MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 4 settembre 2002 

Autorizzazione  all'attivita' svolta in Italia dalla filiazione della
Richmond  The  American  International University, in London Inc., in
Roma e relativa esenzione fiscale.
(GU n.233 del 4-10-2002)

                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Vista  la legge 27 aprile 1989, n. 154 ed in particolare l'art. 34,
comma 8-bis;
  Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;
  Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;
  Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della Richmond
The American International University in London, Inc.;
  Rilevato  che  la Richmond The American International University in
London,  Inc.  ha  deliberato  di  aprire  in  Italia  una filiazione
denominata:  The  Rome  Study  Center  of Richmond, Inc. in Roma, via
Marghera n. 22;
  Considerato  che  la Richmond The American International University
in London, Inc. e' ente senza scopo di lucro;
  Rilevato  che  lo  scopo della filiazione e' lo studio in Italia di
materie  che  fanno  parte  di programmi didattici o di ricerca della
casa-madre americana;
  Rilevato  che gli insegnamenti saranno impartiti solo agli studenti
effettivamente    iscritti    presso   l'Universita'   americana   di
provenienza;
  Visto  il  conferimento  dei  poteri  di legale rappresentante alla
sig.ra Rosanna Graziani nata a Gubbio il 23 settembre 1964;
  Visto il parere favorevole del Ministero degli affari esteri;
  Visto il parere favorevole del Ministero dell'interno;
                              Decreta:
  1.  E'  autorizzata,  ai  sensi  dell'art.  2  della legge n. 4 del
14 gennaio  1999, l'attivita' svolta in Italia dalla filiazione della
Richmond The American International University in London. Inc. avente
sede in Roma, via Marghera n. 22.
  2.  L'autorizzazione  comporta la relativa esenzione fiscale di cui
all'art. 34, comma 8-bis della legge 27 aprile 89, n. 154.
  3.  La  presente  autorizzazione  non  comporta  il  riconoscimento
giuridico  della  filiazione  per  i fini di cui all'art. 2, comma 5,
lettera  c),  del  decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25.
  4.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 4 settembre 2002
                                                 Il Ministro: Moratti