MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 4 ottobre 2002 

Determinazione  per  l'anno accademico 2002/2003 del numero dei posti
disponibili  per  le  immatricolazioni  al corso di laurea in scienze
motorie, presso l'Universita' degli studi di Udine.
(GU n.241 del 14-10-2002)

    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del
Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca
scientifica;
  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi  ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1,
lettera e);
  Visto   il  regolamento  recante  norme  in  materia  di  autonomia
didattica  degli  Atenei,  di  cui al decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509;
  Visto  il  decreto direttoriale 2 agosto 2001 con il quale e' stato
approvato  il  nuovo  regolamento  didattico dell'Ateneo di Udine nel
quale  figura,  tra  l'altro,  il corso di laurea in scienze motorie,
afferente alla classe 33;
  Visto  il  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  ed, in
particolare, l'art. 39, comma 5;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 ed, in particolare, l'art. 46;
  Vista  la  nota  in  data 24 luglio 2002 con la quale l'Universita'
degli   studi  di  Udine  rende  noto  che  le  competenti  autorita'
accademiche  hanno  deliberato  la  disponibilita'  dei  posti per le
immatricolazioni  al  corso  di laurea in scienze motorie, per l'anno
accademico 2002/2003;
                              Decreta:
  Per l'anno accademico 2002/2003 il numero dei posti disponibili per
le  immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie, afferente
alla  classe 33, dell'Universita' degli studi di Udine e' determinato
in  70  per  gli  studenti  comunitari  e non comunitari residenti in
Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio
1998,   n.  286  e  3  per  gli  studenti  non  comunitari  residenti
all'estero.
  L'ammissione  degli  studenti  e'  disposta  dall'Ateneo secondo le
modalita'  di  cui  all'art.  4,  comma  1,  della legge n. 264/1999,
pubblicizzate nel relativo bando.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 ottobre 2002
                                                 Il Ministro: Moratti