MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 7 febbraio 2002 

Determinazione  per  l'anno  2001  della misura del contributo dovuto
alla  CONSAP  - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. -
Gestione  autonoma  del  "Fondo  di  garanzia  per  le  vittime della
caccia".
(GU n.39 del 15-2-2002)

               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza  assicurativa  e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Vista  la  legge  11  febbraio  1992,  n. 157, recante norme per la
protezione   della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo
venatorio;
  Visto  l'art.  10  del decreto ministeriale 22 giugno 1993, n. 346,
recante  norme  per  la gestione del Fondo di garanzia per le vittime
della caccia;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  la  revisione  della  disciplina in materia di pubblico impiego, a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 175, concernente
l'attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione
diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n.
220,  recante  norme  sulla  riorganizzazione degli uffici di livello
dirigenziale  generale  del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  13  ottobre  1998, n. 373, recante
disposizioni   sulla   "Razionalizzazione   delle  norme  concernenti
l'Istituto   per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse  collettivo",  ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera
b), e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
riforma  dell'organizzazione  del  Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1993 concernente la misura
e le modalita' di versamento del contributo dovuto a favore del Fondo
di garanzia per le vittime della caccia;
  Visto  il  decreto  ministeriale  16  febbraio 2001 con il quale e'
stata  determinata  da ultimo la misura del versamento del contributo
dovuto  a  favore  del Fondo di garanzia per le vittime della caccia,
per l'anno 2000;
  Ritenuta  la  necessita'  di  determinare  la  misura  del ripetuto
contributo a valere per l'anno 2001;
  Visto  il  rendiconto  della  gestione  "Fondo  di  garanzia per le
vittime  della  caccia"  per  l'anno 2000, approvato dal consiglio di
amministrazione della CONSAP S.p.a. in data 23 dicembre 2001;
  Visto  il  parere  reso  in  merito  dall'ISVAP  -  Istituto per la
vigilanza  sulle  assicurazioni private e di interesse collettivo, in
data 28 ottobre 2001;
  Ritenuto  che appare opportuno confermare per l'anno 2001 la misura
del contributo gia' stabilita per l'anno precedente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  l'anno  2001  il  contributo di cui all'art. 25 della legge 11
febbraio  1992,  n. 157, e' determinato nella misura del 5% dei premi
incassati  nello  stesso anno per l'assicurazione obbligatoria per la
responsabilita'   civile   verso   terzi   derivante,  nell'esercizio
dell'attivita'  venatoria,  dall'uso  delle armi o degli arnesi utili
all'attivita'  stessa,  al  netto  della  detrazione per gli oneri di
gestione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 febbraio 2002
                                                 Il Ministro: Marzano