MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 luglio 2002 

Modificazione  al disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata "Biferno".
(GU n.183 del 6-8-2002)

                   IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il  decreto  27  marzo  2001,  n.  122, recante disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 26 aprile
1983,  con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata  dei  vini  "Biferno"  ed  e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
  Vista  la  domanda  presentata  dalla  regione Molise - Assessorato
agricoltura  -  Foreste  -  Pesca  produttiva,  intesa ad ottenere la
riduzione   del   valore  minimo  dell'acidita'  totale  dei  vini  a
denominazione  di  origine controllata "Biferno" tipologie: "Biferno"
bianco e "Biferno" rosato, da 6,0 g/l a 5,0 g/l;
  Considerato che l'esigenza scaturisce dalla impossibilita' dei vini
sopra  detti  di  raggiungere  il  tenore  di  acidita' stabilita dal
disciplinare stesso;
  Vista  la  decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini  che,  sulle  istanze  relative  alla
modifica dell'acidita' totale minima dei vini, purche' supportate dal
parere  della regione o provincia autonoma competente per territorio,
la sezione amministrativa del comitato proceda d'ufficio;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi  procedere  alla modica del
disciplinare  produzione  della  denominazione di origine controllata
dei  vini "Biferno", in conformita' decisione assunta da sopra citato
Comitato;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il  limite  minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di
origine  controllata "Biferno" tipologie "Biferno" bianco e "Biferno"
rosato, previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione e' ridotto
da 6,0 g/l a 5,0 g/l.
  Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla
vendemmia 2002.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 luglio 2002
                             Il direttore generale reggente: Ambrosio