MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 2 agosto 2002 

Costituzione  dell'albo degli esperti di cui all'art. 7, comma 1, del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
(GU n.189 del 13-8-2002)

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
   per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici

  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo,
tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca;
  Visto  il  decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante:
"Riordino  della  disciplina  e  snellimento  delle  procedure per il
sostegno  della  ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione
delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori";
  Visto  il  decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante:
"Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste
dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297";
  Visto,  in  particolare,  l'art.  7,  comma 1, del predetto decreto
legislativo,   nonche'  l'art.  4,  comma  5,  del  predetto  decreto
ministeriale,  che  prevedono  che,  per la valutazione degli aspetti
tecnico-scientifici   dei   progetti   e   dei  programmi  presentati
nell'ambito  delle  procedure  valutative  e  negoziali, il Ministero
dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca possa avvalersi di
esperti iscritti in apposito elenco previo accertamento dei requisiti
di    onorabilita',    qualificazione   scientifica   ed   esperienza
professionale nella ricerca industriale;
  Vista  la  deliberazione  del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca  scientifica  e tecnologica del 13 febbraio 1996 con la quale
venivano  fissati  i  criteri per l'inserimento e la permanenza degli
esperti  tecnico-scientifici  nell'albo  previsto  dal  punto A.5 del
deliberazione   del   Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica del 29 aprile 1994;
  Visto  il  decreto  direttoriale 20 dicembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  5  del  8 gennaio  2001, recante: "Selezione
pubblica   finalizzata   alla   formazione  dell'albo  degli  esperti
tecnico-scientifici,  previsti  dal  punto A.5 della deliberazione 29
aprile 1994, n. 281";
  Vista  la nota del capo del dipartimento del 16 gennaio 2002, prot.
n.  5/Seg.,  con  cui e' stata nominata la commissione incaricata, ai
sensi  dell'art.  4,  comma  4,  del predetto decreto, di valutare le
domande ai fini della prima costituzione dell'albo;
  Acquisiti i verbali della commissione relativi alle riunioni del 15
febbraio, 7 marzo, 30 aprile, 14 maggio, 7 giugno, 2 e 31 luglio 2002
e  contenenti  le  proposte espresse dalla commissione in merito alle
valutazioni delle domande presentate;
  Informato,  ai  sensi  dell'art. 4, comma 5, del richiamato decreto
direttoriale  del 20 dicembre 2001, il comitato di cui all'art. 7 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;
  Ritenuta l'opportunita' di procedere all'adozione del provvedimento
di  cui  all'art. 4, comma 6, del richiamato decreto direttoriale del
20 dicembre 2001;
  Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
  Visto  il  decreto  legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e
integrazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  formalmente costituito l'albo degli esperti di cui all'art.
7, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. L'albo e'
consultabile  al  seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio alla
voce "Albo degli esperti".
  2.  Il presente decreto e' comunicato al comitato di cui all'art. 7
del  decreto  legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche ai fini della
definizione  dei  criteri per la permanenza degli esperti nell'albo e
delle relative modalita' di verifica.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 2 agosto 2002
                                   Il capo del Dipartimento: D'Addona