CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

COMUNICATO

Annuncio di richieste di referendum popolare
(GU n.266 del 13-11-2002)

    Ai  sensi  degli  articoli  7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n.
352,   si   annuncia  che  la  Cancelleria  della  Corte  suprema  di
cassazione,  in  data  12 novembre  2002 ha raccolto a verbale e dato
atto  della  dichiarazione resa da ventuno cittadini italiani, muniti
dei  prescritti  certificati  elettorali,  di  voler  promuovere  una
richiesta   di  referendum  popolare,  previsto  dall'art.  75  della
Costituzione,  sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati":
legge 7 novembre 2002, n. 248, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
261 del 7 novembre 2002 recante "Modifica degli articoli 45, 47, 48 e
49  del  codice  di  procedura  penale",  limitatamente alle seguenti
parti:
      art.  1:  con riferimento alla modifica dell'art. 45 del codice
di   procedura   penale:  comma  1,  limitatamente  alle  parole:  "o
determinano motivi di legittimo sospetto";
      art.  1:  con riferimento alla modifica dell'art. 47 del codice
di  procedura  penale: comma 2, limitatamente alle parole "Il giudice
deve  comunque  sospendere  il processo prima dello svolgimento delle
conclusioni  e  della discussione e non possono essere pronunziati il
decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia
dalla  Corte  di  cassazione  che la richiesta di rimessione e' stata
assegnata  alle sezioni unite, ovvero a sezione diversa dall'apposita
sezione di cui all'art. 610, comma 1";
      art.  1:  con riferimento alla modifica dell'art. 48 del codice
di  procedura  penale: comma 3, limitatamente alle parole "L'avvenuta
assegnazione  della  richiesta  di  rimessione alle sezioni unite o a
sezione  diversa  dall'apposita sezione prevista dall'art. 610, comma
1,  e'  immediatamente  comunicata  al  giudice  che procede"; "Fermo
quanto  disposto  dall'art. 190-bis, il giudice designato dalla Corte
di   cassazione   procede   alla  rinnovazione  degli  atti  compiuti
anteriormente  al  provvedimento  che  ha  accolto  la  richiesta  di
rimessione, quando ne e' richiesto da una delle parti e non si tratta
di atti di cui e' divenuta impossibile la ripetizione";
      art.  1:  con riferimento alla modifica dell'art. 49 del codice
di  procedura penale: comma 4, limitatamente alle parole "La presente
legge  si  applica  anche  ai  processi  in  corso  e le richieste di
rimessione,  che  risultano  gia'  presentate alla data di entrata in
vigore  della  legge, conservano efficacia. Il Presidente della Corte
di   cassazione,   salvo   che   per   esse   non  rilevi  una  causa
d'inammissibilita' e non disponga quindi procedersi applicando l'art.
610, comma 1, del codice di procedura penale, dispone per l'immediata
comunicazione  di  cui  all'art.  48,  comma  3  [5],  del  codice di
procedura penale".?
    Dichiarano,  altresi',  di  eleggere  domicilio  presso  la  sede
dell'"Italia  dei Valori - Lista Di Pietro" in via dei Prefetti n. 17
- Roma, referente avv. Mario Di Domenico - tel. 06/44234519.
    Ai  sensi  degli  articoli  7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n.
352,   si   annuncia  che  la  Cancelleria  della  Corte  suprema  di
cassazione,  in  data  12 novembre  2002 ha raccolto a verbale e dato
atto  della  dichiarazione  resa  da  diciannove  cittadini italiani,
muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una
richiesta   di  referendum  popolare,  previsto  dall'art.  75  della
Costituzione,  sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati":
legge 7 novembre 2002, n. 248, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
261 del 7 novembre 2002 recante "Modifica degli articoli 45, 47, 48 e
49  del  codice  di  procedura  penale",  limitatamente alle seguenti
parti:
      art.  1:  con riferimento alla modifica dell'art. 45 del codice
di   procedura   penale:  comma  1,  limitatamente  alle  parole:  "o
determinano motivi di legittimo sospetto";
      art.  1:  con riferimento alla modifica dell'art. 47 del codice
di procedura penale:
        comma 2, limitatamente alle parole: "Il giudice deve comunque
sospendere  il  processo  prima dello svolgimento delle conclusioni e
della  discussione  e  non  possono essere pronunciati il decreto che
dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte
di  cassazione che la richiesta di rimessione e' stata assegnata alle
sezioni  unite  ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui
all'art.  610,  comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando
la  richiesta  non  e' fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di
altra gia' rigettata o dichiarata inammissibile";
        comma  3,  limitatamente  alle parole: "ha effetto fino a che
non  sia intervenuta l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile
la richiesta e",
      art.  1:  con riferimento alla modifica dell'art. 48 del codice
di  procedura penale: comma 3, limitatamente alle parole: "L'avvenuta
assegnazione  della  richiesta  di  rimessione alle sezioni unite o a
sezione  diversa  dall'apposita sezione prevista dall'art. 610, comma
1, e' immediatamente comunicata al giudice che procede";
      art.  1:  con riferimento alla modifica dell'art. 49 del codice
di procedura penale: comma 5, limitatamente alle parole: "La presente
legge  si  applica  anche  ai  processi  in  corso  e le richieste di
rimessione,  che  risultano  gia'  presentate alla data di entrata in
vigore  della  legge, conservano efficacia. Il Presidente della Corte
di   cassazione,   salvo   che   per   esse   non  rilevi  una  causa
d'inammissibilita' e non disponga quindi procedersi applicando l'art.
610, comma 1, del codice di procedura penale, dispone per l'immediata
comunicazione  di  cui  all'art. 48, comma 3, del codice di procedura
penale".
    Dichiarano,  altresi',  di  eleggere  domicilio  presso  la  sede
dell'Associazione Opposizione Civile nella persona della sig.ra Maria
Cristina Naso - via dei Coronari n. 61 - Roma - 06/6879350.