MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Distillazione  di  crisi  dei  vini  da tavola di cui all'art. 30 del
regolamento (CE)   n.   1493/99,   per   la   campagna   2001/2002  -
regolamento CE n. 346/2002.
(GU n.54 del 5-3-2002)

    E'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale delle Comunita'
Europee  (Gazzetta  Ufficiale  CE  L  55  del  26  febbraio  2002) il
regolamento  (CE)  n. 346 del 25 febbraio 2002 della Commissione U.E.
contenente  le  disposizioni  ed  i  termini per l'applicazione della
distillazione di crisi in Italia, per un quantitativo di 4 milioni di
ettolitri di vino da tavola.
    Si ritiene necessario comunicare alcuni elementi fondamentali per
l'applicazione  della misura in questione, tenuto conto che ulteriori
precisazioni,   chiarimenti  e  termini  sono  contenuti  nella  nota
ministeriale F/683 del 26 febbraio 2002, pubblicata sul sito Internet
del     Ministero    delle    politiche    agricole    e    forestali
(www.politicheagricole.it).
    Possono   accedere   alla   distillazione  di  crisi  soltanto  i
produttori  di  vino  da  tavola  che, nella presente campagna, hanno
prodotto vino da tavola da uve fresche, da mosto di uve e da mosto di
uve parzialmente fermentato da essi stessi ottenuti o acquistati, che
detengono,  nella  piena  disponibilita', il vino da tavola alla data
della presentazione del contratto.
    Possono  formare oggetto dei contratti di distillazione i vini da
tavola aventi le caratteristiche previste al punto 13 dell'allegato 1
del  regolamento  CE  n.  1493/99,  entro  il  limite  massimo  della
quantita' complessiva indicata.
    I  contratti devono essere presentati all'Ispettorato provinciale
dell'agricoltura  o ad altro organismo designato dalla regione tra il
4 marzo ed il 22 marzo 2002.
    In  considerazione  del limitato periodo di tempo previsto per la
presentazione  dei  contratti  al  fine  di  consentire  una maggiore
efficacia  della misura e' possibile presentare fino ad un massimo di
tre contratti per ciascun produttore.
    Al  contratto  deve  essere  allegata  la copia autenticata della
dichiarazione  di  produzione  e la copia del registro di cantina dal
quale  risulta  il volume di vino giacente alla data di presentazione
del contratto.
    Gli  uffici  periferici  preposti  dalle regioni e dalle province
autonoma  di Trento e Bolzano alla ricezione dei contratti devono far
pervenire  telegraficamente  o  tramite fax (06/4814377) al Ministero
delle  politiche  agricole e forestali - Dipartimento delle politiche
di  mercato  -  Direzione  generale per le politiche agroalimentari -
Ufficio vitivinicolo - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma:
      entro e non oltre il 28 marzo 2002 i dati relativi ai contratti
e/o  dichiarazioni  presentate  nel  periodo  dal 4 marzo al 22 marzo
2002;
      entro  e  non  oltre  il  10  maggio  2002  i  dati relativi ai
contratti approvati.
    Le   comunicazioni   relative   ai  contratti  presentati  devono
pervenire anche qualora il quantitativo sia negativo.
    Le  comunicazioni  devono  essere  conformi  agli  allegati A e B
tenuto  conto  di  quanto disposto con la circolare n. 3 del 4 agosto
2000  (Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 228 del 29
settembre 2000).
    Al  fine  di  evitare  il  ripetersi dei disguidi verificatisi e,
quindi,  la  possibilita'  che  i  volumi  di vino non siano presi in
considerazione  per  l'accesso  alla misura, si ritiene opportuno che
gli  uffici  delle  Regioni  preposti  alla  ricezione  dei contratti
contattino  telefonicamente  gli  uffici  ministeriali immediatamente
dopo  l'invio  del  fax per avere conferma che i dati trasmessi siano
correttamente  pervenuti  e  siano  presi  in  considerazione  per la
successiva comunicazione agli uffici della Commissione.
    L'organo  incaricato dalle regioni all'approvazione dei contratti
di   distillazione   procedera',   sulla  base  della  documentazione
presentata, all'accertamento:
      della  sussistenza delle condizioni prescritte per l'ammissione
alla distillazione;
      della  giacenza in cantina di un volume di vino da tavola pari,
almeno,   al   volume   che  forma  oggetto  del  contratto  o  della
dichiarazione;
      della  conformita'  della  fidejussione  di  5  euro al modello
predisposto dall'AG.E.A.
    Gli   uffici   preposti  all'approvazione  dei  contratti  devono
verificare  che  i contratti e le dichiarazioni delle quali si chiede
l'approvazione  siano stati oggetto delle comunicazioni pervenute nei
termini stabiliti al Ministero delle politiche agricole e forestali -
Dipartimento  delle  politiche  di  mercato  -  D.G. per le politiche
agroalimentari  - Ufficio vitivinicolo - Via XX Settembre, 20 - 00187
Roma, secondo le modalita' previste.
    Sulla  base  delle comunicazioni effettuate dai singoli organismi
regionali il Ministero potrebbe decidere, entra il 10 aprile 2002, in
merito  all'eventuale  riduzione  da  apportare  al volume di vino da
tavola oggetto dei contratti o delle dichiarazioni presentati, tenuto
conto  che non e' possibile superare in ambito nazionale il volume di
4.000.000 hl di vino da tavola da distillare.
    Si   ritiene   utile   precisare  che  la  mancata  comunicazione
direttamente  al  Ministero  entro  il termine stabilito del 28 marzo
2002  delle  quantita'  di  vino  da tavola oggetto dei contratti e/o
delle  dichiarazioni  presentati, comporta che gli stessi non possono
essere  approvati  e,  quindi, non potranno essere corrisposti ne' il
prezzo minimo ne' gli aiuti.
    Resta  inteso  che,  nel  caso  in cui entro il 28 marzo p.v. non
pervenga  alcuna  comunicazione  da parte degli uffici periferici nel
termine  imperativo  previsto,  si  intende  che  nessun  contratto o
dichiarazione e' stata presentata nel periodo 4 marzo-22 marzo 2002.
    Il  vino  puo'  essere  introdotto  in distilleria solamente dopo
l'approvazione  dei  contratti di distillazione o delle dichiarazioni
e, comunque, non oltre il 31 luglio 2002.