MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 marzo 2002 

Modifiche  al  corso di sicurezza personale e responsabilita' sociali
(personal safety and social responsabilities).
(GU n.116 del 20-5-2002)

                        IL DIRIGENTE GENERALE
        per la navigazione e il trasporto marittimo e interno

  Vista  la  legge  21 novembre  1985, n. 739, concernente l'adesione
alla  Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di
mare,  al  rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il
7 luglio 1978;
  Visto  il  comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  275 del 24 novembre 1987, relativo al
deposito   presso   il   segretariato   generale  dell'Organizzazione
Internazionale   Marittima  (IMO),  in  data  26 agosto  1987,  dello
strumento di adesione dell'Italia alla Convenzione suddetta, entrata,
pertanto,  in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente
all'articolo XIV;
  Vista  la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO
tenutasi  a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati
gli emendamenti all'Annesso della sopra citata Convenzione del 1978;
  Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale
con   la   quale  e'  stato  adottato  il  codice  di  addestramento,
certificazione e tenuta della guardia per i marittimi;
  Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra
richiamate sono entrati in vigore dal 1 febbraio 1997;
  Vista  la  regola  VI/1  dell'annesso  sopra richiamato, nonche' la
sezione   A-VI/1   paragrafo   2.1.4   del   Codice   STCW,  relativa
all'addestramento  di  base  in sicurezza personale e responsabilita'
sociali;
  Visto  il  decreto  direttoriale  19 giugno  2001, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   173   del   27 luglio  2001,  concernente
l'istituzione  del  corso  di  sicurezza  personale e responsabilita'
sociali  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  4,  concernente una
dispensa dall'obbligo di frequenza del corso medesimo, valida fino al
1 febbraio 2002;
  Considerata  l'opportunita'  di  prorogare  fino al 31 dicembre del
corrente  anno  il  termine  del  1 febbraio 2002 per poter usufruire
della  dispensa  di cui all'art. 2, comma 4, del decreto direttoriale
sopra citato;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  L'art.  2,  comma  4,  del decreto direttoriale 19 giugno 2001,
citato in premessa, e' modificato come segue:
  "Fino al 31 dicembre 2002, sono altresi' dispensati dall'obbligo di
frequenza  del corso di sicurezza personale e responsabilita' sociali
gli iscritti alla gente di mare di prima e seconda categoria che alla
data  del  27 luglio  2001  abbiano  effettuato  almeno  tre  mesi di
navigazione negli ultimi cinque anni su navi adibite al traffico".
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 marzo 2002
                                      Il dirigente generale: Caliendo