MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 luglio 2002 

Autorizzazione  in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi
per  realizzare  manufatti in sostituzione della cassa di metallo, ai
sensi  dell'art.  31  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
285/1990.
(GU n.170 del 22-7-2002)

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto l'art. 31 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con
il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285,
che prevede che il Ministro della sanita', ora Ministro della salute,
anche  su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore
di  sanita',  possa autorizzare, per i trasporti di salma da comune a
comune,  l'uso  per  le casse di materiali diversi da quelli previsti
dall'art.   30,  prescrivendo  le  caratteristiche  che  essi  devono
possedere   al   fine   di   assicurare  la  resistenza  meccanica  e
l'impermeabilita' del feretro;
  Considerato  che,  ad avviso dell'ufficio legislativo del Ministero
della  salute,  la  fattispecie  concretamente individuata dal citato
art.  31  configura  un  provvedimento formalmente amministrativo, ma
sostanzialmente  normativo,  inquadrabile  nella  previsione  di  cui
all'art. 115, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112 del
1998  (inerente ai compiti ed alle funzioni amministrative conservati
allo  Stato): "adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche
di natura igienico-sanitaria";
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  dal Consiglio superiore di
sanita'  nella  seduta  del  24  maggio  2002  in  ordine all'uso del
materiale  Mater-Bi  prodotto  dalla  ditta  Novamont S.p.a. con sede
legale  in  Novara,  in  sostituzione della cassa di metallo, laddove
prevista  una  duplice  cassa  o  in aggiunta alla cassa di legno per
feretri destinati alla inumazione o alla cremazione;
  Ritenuto,  in  conformita'  delle disposizioni di cui al menzionato
art.  31,  di  dover provvedere, con atto avente la natura illustrata
nel  richiamato parere dell'ufficio legislativo, ad autorizzare l'uso
per le casse del materiale Mater-Bi, e non anche i manufatti prodotti
con  detto  materiale,  prescrivendo  le  condizioni  di impiego e le
caratteristiche  idonee  ad  assicurare  la  resistenza  meccanica  e
l'impermeabilita' del feretro;

                              Decreta:

  1.   E'   autorizzato  l'uso  in  ambito  nazionale  del  materiale
denominato  Mater-Bi,  per realizzare manufatti in sostituzione della
cassa di metallo:
    a) nei  feretri,  all'interno  della  cassa  di  legno, per salme
destinate   all'inumazione   purche'   non   decedute   per  malattia
infettivo-diffusiva  o  per salme destinate alla cremazione quando vi
e' trasporto superiore ai 100 km dal luogo di decesso;
    b) nei  feretri,  all'interno  della  cassa  di  legno, per salme
decedute per malattia infettivo-diffusiva designate alla cremazione.
  Devono essere rispettate le seguenti condizioni:
    il manufatto deve avere lo spessore di 40 almeno micron;
    il  manufatto,  piegato  longitudinalmente  deve  dar luogo ad un
contenitore  con  i  lati  termosaldati,  il  lato lungo ottenuto per
piegatura  deve  costituire  il  fondo  e  l'altro lato lungo aperto,
appoggiato  alla  cassa  esterna  di  legno  per l'introduzione della
salma, deve essere munito di un idoneo sistema di chiusura;
    il  sistema  di  chiusura deve essere costituito da due elementi,
uno  cilindrico  l'altro  concavo  dello  stesso  materiale  Mater-Bi
fissato ai bordi dell'apertura del contenitore con nastro di carta;
    la   chiusura   deve   essere   effettuata  inserendo  l'elemento
cilindrico  nell'elemento  concavo  con  leggera  pressione  ottenuta
tramite  l'apposito  cursore a corredo del manufatto, a completamento
dell'operazione  deve  essere  applicato ad ognuno dei due estremi di
chiusura un terminale in puro lattice;
    per  l'applicazione del manufatto dovranno essere utilizzati solo
ed esclusivamente materiali biodegra-dabili.
  La presente autorizzazione e' valida per la durata di cinque anni.
  2.   E'   fatto  obbligo  alle  imprese  produttrici  di  manufatti
realizzati  con  il  materiale Mater-Bi di fornire al Ministero della
salute,  con  cadenza  biennale,  adeguate informazioni scritte sulla
concreta  e reale operativita' dei manufatti sia nelle inumazioni che
nelle  cremazioni.  Dette  informazioni  dovranno essere corredate da
apposita  dichiarazione  di  strutture  pubbliche  cimiteriali che ne
attestino  la  veridicita'.  La  mancata  produzione  di  detti  atti
costituisce  motivo  di  revoca  della presente autorizzazione per le
imprese inadempienti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 luglio 2002
                                                 Il Ministro: Sirchia