UNIVERSITA' DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 28 gennaio 2002 

Modificazioni allo statuto.
(GU n.76 del 30-3-2002)

                             IL RETTORE
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  di  "Tor Vergata" emanato con
decreto  rettorale  del  10  marzo  1998 e pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998;
  Vista  la  delibera  del  senato accademico del 31 ottobre 2001 che
modifica gli articoli 30 e 33 dello statuto d'Ateneo;
  Considerato  che  le  suddette  modifiche  sono  state  inviate  al
M.I.U.R. in data 20 dicembre 2001;
  Vista la nota del M.I.U.R del 16 gennaio 2002;
                              Decreta:
  Gli articoli 30 e 33 dello statuto sono cosi' modificati:
  "Art.  30  (Il  consiglio  di  facolta':  composizione).  -  1.  Il
consiglio di facolta' e' composto:
    a) dai professori di ruolo e fuori ruolo della facolta';
    b) da  un  numero  di  ricercatori della facolta' pari al 20% dei
professori di cui alla lettera a); che durano in carica un triennio;
    c) da  un  numero  di rappresentanti degli studenti iscritti alla
facolta'  pari  al  15% dei docenti di cui alle lettere a) e b); tali
rappresentanti  sono  eletti  per  due anni accademici dagli studenti
iscritti   alla   facolta'   e   partecipano  alle  sedute  con  voto
deliberativo  per  le delibere di cui al successivo art. 31, comma 1,
lettere b), c), d), e), i).
  2.  Al  fine  di adeguare la composizione del consiglio di facolta'
alle  specificita'  organizzative e funzionali della facolta' stessa,
il  consiglio,  con  apposito  regolamento,  puo'  prevedere  che  la
componente di cui alla lettera b), venga incrementata per comprendere
personale di altro ruolo con funzioni di ricerca, di didattica e, ove
previsto, di assistenza.
  3.  Nel  caso  di  anticipata  cessazione  di un rappresentante dei
ricercatori  o  di  un  rappresentante  degli studenti, per portare a
termine  il mandato interrotto subentra il primo dei non eletti della
rispettiva categoria.".
  "Art.  33  (Consigli  dei  corsi  di studio: composizione). - 1. Il
consiglio del corso di studio e' costituito:
    a) dai  docenti  titolari di insegnamenti ufficiali impartiti nel
corso,  nonche'  dai  titolari  di  altre  attivita'  di insegnamento
esplicitamente previste dall'ordinamento curriculare e attribuite con
delibera dell'organo competente;
    b) da  tre  rappresentanti  dei  ricercatori  che  svolgono altre
attivita' didattiche nel corso stesso, previa opzione per il corso di
studio ai fini dell'elettorato;
    c) da  un  numero  di  rappresentanti  degli studenti iscritti al
corso  di  studio pari al 15% dei componenti di cui alle lettere a) e
b);  tali  rappresentanti  sono  eletti per due anni accademici dagli
studenti iscritti al corso di studio.
  2.  I docenti titolari di insegnamenti e/o moduli didattici in piu'
corsi  di  studio  di  pari  livello  optano, all'inizio di ogni anno
accademico,   per   uno   dei   corsi  di  studio  predetti.  Possono
partecipare,  altresi', con voto consultivo, ai consigli dei restanti
corsi di studio. L'incompatibilita' di cui al presente comma non vale
per le scuole di specializzazione.
  3.  Nel  caso  di  anticipata  cessazione  di un rappresentante dei
ricercatori  o  di  un  rappresentante  degli studenti, per portare a
termine  il mandato interrotto subentra il primo dei non eletti della
rispettiva categoria.".
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 28 gennaio 2002
                                            Il rettore: Finazzi Agro'