DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 febbraio 2002 

Cessione  di  alloggi  ai profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n.
137,  in  applicazione dell'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
(GU n.54 del 5-3-2002)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
  Vista  la legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 560;
  Vista  la legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, in particolare, l'art.
45,  comma  3, il quale prevede che le disposizioni di cui all'art. 5
del   decreto-legge   23   ottobre  1996,  n.  542,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 23 dicembre 1996, n. 649, si applicano a
tutti  gli  immobili  destinati ai profughi e rimpatriati di cui alla
predetta legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;
  Ritenuto pertanto di dover individuare principi e criteri direttivi
in materia di cessione degli alloggi ai profughi e rimpatriati di cui
alla predetta legge n. 137 del 1952;
  Acquisito  il  parere  favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano,  espresso,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  4,  del decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281, nella seduta del 20 dicembre
2001;
  Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448;

                              E m a n a

                       la seguente direttiva:

  1.  L'art.  45,  comma  3,  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388,
recante  disposizioni  ulteriori  sulla  cessione  degli  alloggi  ai
profughi  e  rimpatriati  di  cui  alla  legge  4 marzo 1952, n. 137,
introduce  importanti  novita' in ordine alla proroga dei termini per
la  presentazione  della  relativa  domanda di cessione, nonche' alla
estensione,  sotto  il  profilo  soggettivo e quello oggettivo, delle
c.d.  condizioni di miglior favore contemplate dall'art. 1, comma 24,
della  legge  24 dicembre 1993, n. 560, come interpretato dal comma 2
dell'art.  5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito in
legge  23  dicembre  1996,  n.  649, il quale prevede - attraverso un
rinvio  all'art.  26  del  decreto del Presidente della Repubblica 17
gennaio  1959,  n.  2,  come  modificato  dall'art. 14 della legge 27
aprile  1962,  n.  231 - che il prezzo di cessione e' pari al 50% del
costo   di   costruzione  di  ogni  singolo  alloggio  alla  data  di
ultimazione   della   costruzione   stessa   ovvero  di  assegnazione
dell'alloggio, se anteriore.
  Alla  luce  di  tale  recente  intervento  normativo, vengono ormai
definitivamente   risolte   alcune  problematiche  interpretative  ed
applicative in precedenza insorte tra le associazioni rappresentative
dei  profughi  e  rimpatriati  e  le amministrazioni territorialmente
interessate:
    1)   in   primo  luogo,  la  questione  concernente  l'estensione
dell'ambito  di  applicazione delle "condizioni di miglior favore" di
cui  all'articolo unico, comma 24, della legge n. 560/1993, sia sotto
il  profilo  dei  soggetti beneficiari, sia nel senso dell'estensione
territoriale.  Sotto  il  primo profilo, prima dell'entrata in vigore
della  legge  n.  388/2000,  l'orientamento  prevalente,  che trovava
conforto  in  alcune  pronunce della Suprema Corte di Cassazione, era
nel  senso  di limitare l'ambito di, applicazione della norma ai soli
profughi  assegnatari di allogi costruiti ai sensi dell'art. 18 della
legge  n.  137/52,  e  non  pure  ai  soggetti  beneficiari  ai sensi
dell'articolo  17  della  medesima legge n. 137, che dispone a favore
dei  profughi  una  riserva  di  posti  pari  al 15% degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica normalmente assegnati alla generalita'
dei  cittadini  meno  abbienti  da  parte degli enti gestori (riserva
generalizzata sulla scorta dell'art. 34 della legge 24 dicembre 1981,
n. 763). Detta impostazione e' da ritenersi ormai superata sulla base
del  richiamo letterale contenuto nel terzo periodo del comma 3, art.
45,  che  applica le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legge
n.  542/1996  (ossia  le c.d. "condizioni di miglior favore") a tutti
gli  immobili  destinati  ai  profughi  e  ai rimpatriati di cui alla
predetta  legge n. 137/52 e successive modificazioni. In tale formula
debbono  necessariamente  ritenersi  compresi non solo gli alloggi di
cui all'articolo 18 della ridetta legge n. 137/52, ma anche quelli di
cui  all'art.  17 destinati ai c.d. profughi "riservatari" Del resto,
se cosi' non fosse, la disposizione non presenterebbe alcun carattere
di  novita',  posto  che  per  gli alloggi di cui al predetto art. 18
l'applicazione   delle   "condizioni  di  miglior  favore"  era  gia'
contemplata  dalla  legge  n. 560/1993. In sintesi, il legislatore e'
intervenuto in subiecta materia con un esplicito richiamo ad elementi
di  natura soggettiva (essenzialmente riconducibili alla qualifica di
profugo  di  cui all'art. 1 della legge n. 137/52, nonche' all'art. 1
della   legge   26   dicembre   1981,  n.  763),  senza  prendere  in
considerazione  alcun  criterio distintivo di tipo oggettivo, fondato
sulla natura e sull'origine dell'immobile assegnato in locazione.
  Quanto   all'ambito  territoriale  di  applicazione,  dal  contesto
dell'art.   45   si  desume  chiaramente  che  la  limitazione  della
disciplina   in   esso   contenuta   al   territorio   della  regione
Friuli-Venezia  Giulia riguarda esclusivamente i precedenti commi 1 e
2,  ma  non  tocca  il  comma  3  che  qui  interessa, come si ricava
dall'espressa  esclusione  contenuta nell'ultimo periodo del medesimo
comma   (Gli   immobili   citati  nel  presente  comma  sono  esclusi
dall'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  1 e 2 del
presente  articolo).  Infatti,  mentre  la  rubrica  dell'art.  45 fa
riferimento   ai   soli   alloggi   che   si  trovano  nella  regione
Friuli-Venezia  Giulia,  il  comma 3 rivela un ambito territoriale di
applicazione  assai piu' ampio, facendo riferimento sia agli immobili
ricompresi  "nelle  regioni  a statuto speciale" - e percio' tutte le
regioni  a  statuto  speciale  - sia agli immobili "di proprieta'" di
talune associazioni od enti, quali l'Opera Profughi, l'ex EGAS e l'ex
Ente  Nazionale  Tre  Venezie;  enti, questi ultimi, attivi - come e'
noto  -  anche in altre regioni dello Stato. Deve pertanto ritenersi,
conclusivamente, che le "condizioni di miglior favore" riguardino gli
immobili ubicati nell'intero territorio nazionale.
    2)  La  norma  in  commento dispone inoltre che il termine per la
presentazione  delle  istanze  di cessione degli alloggi e' prorogato
sino al 30 dicembre 2005. Si ricorda, a tal proposito, che il termine
ultimo per la presentazione di tali istanze era stato precedentemente
fissato,   con   il   decreto-legge   n.  542/1996,  convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge  n.  649/1996,  al  trentesimo  giorno
successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione,
ossia  il  7  febbraio  1997.  La  proroga  consente di affermare che
debbono  essere  prese  in  considerazione anche le domande pervenute
dopo  tale  data  e  considerate  tardive  alla  luce  del richiamato
provvedimento di legge.
  2.  Con  riferimento  alla  disciplina  introdotta  dalla  legge n.
388/2000,  si sono inoltre registrate talune difficolta' di carattere
applicativo nel corso delle procedure di alienazione, per le quali si
e'  provveduto  a  richiedere  un parere al Consiglio di Stato su due
specifici quesiti:
    a) quale  sia  il  corretto  significato da attribuire al termine
"immobili"  adottato  dal richiamato comma 3 dell'art. 45 della legge
n.  388/2000, trattandosi di stabilire se la locuzione utilizzata dal
legislatore  debba  riferirsi, sempre ai fini dell'applicazione delle
condizioni di miglior favore, ai soli alloggi ad uso abitativo ovvero
anche a quelli ad uso non abitativo;
    b) se,  sulla  scorta  di  quanto  previsto  per  gli  alloggi di
edilizia  residenziale pubblica dal comma 10-bis, art. 1, della legge
24  dicembre  1993,  n.  560,  introdotto  dall'art. 4 della legge 30
aprile  1999,  n.  136,  i costi sostenuti dagli Enti gestori per gli
interventi di straordinaria manutenzione siano o meno computabili nel
calcolo del prezzo di cessione degli alloggi destinati ai profughi.
  Con  parere  n.  869/2001  reso all'adunanza del 29 agosto 2001, la
Sez.  I  del Consiglio di Stato ha risolto il primo quesito nel senso
che "la normativa de qua conferma il suo originario e continuo ambito
di applicazione, di riferimento... alle sole unita' abitative".
  Sulla  base di quanto precede, gli enti e le amministrazioni cui e'
rivolto  il presente atto d'indirizzo dovranno ritenere applicabili -
in  via  generale - le "condizioni di miglior favore" ai soli alloggi
ad uso abitativo.
  Occorre segnalare, in proposito, che tale regola soffre tuttavia di
alcune  eccezioni,  introdotte  dalla  legge 28 dicembre 2001; n. 448
(c.d. "Legge finanziaria per il 2002"), dove, all'art. 61, sono state
individuate  alcune  particolari  categorie  di  immobili  ad uso non
abitativo  che, per la loro peculiare destinazione, si annoverano tra
i  beni  da alienare secondo le "condizioni di miglior favore" di cui
alla legge n. 560/1993.
  Rientrano,  tra questi ultimi: a) gli immobili in cui si svolgono o
si sono svolte attivita' culturali, sociali, scolastiche e sanitarie;
b)  gli  immobili  che  - appartenuti o dati in concessione agli enti
soppressi di cui al comma 3 dell'art. 45 della legge n. 388/2000 (tra
cui  l'Opera Profughi, l'ex EGAS e l'ex Ente Nazionale Tre Venezie) -
erano   stati  adibiti,  all'indomani  dell'esodo  dei  profughi  dai
territori  dell'Istria,  della Giulia e della Dalmazia, per sopperire
ad  esigenze  di  primaria  necessita', nonche' per consentire - alla
stregua   di   quanto  affermato  dallo  stesso  Consiglio  di  Stato
nell'ultimo  parere  - il reinserimento di tale categoria nel tessuto
sociale ed economico della comunita' nazionale.
  Quanto  alla seconda questione - non toccata peraltro, a differenza
della prima, dalla nuova "Legge finanziaria per il 2002" - il Supremo
Consesso   Amministrativo  ha  evidenziato  "l'impermeabilita'  della
normativa  specifica da parte di quella generale" testimoniata, da un
punto  di vista letterale, dalla circostanza che l'art. 4 della legge
n.  136/1999  non tocca il comma 24 della legge n. 560/1993, e, da un
punto  di  vista  sistematico,  dal  fatto  che  il rinvio recettizio
operato dal citato comma 24 per quanto concerne la determinazione del
prezzo  di  cessione,  dimostra  l'estraneita'  allo  stesso  di  una
qualsiasi forma di inglobamento del costo delle opere di manutenzione
straordinaria.
  Per l'alienazione dei predetti immobili, pertanto, gli enti gestori
non  potranno  computare nel prezzo di cessione i costi sostenuti per
gli interventi di straordinaria manutenzione.
  3. Piu' di recente, infine, sono state poste dalle associazioni dei
profughi tre ulteriori questioni di carattere interpretativo:
    a) la  prima  si  riferisce  alla  possibilita' di ammettere, nel
novero  delle  c.d. "successive modificazioni" alla legge n. 137/1952
ricomprese  nel  regime  di  favore di cui al comma 24, art. 1, della
ridetta  legge  n.  560/1993,  anche la legge 9 agosto 1954, n. 640 -
recante  provvedimenti  per  l'eliminazione  delle abitazioni malsane
attraverso un programma di costruzione da realizzarsi con l'esclusivo
ricorso  a  finanziamenti  da  assegnare al bilancio dello Stato - in
considerazione  del fatto che tra i beneficiari di tali intervento si
registrano anche famiglie di profughi;
    b) la seconda riguarda invece la corretta interpretazione da dare
all'art. 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (c.d. finanziaria per
il  1998), il quale prevede che "gli alloggi e le relative pertinenze
di  proprieta'  dello  Stato,  costruiti  in base a leggi speciali di
finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, compresi
quelli   affidati  agli  appositi  enti  gestori,  ed  effettivamente
destinati  a  tali  scopi,  possono essere trasferiti, a richiesta, a
titolo  gratuito,  in  proprieta'  dei  comuni nei cui territori sono
ubicati  a  decorrere dal secondo mese successivo a quello di entrata
in  vigore  della presente legge". La disposizione e' stata integrata
dall'art. 46 della legge n. 388/2000, che ha esteso tale possibilita'
anche agli enti gestori;
    c) la  terza  questione,  infine, e' relativa alla determinazione
dei  canoni  di  locazione  da  applicare  ai profughi destinatari di
alloggi  di  cui  all'art.  18 della legge n. 137/1952, atteso che la
regolarizzazione della posizione locatizia del conduttore costituisce
condizione  indefettibile  ai  fini  del rilascio del nulla-osta alla
vendita (comma 6, articolo unico della legge n. 560/1993).
  Con  riferimento  alla  prima  (sub  a) delle questioni dedotte, si
richiama  anzitutto quanto esposto al precedente paragrafo 1 riguardo
all'estensione  delle  condizioni  di privilegio a tutti gli immobili
"destinati"  -  comunque  e  a vario titolo - ai profughi di cui alla
legge  n.  137/1952,  e successive modificazioni, operata dal comma 3
dell'art. 45, della legge n. 388/2000.
  Occorre  peraltro  rilevare  come,  gia'  in  precedenza, la stessa
Sezione  I  del Consiglio di Stato (parere n. 1761/97 del 10 dicembre
1997)  avesse  affermato  che  "l'originario ambito restrittivo della
legge n. 137/1952 deve ritenersi modificato dal disposto dell'art. 26
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  2/1959  che  fa
riferimento a tutti gli altri alloggi costruiti a totale carico dello
Stato per le categorie meno abbienti".
  Orbene,  tra  gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato per
le   categorie   meno   abbienti  il  predetto  art.  26  ricomprende
espressamente  quelli costruiti o da costruire ai sensi della legge 9
agosto  1954,  n.  640,  per  la  cessione  dei  quali,  anzi,  erano
specificamente dettate le condizioni di miglior favore.
  Ad  avviso  di  questa Presidenza non vi e' quindi nessun elemento,
ne' testuale ne' sistematico, che consenta di escludere dal regime di
favore  richiamato  dal  comma 24,  art.  1  della  ridetta  legge n.
560/1993, la cessione ai profughi di alloggi costruiti ai sensi della
legge 9 agosto 1954, n. 640.
  Quanto  alla  seconda  (sub  b) questione, occorre sottolineare che
nell'ambito   delle  misure  di  assistenza  a  favore  dei  profughi
stabilite  dalla  legge n. 137/1952 e successive modificazioni, tutte
finalizzate  a favorire il proficuo reinserimento nel tessuto sociale
dei  profughi medesimi (si veda il richiamato parere del Consiglio di
Stato   n.  869/2001),  l'art.  18  ha  in  particolare  previsto  la
costruzione  di  alloggi a totale onere statale per provvedere ad una
esigenza   primaria   quale  quella  di  garantire  una  sistemazione
abitativa ai destinatari delle provvidenze.
  Tale  previsione, pur essendo caratterizzata dal medesimo obiettivo
perseguito  per  categorie piu' ampie dalle diverse leggi speciali di
finanziamento  menzionate  nell'art. 2 della legge n. 449/1997, se ne
distingue  tuttavia per la peculiarieta' del vincolo di destinazione,
quello  appunto  di  provvedere  all'assistenza  di  una  particolare
categoria  di  beneficiari,  indicati  dall'art.  1  della  legge  n.
137/1952 e dall'art. 1 della legge n. 763/1981.
  La   specialita'   del  vincolo  di  destinazione  conferisce  alla
normativa  de  qua  una  particolare  "capacita'  di  resistenza" nei
confronti  di  ogni  successivo intervento normativo che non ne rechi
l'espressa menzione o che ad essa non faccia esplicito riferimento.
  In  ogni  caso,  anche  nell'eventualita'  in  cui lo Stato intenda
avvalersi   della  facolta'  prevista  dall'art.  2  della  legge  n.
449/1997,  come  integrato  dall'art.  46 della legge n. 388/2000, di
trasferire  a  titolo  gratuito  gli  alloggi  di sua proprieta', gli
assegnatari (nel caso di specie, i profughi), ai sensi del successivo
comma 2 dello stesso art. 2, indipendentemente dalla natura giuridica
pubblica  dell'ente  proprietario,  conservano  comunque  il  diritto
all'acquisto  degli  alloggi  alle  condizioni  previste  dalle norme
vigenti  in  materia  (e  quindi,  secondo  le "condizioni di miglior
favore").
  Per  quanto  attiene  infine  alla  terza  e  ultima  (sub c) delle
questioni  sollevate,  si  ritiene  che  il  canone  da  applicare ai
profughi  destinatari  di  alloggi  di cui all'art. 18 della legge n.
137/1952  sia  quello  fissato  dalle  norme  statali  di settore. In
proposito,  l'Avvocatura  Generale  dello Stato, in un parere reso in
data  7  novembre 1987 su richiesta dell'Amministrazione finanziaria,
aveva  infatti  ritenuto  che  "i  canoni  di locazione degli alloggi
costruiti  direttamente  dallo  Stato  e di proprieta' di questo sono
regolati  dalle  leggi concernenti le singole categorie degli alloggi
stessi".
  Nel  caso  di  specie, gli alloggi di cui alla legge n. 137/1952, e
successive  modificazioni, sono stati costruiti a totale carico dello
Stato,  il  quale conserva quindi la piena titolarita' in ordine alla
proprieta'  e  alla determinazione dei relativi canoni, il cui ultimo
adeguamento  risale  all'art.  5,  comma  8-ter,  del decreto-legge 2
ottobre  1995,  n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 1995, n. 507.
  Tale  assunto  trova  peraltro  conferma nell'orientamento espresso
dalla  Corte  di  Cassazione, che, rammentando come "le norme recanti
provvidenze  in  favore  dei profughi trovano la loro ragion d'essere
nella  tutela  di esigenze diverse da quelle che riguardano programmi
per  il  coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica" (Cass. 25
gennaio 1989, n. 419), ha affermato che il criterio delle "condizioni
di  miglior  favore"  sancito  in  materia  di  alloggi  deve trovare
applicazione  -  in  virtu'  dei principi di ragionevolezza, logica e
proporzionalita'  -  anche  nel campo della determinazione dei canoni
(Cass. 13 dicembre 1999, n. 13949).
  Pertanto, sara' cura degli enti gestori fornire alle locali filiali
dell'Agenzia   del   Demanio  tutte  le  informazioni  relative  alla
corresponsione dei canoni di locazione da parte degli interessati.
  Resta  ovviamente  impregiudicata  la  facolta'  delle  regioni, in
virtu'  della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di adottare
leggi  proprie,  in  materia di edilizia residenziale pubblica, anche
con  riguardo  alla  determinazione  dei  canoni di locazione per gli
alloggi  destinati  ai  profughi,  fermo  restando  il rispetto della
disciplina  di  miglior  favore  che, sotto tale profilo, deve essere
pienamente riconosciuta a tale categoria.
  4.  Si  richiamano,  da  ultimo,  gli orientamenti gia' espressi da
questa Presidenza nella circolare n. prot. DICA/5075/III/19.10.6.1 in
data 18 maggio 1999, in merito alle questioni di seguito indicate:
    a) applicazione  delle  predette  "condizioni  di miglior favore"
anche  per  gli  alloggi realizzati ai sensi della legge n. 568/1971,
nonche'  per  tutti  gli alloggi realizzati con finanziamenti facenti
capo  a  diverse norma-tive, ma rientranti nell'aliquota da destinare
ai profughi ai sensi dell'art. 17 della legge n. 137/1952;
    b) insussistenza di poteri autorizzatori in capo alle regioni per
quanto   riguarda  la  procedura  di  alienazione  degli  alloggi  ai
profughi;
    c) istruzioni alle prefetture in ordine al riconoscimento tardivo
della qualifica di profugo;
    d) emanazione  di  nuovi bandi di concorso in presenza di alloggi
occupati  da locatari non aventi la qualifica di profugo, nel caso in
cui  vi  siano  invece famiglie ove almeno uno dei componenti rivesta
tale status;
    e) modalita' di trasferimento in proprieta' degli alloggi in caso
di decesso del profugo assegnatario.
  La  presente direttiva opera dalla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 21 febbraio 2002

                                            Il Presidente
                                       del Consiglio dei Ministri
                                              Berlusconi