AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 1 agosto 2002 

Estensione, in regime di obbligatorieta', ad altri distretti notarili
del   modello   unico   informatico,   relativamente   agli  atti  di
compravendita  di immobili, e, in regime di facoltativita', a tutti i
distretti notarili, relativamente ad altre tipologie di atti.
(GU n.186 del 9-8-2002)

                            IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia del territorio
                                  e
                            IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia delle entrate
                           di concerto con
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                     per gli affari di giustizia
                    del Ministero della giustizia

  Visto  l'art.  1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che
ha  aggiunto  tra  l'altro  gli  articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies del
decreto   legislativo   18 dicembre   1997,   n.   463,   riguardanti
l'utilizzazione  di  procedure  telematiche  per  gli  adempimenti in
materia  di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e di
voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;
  Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  18 agosto  2000,  n.  308, predisposto ai sensi dell'art.
3-sexies   del   decreto   legislativo   18 dicembre  1997,  n.  463,
concernente   l'utilizzazione   di   procedure  telematiche  per  gli
adempimenti in materia di atti immobiliari;
  Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  legge  31 dicembre  1996,  n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
  Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  1998,  n.  135,  recante
disposizioni  in  materia  di  dati  particolari da parte di soggetti
pubblici;
  Vista  la  legge  27 febbraio  1985, n. 52, e successive modifiche,
recante  modifiche  al libro VI del codice civile e norme di servizio
ipotecario   in   relazione   all'introduzione   di   un  sistema  di
elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;
  Visto  il  decreto 10 marzo 1995 emanato dal Ministro delle finanze
di   concerto   con  il  Ministro  di  grazia  e  giustizia,  recante
l'approvazione  della  nuova  automazione, delle nuove procedure, dei
nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la
domanda  di  annotazione, nonche' le nuove specifiche tecniche per la
redazione  di  note  su supporto informatico e per la trasmissione di
note per via telematica;
  Visto  il  decreto  direttoriale  13 dicembre  2000  che approva il
modello  unico  informatico,  le modalita' tecniche necessarie per la
trasmissione  dei  dati  e  per  il  pagamento telematico dei tributi
dovuti  in  relazione  all'esecuzione degli adempimenti in materia di
atti immobiliari;
  Visto  il  decreto ministeriale 29 aprile 1997 emanato dal Ministro
delle  finanze  di  concerto  con  il Ministro di grazia e giustizia,
recante le nuove modalita' di presentazione su supporto informatico e
di   trasmissione   telematica   alle   conservatorie   dei  registri
immobiliari  e agli uffici del territorio delle note di trascrizione,
iscrizione e domande di annotazione;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione  di Governo a norma della legge 15 marzo 1997, n.
59;
  Visto  il  decreto  ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, con cui
sono state rese esecutive, a decorrere dal 1 gennaio 2001, le Agenzie
fiscali  previste  dagli  articoli  62,  e  63,  64  e 65 del decreto
legislativo  n.  300/1999,  come  modificato  dal  successivo decreto
ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;
  Vista  la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente le disposizioni
in materia di Statuto di diritti del contribuente;
  Visto   il   decreto   direttoriale   12 dicembre   2001,   emanato
congiuntamenie   dall'Agenzia   delle   entrate,   dall'Agenzia   del
territorio  e  dal  Dipartimento  per  gli  affari  di  giustizia del
Ministero  della  giustizia  con cui e' stato attivato, relativamente
agli  atti  di  compravendita  di immobili, il servizio telematico in
regime  di obbligatorieta' dal 1 maggio 2002, per i notai che operano
nei  distretti  notarili  di  Avellino  e  Sant'Angelo  de' Lombardi,
Bergamo, Perugia, Viterbo e Rieti e in regime di facoltativita' per i
notai  che operano sull'intero territorio nazionale, sempre che siano
stati   attivati   gli   uffici  locali  dell'Agenzia  delle  entrate
territorialmente competenti per i relativi distretti;
  Considerato  che  occorre  fissare  la  progressiva attivazione del
servizio   telematico   relativo   agli   atti   immobiliari,   anche
limitatamente  a  determinati soggetti, a specifiche aree geografiche
ed  a particolari tipologie di atti, ai sensi del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 463;
  Ravvisata  la  necessita'  di estendere ai notai di altri distretti
notarili  l'utilizzo del servizio telematico, relativamente agli atti
di compravendita di immobili, in regime di obbligatorieta';
  Ravvisata,  altresi',  l'opportunita'  di  estendere  ai  notai che
operano  sull'intero  territorio  nazionale  l'utilizzo  del servizio
telematico,  relativamente  ad  altre tipologie di atti, in regime di
facoltativita';
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1.  I  notai che operano nei distretti notarili di Bologna, Forli',
Ravenna,  Rimini,  Arezzo,  Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa,
Pisa,  Pistoia, Prato, Siena e Terni devono utilizzare, a partire dal
1   ottobre   2002,   le   procedure  telematiche  per  gli  atti  di
compravendita di immobili stipulati dalla medesima data.
  2.  I  notai  che  operano  nei  distretti  notarili  di Benevento,
Caserta,  Campobasso,  Isernia,  Brescia,  Cremona, Mantova, Sondrio,
Modena,  Parma, Piacenza e Reggio Emilia devono utilizzare, a partire
dal  15 novembre  2002,  le  procedure  telematiche  per  gli atti di
compravendita di immobili stipulati dalla medesima dati.
  3.  I  notai,  a  partire  dalla  data  del 1 ottobre 2002, possono
utilizzare le procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto
legislativo  18 dicembre  1997,  n.  463,  anche  per gli adempimenti
relativi  agli  atti  di  mutuo  e  costituzione di garanzie reali su
diritti  immobiliari, alle cessioni e costituzioni di diritti reali a
titolo oneroso su immobili, alle costituzioni di vincolo su immobili,
stipulati  dalla medesima data, nonche' alle accettazioni espresse di
eredita'  contenute  in  atti  stipulati  dal  1  ottobre 2002 e alle
accettazioni  tacite  di  eredita' desumibili da atti stipulati dalla
medesima  data,  sempre  che  siano  stati attivati gli uffici locali
dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti per i relativi
distretti.
  4.  Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano per
gli  atti  relativi  ad immobili ubicati nei comuni nei quali vige il
sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n.
499.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 1 agosto 2002

              Il direttore dell'Agenzia del territorio
                               Picardi

               Il direttore dell'Agenzia delle entrate
                               Ferrara

        Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia
                    del Ministero della giustizia
                               Tatozzi