AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DELIBERAZIONE 20 novembre 2002 

Certificazioni  di  qualita'  rilasciate  dall'European Institute for
Quality Certificate (IECQ). (Deliberazione n. 331).
(GU n.293 del 14-12-2002)

Riferimenti  normativi:  art.  4  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  25 gennaio  2000,  n.  34; art. 8, comma 11-quater, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
                            IL CONSIGLIO
  Vista  la  relazione  del  settore qualificazione e vigilanza sulle
imprese;
Considerato in fatto.
  L'Agenzia  territoriale  per  la  casa della provincia di Torino ha
comunicato  che  in sede di esperimento delle procedure di gara per i
lavori  di ristrutturazione e sopraelevazione di un fabbricato in via
Leini,  l'aggiudicataria  ITE  Impianti  S.r.l.  di Pianezza ed altre
imprese  Tekno  3  S.a.s.,  Tecnocap S.r.l. e B.O.M.A.R. S.a.s. hanno
esibito  ai  fini  della  riduzione  della  cauzione  provvisoria  le
certificazioni  del  possesso  del  sistema  di  qualita'  rilasciate
dall'European   Institute   for   Quality   Certificate,  di  seguito
denominato come IECQ.
  La S.A. ha comunicato che dalle verifiche attivate e' emerso che la
suddetta  societa'  IECQ  non  e' accreditata ne' dal Sincert, ne' da
altri  organismi  operanti  nello  Spazio economico europeo, aderenti
all'accordo  Multilaterale  EA  ed  ha,  pertanto, richiesto a questa
Autorita' di fornire delle specifiche indicazioni.
  L'art.  8, comma 11-quater, della legge n. 109/1994, dispone che le
imprese  alle  quali  venga  rilasciata  da  organismi accreditati la
certificazione  del  sistema di qualita' possono usufruire in sede di
partecipazione alle gare di particolari benefici.
  L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio
2000, n. 34, dispone che il possesso della certificazione del sistema
di   qualita'  o  degli  elementi  significati  di  tale  sistema  e'
condizione necessaria per la qualificazione delle imprese, secondo la
cadenza temporale prevista dall'allegato B del decreto del Presidente
della Repubblica n. 34/2000.
Ritenuto in diritto.
  La  questione  riguardante  gli organismi abilitati a rilasciare le
certificazioni  relative  al  possesso  del sistema di qualita', come
previsto dall'art. 2, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  34/2000,  e'  stata  oggetto  di  un tavolo di
concertazione  attivato da questa Autorita' con l'ispettorato tecnico
del  Ministero  dell'industria (attualmente Ministero delle attivita'
produttive),  cui e' attribuita la competenza in materia di norme che
regolamentano il settore delle certificazioni di qualita'.
  Le  conclusioni  di tale tavolo di concertazione sono confluite nel
comunicato   n.   8   inviato  alle  SOA,  in  data  15 maggio  2001,
successivamente aggiornato con il comunicato n. 11 del 2 luglio 2002,
alla  luce  di  una  successiva integrazione dell'elenco dei soggetti
abilitati all'accreditamento comunicata dal suddetto del Ministero.
  Attualmente, dunque, gli organismi abilitati all'accreditamento dei
soggetti  che possono rilasciare le certificazioni previste dall'art.
4  del decreto del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000
sono i seguenti:
    Sincert - Italia;
    BMWA - Austria;
    Belcert - Belgio;
    COFRAC - Francia;
    DANAK - Danimarca;
    DAR-TGA - Germania;
    ENAC - Spagna;
    FINAS - Finlandia;
    NA - Norvegia;
    NAB - Irlanda;
    RVA - Paesi bassi;
    SAS - Svizzera;
    SWEDAC - Svezia;
    UKAS - Regno unito.
Il consiglio.
  Accerta  che la societa' European Institute for Quality Certificate
(IECQ)  non  e'  accreditata  ne' dal Sincert, ne' da altri organismi
operanti   nello   Spazio  economico  europeo,  aderenti  all'accordo
Multilaterale EA;
                              Delibera:
    a) le   Soa,   qualora   abbiano   rilasciato   attestazioni   di
qualificazione  in presenza di certificazioni del sistema di qualita'
certificato  da  enti  che  non  risultano  accreditati  dai suddetti
organismi, devono procedere alla loro revisione;
    b) le  stazioni appaltanti, ai fini della dimostrazione di quanto
previsto  dell'art.  8,  comma  11-quater,  della legge n. 109/1994 e
dall'art.  4  del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000,
non  possono  accettare  le  certificazioni  del  sistema di qualita'
rilasciate  da  enti  che  non  risultano  accreditati  dai  suddetti
organismi;
    c) manda   ai  settori  competenti  per  la  pubblicazione  della
presente  deliberazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana  e per l'invio diretto alle Soa autorizzate ed alla stazione
appaltante richiedente.
      Roma, 20 novembre 2002
                                                 Il presidente: Garri