MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO

Attuazione  dell'art.  63  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, in
materia  di  vettovagliamento e di approvvigionamento del Corpo della
Guardia di finanza.
(GU n.101 del 2-5-2002)

    1.  Con decreto ministeriale 25 marzo 2002 e' stato istituito, in
attuazione  dell'art.  63  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, il
nuovo  servizio  di vettovagliamento per il personale del Corpo della
Guardia di finanza.
    2.  Il  citato  provvedimento,  che  e'  stato  inserito nel sito
Internet   della   Guardia   di  finanza  www.gdf.it,  nella  rubrica
"contratti - acquisizione di beni e servizi -":
      a)  stabilisce  la decorrenza al 1 marzo 2002 del nuovo sistema
di  vettovagliamento  della  Guardia di finanza e, allo stesso tempo,
rinvia  ad  apposito allegato la quantificazione dei valori in denaro
dei trattamenti alimentari;
      b)  dispone  che  il  servizio di vettovagliamento a favore del
personale  della  Guardia  di  finanza avente diritto, sia assicurato
nelle seguenti forme:
        1) gestione diretta, attraverso la confezione e distribuzione
dei  pasti  a  cura  degli  organismi utilizzatori mediante ricorso a
personale militare e con impiego di derrate fornite direttamente agli
organismi interessati da imprese appaltatrici convenzionate;
        2) affidamento, mediante:
          catering  completo,  qualora  si intenda affidare a imprese
specializzate  nel  settore,  attraverso  un servizio di catering, il
compito  di  provvedere  presso  locali  degli organismi utilizzatori
all'uopo adibiti, al confezionamento, alla distribuzione dei pasti;
          catering  veicolato,  qualora  il confezionamento dei pasti
sia  effettuato presso centri di cottura delle ditte appaltatrici del
servizio,  con  impiego  di  derrate  alimentari fornite dalle stesse
ditte,  che provvederanno, altresi', al trasporto e distribuzione dei
pasti, presso gli organismi interessati;
          convenzioni  con  esercizi privati per il confezionamento e
distribuzione di pasti mediante l'utilizzo di adeguate attrezzature e
presso idonei locali dei medesimi esercizi privati;
        3)   fornitura   di   buono   pasto,  al  personale  militare
eventualmente destinatario di tale forma di vettovagliamento;
        4)  fornitura di viveri speciali e da combattimento, nei casi
in cui particolari condizioni di impiego del personale lo impongano;
      c)  demanda al Comandante generale della Guardia di finanza, in
relazione  alle  risorse  finanziarie  disponibili, la determinazione
della  forma di gestione che dovra' essere adottata presso i comandi,
reparti  ed  altre  articolazioni  del Corpo indicati nel decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  34/1999.  Il  Comandante  generale
provvede,  altresi', all'emanazione di direttive di carattere tecnico
intese a disciplinare le varie forme di vettovagliamento;
      d)   prevede   l'adesione   alle  convenzioni  stipulate  dalla
Concessionaria  servizi  informatici  pubblici  (CONSIP) S.p.a., allo
scopo  di  garantire  il  servizio  di vettovagliamento alle migliori
condizioni di mercato.