COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002
(GU n.280 del 29-11-2002)

    Il  comune  di  Castelnuovo  Rangone  (provincia  di  Modena)  ha
adottato,  il  29 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2002:
    (Omissis).
    1)  di  stabilire  per  l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I. e
relative  riduzioni/deduzioni d'imposta, specificando che le aliquote
sottoindicate  sono  applicabili anche alle pertinenze delle relative
unita' immobiliari:
aliquota ridotta:
    nella misura del 5 per mille con:
      una detrazione di 103,29 euro per:
        a) l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo;
        b) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto,  da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
        c) per  le  unita'  immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie  a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei
soci  assegnatari,  nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti autonomi per le case popolati;
      la  suddetta  detrazione  e' elevata a 258,23 euro, e spetta al
pensionato o ai pensionati anagraficamente conviventi in possesso dei
seguenti requisiti:
        possesso,  nel  territorio  italiano,  del  solo appartamento
abitato   ed   eventuale   pertinenza   dell'  abitazione  principale
(riferimento   alla   categoria   catastale  C2/C6/C7),  quale  unica
proprieta' immobiliare;
        compimento del 65o anno di eta' al 1 gennaio 2002;
        la famiglia composta esclusivamente da persone che hanno gia'
compiuto i 65 anni di eta' al 1 gennaio 2002;
        reddito  medio  pro-capite  non superiore a 10.329 euro annui
lordi, dichiarati nella denuncia dei redditi 2000;
        l'immobile occupato devessere di categoria catastale compresa
tra A/2 ed A/6;
    nella misura del 5 per mille:
      a) per   l'immobile   locato  dal  proprietario  con  contratto
registrato,   a   patto  che  venga  utilizzato  dal  locatario  come
abitazione principale;
      b) per  le abitazioni diverse da quella principale, a patto che
siano  utilizzate  da  persone  fisiche aventi nelle stesse titolo di
residenza;
    nella misura del 4 per mille per:
      a) i  fabbricati realizzati per la vendita e non ancora venduti
dalle   imprese   che   hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente
dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili;
aliquota del 9 per mille:
    alloggi  non  locati  per  i  quali  non  risultino  essere stati
registrati contratti di locazione da almeno due anni;
aliquota del 7 per mille per:
    a) altri  alloggi  non  locati e per tutti gli altri immobili non
compresi nelle fattispecie precedenti;
    b) aree fabbricabili e terreni agricoli;
aliquota del 2 per mille:
    abitazioni  affittate  a  titolo  di  abitazione principale, alle
condizioni definite dagli accordi locali di cui alla legge 9 dicembre
1998, n. 431.
    (Omissis).