REGIO DECRETO 5 giugno 1939, n. 1038
Modificazione del termine stabilito per la presentazione delle domande di cui all'art. 1 del R. decreto 16 aprile 1936-XIV, n. 1174, recante norme integrative del regolamento per la professione di geometra. (039U1038)(GU n.177 del 31-7-1939)
Vigente al: 15-8-1939
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Veduta la legge 24 giugno 1923, n. 1395; Veduto il regolamento approvato con R. decreto 11 febbraio 1929, n. 274; Veduti i Regi decreti 16 aprile 1936, n. 1174, e 1° luglio 1937, n. 1488; Veduto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo; Articolo unico. Il termine perentorio stabilito dall'art. 1 del R. decreto 16 aprile 1936, n. 1174, per la presentazione delle domande dei geometri, degli ingegneri e dei dottori in scienze agrarie, ai fini indicati nel menzionato Regio decreto, e' fissato al 30 giugno 1940-XVIII. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 giugno 1939-XVII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Solmi - Di Revel Bottai - Cobolli-Gigli - Lantini Visto, il Guardasigilli: Solmi Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 luglio 1939-XVII Atti del Governo, registro 411, foglio 85. - Mancini