MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 gennaio 2002 

Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale
per  fallimento,  art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori
dipendenti  della  "S.r.l.  Iclat", unita' di Campobasso. (Decreto n.
30714).
(GU n.72 del 26-3-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                 e degli incentivi alla occupazione

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito  con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista  la  sentenza  n.  3940,  dell'11 aprile 2001 pronunciata dal
tribunale  di Campobasso che ha dichiarato il fallimento della S.r.l.
Iclat con sede e unita' produttiva in Campobasso;
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata
societa', con la quale viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3 della
legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 16 settembre 2001;
  Visto  il  contratto  d'affitto, stipulato in data 31 ottobre 2001,
dalla  curatela della societa' Iclat con la societa' Dinamica S.r.l.,
la  quale  si  e'  impegnata  ad assumere tutto il personale ex Iclat
entro  e  non  oltre  sessanta  giorni  dalla  data  di stipulata del
contratto di affitto;
  Vista  la  nota  datata  10 gennaio  2002, con la quale il curatore
fallimentare  comunica  che,  il predetto termine per la riassunzione
dei  lavoratori  in  questione  da  parte della societa' Dinamica, e'
stato  prorogato, con provvedimento del tribunale di Campobasso, fino
al 28 febbraio 2002, (centoventesimo giorno dal 31 ottobre 2001, data
di stipula del contratto di affitto).
  Acquisito il prescritto parere;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento fino alla data del 28 febbraio 2002;
                              Decreta:
  Per  le  motivazioni in premessa esplicitate, la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, in favore dei
lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Iclat, sede in Campobasso, unita'
in   Campobasso,   e'   autorizzata,  limitatamente  al  periodo  dal
16 settembre  2001 al 28 febbraio 2002, per un massimo di diciassette
unita' lavorative;
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
    L'Istituto   nazionale   della  previdenza  sociale  verifica  il
rispetto  del  limite  massimo  di  36 mesi nell'arco del quinquennio
previsto  dalla  vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione
del  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale, concessi per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato;
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 gennaio 2002.
                                       Il direttore generale: Achille