ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

COMUNICATO

Approvazione  delle  modificazioni  allo  statuto della Lloyd Italico
Vita S.p.a., in Genova
(GU n.75 del 29-3-2002)

    Con  provvedimento  n.  2056  dell'8 marzo 2002 l'Istituto per la
vigilanza  sulle  assicurazioni  private e di interesse collettivo ha
approvato,  ai  sensi  dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  174,  il nuovo testo dello statuto sociale della
Lloyd  Italico  Vita  S.p.a.,  con  le  modifiche  deliberate in data
2 aprile  2001  e 12 novembre 2001 dall'assemblea straordinaria degli
azionisti, relative ai seguenti articoli:
art.  2 (In materia di oggetto sociale, con riferimento all'esercizio
dei  rami,  aggiornamento  del  relativo  riferimento normativo: "...
punto  A)  della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo
17 marzo   1995,  n.  174",  in  luogo  della  precedente  previsione
statutaria  "... tabella allegata A alla legge 22 ottobre 1986 numero
742";  ed  ancora,  in relazione alle operazioni di capitalizzazione,
sostituzione dell'articolo "40 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n.  174",  in luogo del precedente articolo "33 del testo unico delle
leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, ...");
art.  4  (In relazione alla durata della societa', sostituzione delle
parole  "... fino  al  31 dicembre  2100",  in luogo delle precedenti
"... fino a tutto il 2100");
art.  5 (Nuova determinazione del capitale sociale in euro 8.000.000,
in  luogo  del  precedente  importo  di  L. 13.000.000.000, diviso in
8.000.000   di   azioni   da   euro  1  cadauna.  Introduzione  della
possibilita'   di   aumentare  il  capitale  sociale  anche  mediante
conferimento di beni in natura e di crediti. Soppressione, dal testo,
della preesistente disciplina in materia di:
    a) domicilio dei soci nell'ambito dei rapporti con la societa';
    b) nominativita'  ed  indivisibilita' delle azioni di fronte alla
societa';
abrogazione  dell'ex  art.  6 (Disciplina del diritto di prelazione a
favore  dei  soci  in  caso di trasferimento delle azioni: modalita',
condizioni ed eccezioni);
ex  art. 8, rinumerato art. 6 (Riformulazione dell'articolo con nuova
disciplina  in  materia  di  termini  di  convocazione dell'assemblea
ordinaria  ai  fini  dell'approvazione del bilancio: almeno una volta
l'anno entro il 30 aprile. Nuova disciplina in materia di:
    a) organo preposto alla convocazione dell'assemblea;
    b) possibilita'  di  prorogare  il  termine  di  approvazione del
bilancio fino al 30 giugno "quando particolari esigenze lo richiedano
ovvero  quando  l'attivita'  riassicurativa  sia esercitata in misura
rilevante";
    c) ulteriori  casi  di convocazione dell'assemblea, sia ordinaria
che  straordinaria.  Trasposizione  della  preesistente disciplina in
materia di:
      a. luoghi  di  convocazione  dell'assemblea ex art. 10, in toto
quivi confluito con riformulazione;
      b. possibilita'  di  convocazione  dell'assemblea, da parte del
collegio  sindacale  o  almeno  due  suoi membri, ex art. 23, periodo
finale,  in  parte  quivi  confluito con modifiche. Soppressione, dal
testo,  del  preesistente  riferimento agli articoli 2364 e  2365 del
codice civile in tema di delibere assembleari);
abrogazione  dell'ex  art.  7 (Disciplina dell'assemblea regolarmente
costituita: effetti);
ex art. 12, rinumerato art. 7 (Riformulazione dell'articolo con nuova
disciplina  in  materia  di  presidenza  dell'assemblea  e nomina del
segretario:  "L'assemblea  e' presieduta dal presidente del consiglio
di  amministrazione  o,  in  sua  assenza,  dal vice presidente o, in
mancanza,  da  persona designata dall'assemblea stessa. Il segretario
e'  nominato  dall'assemblea,  su  designazione  del presidente.", in
luogo  della  precedente  previsione  statutaria  "L'assemblea  sara'
presieduta  dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua
assenza,  dal consigliere piu' anziano di eta'. L'assemblea nominera'
segretario,  anche  non  socio ...".  Nuova  disciplina in materia di
redazione  del  verbale  assembleare a cura del notaio. Trasposizione
dal  testo  di  cui  all'ex  art.  13,  in  toto  quivi confluito con
modifiche,  della  preesistente  disciplina  in  materia  di processo
verbale.  Soppressione, dal testo, della possibilita' per l'assemblea
di scegliere due scrutatori);
inserimento nuovo art. 8:
    a) intervento  in  assemblea: rinvio alle norme di legge, ex art.
11, primo periodo, quivi confluito con modifiche;
    b) regolarita' della costituzione e validita' delle deliberazioni
assembleari:  rinvio  alle  norme di legge, ex art. 14, in toto quivi
confluito con modifiche;
    c) possibilita'   di   tenuta   delle   adunanze  dell'assemblea,
ordinaria  e  straordinaria, con sistemi di collegamento audio/video:
condizioni ed effetti);
abrogazione  dell'ex  art.  9  (Disciplina in materia di modalita' di
convocazione  dell'assemblea,  nonche'  di  validita'  delle delibere
assembleari pur in assenza di formale convocazione);
abrogazione  dell'ex art. 10 (Luoghi di convocazione dell'assemblea -
disciplina  in  toto confluita, con riformulazione, nell'attuale art.
6);
abrogazione dell'ex art. 11 (Disciplina del diritto di intervento dei
soci  in  assemblea,  confluita,  con modifiche, nell'attuale art. 8.
Regime  delle  deleghe  e competenze del presidente dell'assemblea in
tema di intervento e deleghe;
abrogazione dell'ex art. 13 (Disciplina del processo verbale, in toto
confluita, con modifiche, nell'attuale art. 12);
abrogazione  dell'ex  art.  14 (Disciplina della costituzione e della
validita'  delle  deliberazioni  assembleari,  in toto confluita, con
modifiche, nell'attuale art. 8);
ex  art.  15,  rinumerato  art.  2  (Riformulazione  dell'articolo in
materia di:
    a) composizione  del  consiglio  di  amministrazione  e durata in
carica degli amministratori;
    b) sostituzione degli amministratori: rinvio alle norme di legge,
in  luogo del precedente rinvio all'art. 2386 del codice civile Nuova
disciplina in tema di:
      a.  cessazione, decadenza e revoca degli amministratori: rinvio
alle norme di legge:
      b.  mancanza  della maggioranza  degli amministratori: effetti.
Soppressione, dal testo, della preesistente espressione "... e per la
prima  volta  in  sede di atto costitutivo", in relazione alla nomina
dei componenti il consiglio di amministrazione);
ex  art.  16,  rinumerato  art. 10 (Riformulazione dell'articolo, con
modifiche,  in  tema  competenze  del  consiglio  di  amministrazione
nell'ambito  della  nomina  del  presidente,  del  vice  presidente e
dell'amministratore  delegato.  Trasposizione dal testo di cui all'ex
art.  22,  in parte quivi confluito con modifiche, della preesistente
disciplina  in  tema  di nomina del segretario, ora di competenza del
consiglio   di   amministrazione.   Soppressione,  dal  testo,  delle
preesistenti espressioni in tema di:
    a) nomina  del  presidente del consiglio di amministrazione: "...
per la prima volta sara' eletto in sede di atto costitutivo;
    b)  sostituzione  del  presidente: "Qualora non venga nominato il
vice  presidente,  il consigliere piu' anziano di eta' sostituira' il
presidente tutte le volte che questi sia impedito");
ex  art.  21,  rinumerato  art.  11 (Riformulazione dell'articolo con
nuova disciplina in materia di:
    a) luoghi  di  riunione del consiglio di amministrazione: "presso
la sede sociale o altrove, purche' in Europa";
    b) convocazione del consiglio a cura del presidente;
    c) modalita' e tempi di convocazione del consiglio, anche in caso
di urgenza;
    d)  possibilita'  di  tenuta  delle  adunanze  del  consiglio per
video-teleconferenza:  condizioni  e  effetti.  Nuova  disciplina  in
materia  di  soggetti  preposti  alla  convocazione  del consiglio di
amministrazione  in  caso  di  assenza  del presidente. Trasposizione
della preesistente disciplina in materia di:
      a. possibilita'    di    convocazione    del    consiglio    di
amministrazione,  da  parte  del collegio sindacale o almeno due suoi
membri,  ex  art.  23,  periodo  finale, in parte quivi confluito con
modifiche;
      b. soggetti preposti a presiedere le adunanze del consiglio, ex
art.  22,  in  parte  quivi confluito, con modifiche ed integrazioni.
Soppressione, dal testo, della preesistente disciplina in tema di:
        a  -  soggetto  preposto  alla  convocazione del consiglio di
amministrazione,  a  seguito  di  richiesta,  in caso di omissione da
parte del presidente;
        b  -  modalita' di convocazione del consiglio con riferimento
all'avviso di convocazione;
ex  art.  22,  rinumerato  art.  12  (Riformulazione dell'articolo in
materia di:
    a)   quorum   costitutivo   delle   riunioni   del  consiglio  di
amministrazione;
    b) verbalizzazione delle deliberazioni consiliari. Riformulazione
dell'articolo  con nuova disciplina in materia di quorum deliberativi
del  consiglio  di  amministrazione.  Soppressione,  dal testo, della
preesistente disciplina in materia di:
      a.  parita'  di  voti  nelle  deliberazioni  del  consiglio  di
amministrazione;
      b.  soggetti  preposti  a  presiedere  le sedute del consiglio,
confluita, con modifiche, nell'attuale art. 11;
      c.   nomina   del   segretario,   confluita,   con   modifiche,
nell'attuale art. 10);
inserimento nuovo art. 13:
    a)  poteri  del consiglio di amministrazione, ex art. 19, in toto
quivi confluito;
    b)  competenze  del  consiglio  in  tema  di  nomina  di comitato
esecutivo, ex art. 17, in parte quivi confluito con modifiche;
    c)  convocazioni,  riunioni e maggioranze del comitato esecutivo:
rinvio   alle   norme   statutarie   previste  per  il  consiglio  di
amministrazione;
    d)  competenze  del consiglio in tema di nomina e poteri di uno o
piu' direttori generali, ex art. 18, quivi confluito con modifiche ed
integrazioni;
    e)  obbligo  di informativa al collegio sindacale, da parte degli
amministratori  con  delega  di poteri, sull'attivita' svolta e sulle
operazioni  di maggior  rilievo economico, finanziario e patrimoniale
effettuate  dalla  societa'  o  dalle  societa'  controllate  ed,  in
particolare,  sulle  operazioni in potenziale conflitto di interessi:
modalita', ex art. 19-bis, in parte quivi confluito con modifiche);
abrogazione  dell'ex  art.  17  (Disciplina  del  comitato esecutivo:
competenze   del   consiglio   di   amministrazione,  confluita,  con
modifiche,  nell'attuale  art.  13.  Membri  di  diritto del comitato
esecutivo.  Affidamento di incarichi speciali a cura del consiglio di
amministrazione);
abrogazione  dell'ex  art.  18  (Disciplina in tema di competenze del
consiglio di amministrazione in merito alla determinazione dei poteri
del  direttore  generale,  confluita,  con modifiche ed integrazioni,
nell'attuale art. 13);
abrogazione  dell'ex  art.  19  (Disciplina  in  tema  di  poteri del
conisiglio  di  amministrazione,  in  toto  confluita, con modifiche,
nell'attuale art. 13);
abrogazione dell'ex art. 19-bis (Disciplina in materia di obblighi di
informativa   al   collegio  sindacale  da  parte  del  consiglio  di
amministrazione,  confluita,  con  modifiche,  nell'attuale  art. 13.
Modalita'   di   comunicazione   dell'informativa   in   presenza  di
particolari circostanze;
ex  art.  20,  rinumerato  art.  14 (Riformulazione dell'articolo con
nuova  disciplina in materia di rappresentanza legale della societa':
soggetti preposti e poteri);
ex  art.  23,  rinumerato  art.  15  (Riformulazione dell'articolo in
materia  di  composizione  e durata in carica del collegio sindacale.
Nuova disciplina in materia di:
    a) definizione  dei requisiti di professionalita' di cui all'art.
1,  comma  1  e  comma  2,  lettera  a),  del decreto ministeriale n.
162/2000;
    b)  ai  fini del requisito di professionalita' di cui all'art. 1,
comma 2, lettere a) e c) del citato decreto ministeriale n. 162/2000,
individuazione  delle materie e dei settori di attivita' strettamente
attinenti  all'attivita' dell'impresa. Soppressione, dal testo, della
preesistente disciplina in materia di:
      a. organo preposto alla nomina dei sindaci e del presidente del
collegio   sindacale,   nonche'   alla   determinazione   della  loro
retribuzione, confluita nell'attuale art. 16;
      b.  doveri,  responsabilita'  e poteri dei sindaci: rinvio alle
norme di legge;
      c.  possibilita',  per  il collegio sindacale o almeno due suoi
membri,  di  convocare l'assemblea e il consiglio di amministrazione,
confluita,  con  modifiche,  negli  attuali  articoli 6 (convocazione
dell'assemblea) e 11 (convocazione del consiglio di amministrazione);
inserimento nuovo art. 16:
    a)  organo  preposto  alla nomina dei sindaci, del presidente del
collegio  sindacale ed alla determinazione del loro compenso, ex art.
23, in parte quivi confluito con modifiche;
    b) criteri di nomina del presidente del collegio sindacale;
    c) limiti al cumulo degli incarichi per i sindaci;
ex  art.  24,  rinumerato  articoli 17 e 18 (Disciplina in materia di
chiusura  dell'esercizio  sociale:  invariato il testo dell'articolo,
attuale art. 17. Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in
materia   di   ripartizione  degli  utili,  attuale  art.  18.  Nuova
disciplina  in  tema  di  acconti  sui  dividendi,  attuale  art. 18.
Soppressione,  dal  testo,  della  preesistente disciplina in tema di
redazione del bilancio sociale;
abrogazione dell'ex art. 25 (Disciplina in materia di dividendi);
ex  art.  26,  rinumerato  art.  19 (Riformulazione dell'articolo con
nuova disciplina in materia di liquidazione della societa);
ex  art.  27, rinumerato art. 20 (Riformulazione dell'articolo finale
in relazione alla norma di rinvo).