MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Rispetto  della  superficie  di base ai sensi del regolamento (CE) n.
1251/1999  relativo  al regime di sostegno a favore dei produttori di
taluni  "seminativi" e della superficie massima garantita per il riso
di cui al regolamento (CE) n. 3072/95 (Raccolto 2001).
(GU n.53 del 4-3-2002)

    In  conformita'  al  disposto  di cui all'art. 10 del regolamento
(CE)  n.  2316/99  del 22 ottobre 1999, si rende noto che, sulla base
delle  risultanze fornite dall'AGEA, in ordine alla partecipazione al
regime  di sostegno comunitario previsto in favore dei coltivatori di
taluni seminativi (regolamento CE n. 1251/99), l'area di base globale
nazionale, fissata in 5.801.200 ettari, non e' stata superata.
    Conseguentemente,  per il 2001, le superfici dichiarate a cereali
e  a  colture  proteiche sono totalmente ammissibili ai pagamenti per
superficie.   Analoga  ammissibilita'  e'  riservata  alle  superfici
dichiarate  a semi oleosi, atteso il non superamento della superficie
massima garantita prevista per tale comparto a livello comunitario.
    L'area  di  base  specifica  per  il  mais,  fissata dal predetto
regolamento  (CE)  n.  2316/99  in  1,2  milioni  di ettari, risulta,
invece,  superata nella misura dell'11,649% e, pertanto, le superfici
investite a mais, ammissibili ai pagamenti, sono ridotte della stessa
percentuale.
    La  superficie massima garantita per il grano duro (1.646.000 ha)
delle  regioni  tradizionali  non  e'  stata  superata,  in quanto le
superfici  dichiarate ai fini dell'aiuto supplementare risultano pari
a  1.642.536  ha.  Di  contro,  la superficie massima garantita delle
regioni  non  tradizionali (4.000 ha) risulta superata, in quanto gli
investimenti realizzati sono stati pari a 10.804 ha.
    La  superficie  massima  garantita  attribuita  all'Italia per il
riso,  pari  a  239.259  ha,  non  risulta  superata,  in  quanto gli
investimenti  a  risone  per  il  raccolto 2001 sono risultati pari a
216.928   ha.   Pertanto,   i   produttori   interessati  riceveranno
integralmente  l'importo  unitario  previsto  dal regolamento (CE) n.
3072/95.