MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 marzo 2002 

Riconoscimento  alla  sig.ra De Araujo Vera Lucia di titolo di studio
estero  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in  Italia della
professione di fisioterapista.
(GU n.112 del 15-5-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie
  Vista  la  domanda  con  la quale la sig.ra De Araujo Vera Lucia ha
chiesto  il riconoscimento del titolo di fisioterapeuta conseguito in
Brasile,  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della  professione di
fisioterapista;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Acquisito   il   parere  della  Conferenza  dei  servizi,  prevista
dell'art.  12  del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14
del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 giugno
2001;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
  1. Il titolo di fisioterapeuta rilasciato nel 1989 dalla Pontificia
Universidade  cattolica  di  Parana'  (Brasile) alla sig.ra De Araujo
Vera  Lucia,  nata  a Parana' (Brasile) il giorno 21 dicembre 1960 e'
riconosciuto  ai  fini  dell'esercizio in Italia della professione di
fisioterapista.
  2.  La  sig.ra De Araujo Vera Lucia e' autorizzata ad esercitare in
Italia,  come  lavoratore  dipendente  o  autonomo, la professione di
fisioterapista.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi  dell'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente
della  Repubblica  25 luglio  1998,  n.  286,  e  per  il  periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 marzo 2002
                                    Il direttore generale: Mastrocola