'ultimo  ammontare  e'
insufficiente  per  rimborsare  tutte le somme a credito, gli importi
residui  sono  rimborsati  con  una  corrispondente  riduzione  delle
ritenute   relative  ai  compensi  corrisposti  nei  successivi  mesi
dell'anno 2002.
  In  presenza di una pluralita' di aventi diritto, i rimborsi devono
avere  una  cadenza  mensile  in  percentuale  uguale  per  tutti gli
assistiti,  determinata  dal  rapporto  tra  l'importo  globale delle
ritenute  da  operare  nel  singolo  mese  nei  confronti  di tutti i
percipienti,  compresi  quelli  non  aventi  diritto  al  rimborso, e
l'ammontare complessivo del credito da rimborsare.
  Se  alla  fine  dell'anno  non  e'  stato  possibile  effettuare il
rimborso,  il  sostituto  deve  astenersi dal continuare e comunicare
all'interessato,  utilizzando  le  stesse  voci contenute nel modello
730-3, gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche ad
indicarli  nella relativa certificazione (CUD). Tali importi potranno
essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o
nella  prima  dichiarazione  utile  presentata  se l'anno successivo,
ricorrendo  le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la
dichiarazione dei redditi.
  In  caso  di  mancata  indicazione  nella  dichiarazione presentata
nell'anno   successivo   del   credito  risultante  dalla  precedente
dichiarazione,  lo stesso sara riconosciuto dagli uffici dell'Agenzia
delle  entrate  in  sede  di  liquidazione delle imposte dovute o dei
rimborsi spettanti.

                         Conguagli a debito.
  Le  somme  risultanti  a  debito  dal  modello 730-3, o dal modello
730-4,  sono  trattenute  dalle  retribuzioni corrisposte nel mese di
luglio 2002.
  Se e' stata chiesta la rateizzazione il sostituto calcola l'importo
delle  singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 0,50 per
cento  mensile previsti, e trattiene gli importi mensilmente dovuti a
decorrere  dai  compensi  corrisposti  nel  mese  di  luglio.  Se  il
conguaglio  non  puo'  avere  inizio  nel mese di luglio il sostituto
ripartisce  il  debito  in  un  numero  di  rate tendente alla scelta
effettuata dal contribuente.
  Nel  caso  in  cui  la  retribuzione corrisposta nel mese di luglio
risulta  insufficiente  per  trattenere  l'intero  importo dovuto, la
parte  residua  sara'  trattenuta dalla retribuzione erogata nel mese
successivo e, in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei
successivi   mesi   del   2002.   Il   differito  pagamento  comporta
l'applicazione   dell'interesse  in  ragione  dello  0,40  per  cento
mensile,   trattenuto  anch'esso  dalla  retribuzione  e  versato  in
aggiunta alle somme cui afferisce.
  Se  la  retribuzione  mensile  e'  insufficiente  per  la  ritenuta
dell'importo   rateizzato,  il  sostituto  d'imposta  applica,  oltre
all'interesse  dovuto  per  la rateizzazione, anche l'interesse dello
0,40 per cento mensile riferito al differito pagamento.
  Il  sostituto  deve  tener  conto  di  un  risultato  contabile che
rettifica  un  precedente  modello 730-4, ricevuto da un CAF in tempo
utile  per  effettuare il conguaglio a rettifica entro l'anno 2002, e
applicare  su  eventuali  tardivi versamenti gli interessi dovuti dal
contribuente.
  Dalla  retribuzione  corrisposta  nel  mese  di  novembre  2002  e'
trattenuto  l'importo  dell'unica o della seconda rata di acconto per
Irpef.  Se  tale  retribuzione  e' insufficiente l'importo residuo e'
trattenuto  dalla  retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con
la maggiorazione dell'interesse nella misura dello 0,40 per cento.
  L'importo  trattenuto per conguaglio sulle retribuzioni e' versato,
unitamente   alle  ritenute  d'acconto  relative  allo  stesso  mese,
utilizzando  gli  appositi codici tributo stabiliti se si utilizza il
modello F24 o l'apposito capitolo se il versamento e' effettuato alle
sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato.
  Se  entro  la  fine  dell'anno  non  e'  stato possibile trattenere
l'intera  somma, per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il
sostituto  deve  comunicare  al sostituito, entro il mese di dicembre
2002, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci contenute
nel  modello 730-3. La parte residua, maggiorata dell'interesse dello
0,40  per  cento mensile, considerando anche il mese di gennaio, deve
essere  versata  direttamente  dal  sostituito  nello  stesso mese di
gennaio,  con  le  modalita'  previste per i versamenti relativi alle
dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.
  Gli   enti   che  erogano  pensioni  effettuano  le  operazioni  di
conguaglio sulla prima rata di pensione erogata a partire dal mese di
agosto  o di settembre e versano le somme dovute nei termini previsti
per il versamento delle ritenute.
  I  conguagli  derivanti  da dichiarazioni integrative devono essere
effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.

                     4.2 Situazioni particolari.

    Cessazione del rapporto di lavoro e assenza di retribuzione.
  Se prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di
conguaglio   e'   intervenuta  cessazione  del  rapporto  di  lavoro,
aspettativa  con  assenza  di  retribuzione  o  analoga posizione, il
sostituto  d'imposta  non  effettua  i  conguagli a debito e comunica
tempestivamente   agli   interessati  gli  importi  risultanti  dalla
dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente.
  I contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza
di  retribuzione (aspettativa, redditi assimilati di cui all'art. 47,
lettera  c-bis),  del  T.U.I.R.),  possono scegliere di richiedere la
trattenuta  della  somma  a debito, con l'applicazione dell'interesse
dello  0,40  per  cento  mensile,  se  il sostituto deve loro erogare
emolumenti entro l'anno d'imposta.
  In  caso  di conguaglio a credito, il sostituto d'imposta e' tenuto
ad  operare  i  rimborsi  spettanti  ai dipendenti cessati o privi di
retribuzione,  mediante  una  corrispondente riduzione delle ritenute
relative  ai  compensi  corrisposti  agli  altri  dipendenti  con  le
modalita' e i tempi ordinariamente previsti.

                      Decesso del contribuente.
  Il  decesso  del contribuente assistito fa venir meno l'obbligo per
il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dal
modello 730.
  Se   il  decesso  e'  avvenuto  prima  dell'effettuazione  o  della
conclusione  di  un  conguaglio  a  debito il sostituto comunica agli
eredi, utilizzando le voci del modello 730-3, l'ammontare delle somme
o  delle  rate non ancora trattenute, che devono essere versate dagli
eredi  nei  termini  previsti dall'art. 65 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli eredi non sono tenuti
al  versamento  degli  acconti,  ai  sensi dell'art. 1 della legge 23
marzo 1977, n. 97, sostituita dalla legge 17 ottobre 1977, n. 749.
  Nel  caso  di  un  conguaglio a credito, il sostituto comunica agli
eredi  gli  importi,  utilizzando  le voci contenute nel prospetto di
liquidazione,    provvedendo   ad   indicarli   anche   nell'apposita
certificazione.
  Tale credito potra' essere computato nella successiva dichiarazione
che  gli  eredi  devono  o  comunque possono presentare per conto del
contribuente   deceduto,  ai  sensi  dell'art.  65  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
    Gli eredi, in alternativa, possono presentare istanza di rimborso
ai  sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
  Se  gli  eredi  rilevano delle incongruenze nel modello 730 possono
presentare  il  modello  UNICO  2002  Persone  fisiche  per integrare
redditi  non  dichiarati  in tutto o in parte e per evidenziare oneri
deducibili o detraibili non indicati in tutto o in parte.
  Se   il   deceduto   e'   un  contribuente  che  ha  presentato  la
dichiarazione   in  forma  congiunta  come  dichiarante,  il  coniuge
superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando
i  dati  che  il  sostituto  d'imposta  deve  comunicare  secondo  le
indicazioni analitiche contenute nel modello 730-3.
  Il debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente
versato,  non  sono  applicate le sanzioni per tardivo versamento; il
credito puo' essere fatto valere nella successiva dichiarazione.
  Per  tutte le situazioni sopra illustrate, la dichiarazione modello
730 resta comunque validamente presentata a tutti gli effetti.
    Roma, 31 gennaio 2002
                                 Il direttore dell'Agenzia: Ferrara