MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 19 dicembre 2001 

Fissazione  del  numero  massimo  di  visti di ingresso per l'accesso
all'istruzione   universitaria   degli   studenti   stranieri.   Anno
accademico 2001-2002.
(GU n.89 del 16-4-2002)

                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                                 ed
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto  l'art.  39, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n.  286,  recante  il  testo  unico delle disposizioni concernenti la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  di  seguito denominato testo unico, in materia di accesso
degli studenti stranieri ai corsi universitari;
  Visto  l'art.  39,  comma  4,  del  testo  unico,  che  prevede  la
fissazione  con  decreto del Ministro degli affari esteri di concerto
con  i  Ministri  dell'interno  e  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica  e  tecnologica del numero di visti d'ingresso e permessi
di  soggiorni  da rilasciare annualmente per l'accesso all'istruzione
universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero;
  Visto l'art. 46 del regolamento di attuazione del testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello straniero emanato con decreto del Presidente
della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394,  di seguito denominato
regolamento,  sulle modalita' per l'accesso ai corsi universitari per
gli studenti stranieri residenti all'estero;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300 "Riforma
dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo  1997,  n.  59"  con  il quale si e' proceduto tra l'altro alla
istituzione  del  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
  Considerate  le  disponibilita'  comunicate  dalle  universita' dei
posti  riservati  agli  studenti  stranieri per l'ammissione ai corsi
universitari per l'anno accademico 2001-2002;
  Sentite le competenti commissioni parlamentari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per l'anno accademico 2001-2002 possono essere rilasciati in favore
di  cittadini stranieri residenti all'estero 22.019 visti di ingresso
e  permessi  di  soggiorno per l'accesso ai corsi universitari presso
gli  Atenei  nazionali statali e non statali abilitati al rilascio di
titoli di studio aventi valore legale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 19 dicembre 2001

                   Il Ministro degli affari esteri
                              Ruggiero

                      Il Ministro dell'interno
                               Scajola

                     Il Ministro dell'istruzione
                  dell'universita' e della ricerca
                               Moratti