Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta "Sant'Andrea Piemonte o S. Andrea Piemonte"(GU n.11 del 15-1-2003)
Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la
domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione
"Sant'Andrea Piemonte" come denominazione di origine protetta ai
sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal "Consorzio di
tutela del riso S. Andrea Piemonte" con sede in Santhia' (Vercelli),
via Svizzera n. 28, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla
proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno
essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della
disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642 "disciplina dell'imposta di bollo" e
successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Direzione generale per la qualita' dei prodotti
agroalimentare e la tutela del consumatore - Divisione QTC III, via
XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente proposta.
Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o
dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara'
notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento
(CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
"SANT'ANDREA PIEMONTE"
Art. 1.
Denominazione del prodotto
La denominazione di origine protetta "Sant'Andrea Piemonte o
S. Andrea Piemonte" e' riservata esclusivamente al riso rispondente
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare
di produzione.
Art. 2.
Descrizione del prodotto
2.1. Si definisce "S. Andrea Piemonte" il riso ottenuto dalle
coltivazioni di risone della specie japonica della varieta'
S. Andrea, ottenute nel rispetto del presente disciplinare di
produzione.
Caratteristiche fisiche.
Per essere immesso sul mercato con la denominazione riso
S. Andrea Piemonte, la granella di riso lavorato dovra' avere le
seguenti caratteristiche:
Caratteristiche
colore del pericarpo |bianco
forma |semi affusolato
perla |centro laterale poco estesa
lunghezza |lungo
grossezza |grosso
dente |regolare
striscia |breve
sezione |tondeggiante
testa |regolare
Per la valutazione della granella in tutti i suoi vari stadi, la
stessa verra' portata allo stadio di lavorato 2o grado.
Per le impurita' varietali il limite massimo consentito e' del
3%, per le disformita' naturali e' del 5%.
2.2. Caratteristiche chimiche e nutrizionali.
Valori medi indicativi:
contenuto in acqua: 13%;
amilosio: 21,9%.
I parametri indicati possono variare dallo 0,5% al 2,5% in piu' o
in meno dei valori medi sopraindicati in conseguenza di valori
eliofanici discostanti dai normali andamenti climatici.
Art. 3.
Delimitazione dell'area di produzione
Il risone destinato alla produzione del riso dalla denominazione
di origine protetta S. Andrea Piemonte deve essere coltivato,
trasformato ed elaborato entro i territori amministrativi dei comuni
di seguito elencati: Albano, Arborio, Balocco, Buronzo, Carisio,
Casanova Elvo, Collobiano, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo,
Greggio, Lenta, Oldenico, Roasio, Rovasenda, San Giacomo Vercellese,
Santhia', Villarboit, siti nella provincia di Vercelli, e nei comuni
di Brusnengo, Castelletto Cervo, Cavaglia', Gifflenga, Massazza,
Masserano, Mottalciata, Salussola, Villanova Biellese siti nella
provincia di Biella.
Art. 4.
Origine del prodotto
Il riso S. Andrea Piemonte e' una varieta' cui quasi la totalita'
della produzione (98%) e' localizzata in una zona ben specificata e
compresa nella zona di produzione citata all'art. 3.
Tale affermazione viene suffragata da molteplici pubblicazioni
riportanti valori e tabelle ben esplicative.
I primi dati riguardanti il S. Andrea risalgono al 1961
(Tinarelli 73) in cui la cultivar si estendeva su 15 ettari. Da
questo momento in avanti l'estensione del S. Andrea e' in continuo
aumento fino ad arrivare al picco massimo del 1990 con un'estensione
di 11469 ettari di cui ben il 96% circa coltivata nella zona DOP.
Tali dati sono suffragati dalle serie storiche pubblicate
dall'Ente Nazionale Risi.
Il connubio tra il riso S. Andrea e la Baraggia nasce da subito
grazie alle caratteristiche peculiari del S. Andrea stesso:
1) tolleranza al freddo: elevata sia in fase di plantula che in
fioritura (da scheda tecnica Ente Nazionale risi sul S. Andrea);
2) adattabilita' a zone fredde della Baraggia;
3) discreta produttivita' in ambienti climatici non favorevoli;
4) adatta ad essere coltivata in ambienti freddi per sortumi.
Tutto questo indicato nel "Prontuario delle varieta' di riso
coltivate in Italia" realizzato da Antonio Tinarelli e Gianlorenzo
Mezza.
Che la Baraggia risponda storicamente quindi ai requisiti
necessari per la coltivazione del S. Andrea si puo' evincere dalle
pubblicazioni:
1) del 1930 "Il Giornale di risicoltura" dove la Baraggia viene
definita come "Terreni argillosi mediocremente fertili";
2) "Il riso del 1973" intitolato "Condizioni climatiche del
Vercellese e loro effetti sulla coltura del riso nell'annata 1971"
pubblicato nel 1973 in cui ritroviamo utili informazioni sulla
coltivazione in Baraggia; in particolare si sottolinea come le
condizioni climatiche non siano analoghe a quelle delle restanti zone
risicole ma siano decisamente piu' sfavorevoli.
Tutto cio' ha fatto si' che il S. Andrea trovasse qui la sua zona
di elezione.
L'organismo di controllo terra' un elenco dei produttori del riso
S. Andrea DOP corredato dalle superfici interessate alla DOP facendo
riferimento ai dati catastali.
Tutti i risicoltori sono inoltre obbligati, a semine ultimate, a
procedere, entro il 31 maggio di ogni anno, a comunicare
all'organismo di controllo le superfici investite a riso S. Andrea
Piemonte ed i relativi dati catastali.
Entro il 30 novembre di ogni anno e comunque prima dell'inizio
della commercializzazione, i produttori dovranno comunicare
all'organismo di controllo, i quantitativi stimati di prodotto
ottenuto delle diverse partite di risone S. Andrea Piemonte e
richiederne il campionamento.
Tutti i trasformatori ed elaboratori nonche' i condizionatori e i
confezionatori, dovranno iscriversi all'apposito elenco.
Art. 5.
Metodo di ottenimento
5.1. Modalita' di produzione ed essiccazione.
La coltivazione del risone dal quale si produce il riso S. Andrea
Piemonte deve avvenire su terreni irrigabili e con adeguate tecniche
agricole:
le aziende produttrici devono far ricorso alla rotazione
colturale;
nel caso di riso dopo riso, utilizzando almeno una delle
tecniche colturali seguenti:
aratura autunnale ed erpicatura primaverile;
sovescio autunnale ed aratura primaverile;
e' obbligatorio l'uso di semente certificata;
le concimazioni dovranno prevedere l'impiego di concimi di
origine organica per almeno il 30% delle necessita' nutrizionali
totali della pianta, avendo comunque come obiettivo primario la
qualita' della granella (sana, matura, omogenea), rispetto alla
quantita' prodotta per unita' di superficie;
l'essiccazione deve avvenire in modo graduale, cioe' con
l'ausilio di essiccatoi in grado di diminuire uniformemente e
progressivamente l'umidita' delle granelle di risone; tale umidita'
non potra' essere inferiore all'11% e non potra' superare il valore
del 13%, sia per lo stoccaggio che per la lavorazione.
Sono ammessi solo essiccatoi con fuoco indiretto, fatta eccezione
per quelli alimentati a metano, gasolio agricolo o g.p.l, che
potranno anche essere a fuoco diretto.
5.2. Trasformazione ed elaborazione del riso.
La trasformazione e l'elaborazione del riso S. Andrea Piemonte,
devono avvenire all'interno della zona di produzione indicata
all'art. 3.
Le lavorazioni ammesse sono quelle qui di seguito elencate:
sbramatura;
sbiancatura;
lavorazioni secondarie: possono essere usate a completamento
e/o integrazione della sbiancatura.
La lavorazione deve essere di tipo artigianale in ottemperanza
delle seguenti procedure.
1. La massima produzione oraria per linea di lavorazione
dev'essere:
A) 20 quintali/ora di riso raffinato 2o grado leggero;
B) 30 quintali/ora di riso sbramato.
2. Il chicco di riso in lavorazione non dovra' subire shock
termici.
3. Capacita' di uniformare le partite di riso provenienti da
diversi stocks mediante la lavorazione piu' appropriata, garantendo
quindi, alla fine del ciclo di trasformazione, l'uniformita' e il
rispetto delle caratteristiche varietali.
Utilizzo di macchine particolari: e' possibile usare solo ed
esclusivamente macchine sbiancatrici "tipo Amburgo" aventi telarini
(griglie) alcuni con fessure allungate, posizionate con la loro
dimensione massima nel senso di rotazione dello smeriglio, altri con
fessure aventi la dimensione massima nel senso perpendicolare alla
rotazione dello smeriglio. E' consentito solo l'uso di freni in
gomma.
Sono indispensabili un numero minimo di 5 sbiancatrici del tipo
Amburgo, da usarsi simultaneamente e in serie, in modo tale da
costituire un'unica linea di lavorazione.
Rispettare i periodi di riposo del prodotto:
1) il prodotto deve sostare entro un deposito prima di passare
da una macchina all'altra;
2) tali depositi dovranno avere una capacita' minima idonea
allo scopo e dovranno inoltre avere un sistema di aspirazione per
evitare condensa.
Essere di 2o grado leggero.
Garantire la freschezza del prodotto: l'intervallo di tempo
intercorrente tra la lavorazione del prodotto e la sua consegna,
dovra' garantire il mantenimento delle caratteristiche peculiari del
prodotto stesso.
Garantire la conservazione del prodotto senza alterarne le
caratteristiche intrinseche allo scopo di evitare che il riso perda
le sue caratteristiche peculiari, durante le varie fasi di
trasformazione ed elaborazione, necessarie per renderlo edibile.
Per la conservazione del risone e del riso lavorato (in tutte le
fasi), non e' ammesso alcun trattamento insetticida e/o fumigante,
con prodotti di sintesi o naturali fatto salvo l'impiego di atmosfera
modificata autogenerata (max 18% CO2) con esclusione quindi di
anidride carbonica pura (CO2) e di azoto puro (N2), anche come
miscele derivanti dall'unione dei due gas puri.
E' vietata la refrigerazione a temperatura inferiore a 8o C.
E' vietata la sovrappressione, superiore a 10 atmosfere.
5.3. Confezionamento.
Il confezionatore dovra' sottostare al controllo dell'organismo
di controllo di cui all'art. 7.
Art. 6.
Legame con l'ambiente
Il riso S. Andrea Piemonte presenta un profondo legame con
l'ambiente in tutte le fasi della sua produzione.
L'area di produzione e' costituita dalla zona descritta all'art.
3.
La si puo' considerare costituita da un unico corpo
caratterizzato da una componente chimico-fisica dei terreni omogenea
e da una componente climatica particolarmente fredda che ostacola
l'impiego di altre varieta' non resistenti come il riso S. Andrea
Piemonte.
Le caratteristiche chimico-fisiche di questi terreni, in molti
casi, rendono difficile l'impiego di varieta' coltivate con successo
in altre zone, ma costituiscono l'ambiente piu' adatto per la
coltivazione del S. Andrea Piemonte.
Un altro elemento che contraddistingue il legame con l'ambiente
di questa varieta' e' il forte adattamento della coltura in presenza
di acque fredde e, questa zona, situata ai piedi delle Alpi, e' la
prima ad essere irrigata dai torrenti di montagna.
Non trascurabile, inoltre, la difficolta' di livellamento dei
terreni per la particolare struttura argilloso-ferrosa; la
coltivazione del riso S. Andrea Piemonte si adatta particolarmente
alle disparate condizioni di sommersione che si possono trovare in
questa zona di coltivazione. Un'altra importante considerazione e'
costituita dal fatto che, le condizioni pedo-climatiche
dell'ambiente, caratterizzano mesi estivi piuttosto freschi e
l'adattabilita' del riso S. Andrea Piemonte nella fase di
fecondazione-fioritura e' molto alta con grande capacita' di portare
a termine il ciclo produttivo in modo positivo sia per quantita' di
produzione che per qualita' merceologica.
Come macchinari e' esclusivamente consentito l'uso delle
sbiancatrici tipo Amburgo (macchinari di antica tradizione) e come
lavorazione il "2o grado leggero" che consente il mantenimento delle
caratteristiche peculiari della varieta', sia chimico-fisiche che
organolettiche.
Art. 7.
Organismi di controllo
La denominazione di origine protetta Sant'Andrea Piemonte sara'
controllata da un organismo di controllo, cosi' come previsto
dall'art. 10 del Regolamento CEE 2081/92, e successive modificazioni
ed integrazioni.
Art. 8.
Confezionamento ed etichettatura
Sono previste diverse modalita' di confezionamento a seconda del
mercato di destinazione.
Scatole: in diversi formati a seconda del quantitativo contenuto;
possono essere completamente chiuse o fornite di spioncino atto a
verificarne visivamente il contenuto.
Sacchi e sacchetti: in diversi formati a seconda del quantitativo
contenuto; possono essere costituiti da materiali compatibili con le
normative di igiene agroalimentare.
Films per confezioni.
Oltre alle predette confezioni possono essere previste forme
particolari in base alla destinazione ed al periodo di consumo; es.
confezioni natalizie, di regalo, di promozione, ecc.
All'interno della confezione il prodotto verra' contenuto in
apposito involucro atto a proteggere il prodotto dall'esterno e che
consenta il mantenimento delle sue caratteristiche peculiari e di
fragranza. La conservazione del prodotto sigillato prevede l'uso
della tecnica del sottovuoto o dell'atmosfera modificata.
E' consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati,
purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l'acquirente su nomi geografici.
Le indicazioni relative alla designazione e presentazione del
prodotto confezionato sono quelle previste dalla legislazione
vigente.
Oltre a quelle previste, sulla confezione devono comparire le
seguenti indicazioni:
1) "S. Andrea Piemonte", come sotto riportato e con le
specifiche contenute nel manuale grafico allegato;
2) D.O.P. - Denominazione di origine protetta;
3) logo della D.O.P., ai sensi del Reg. CEE 1726/98: tale logo
puo' essere inserito o nell'etichetta o nel sigillo da apporre alla
confezione e deve essere conforme alle specifiche contenute nel
manuale grafico allegato;
4) figurare sulle confezioni e sulle etichette in caratteri
chiari, indelebili, in modo tale da essere distinguibile dal
complesso delle indicazioni che compaiono sulla confezione e
sull'etichetta;
5) comparire almeno su di un fronte dominante, per dimensioni,
su cui sono riportati nomi, ragioni sociali, marchi privati. Rispetto
a questo il logo deve avere dimensioni maggiori;
6) eventuali informazioni a garanzia del consumatore e/o
informazioni nutrizionali.
La confezione e l 'etichetta dovranno riportare numerazioni
identificative.
Art. 9.
L o g o
1. Descrizione del logo.
Il logo che rappresenta il riso "S. Andrea Piemonte" e'
costituito, come base, dall'immagine grafica della cariosside dopo la
lavorazione e in formato tridimensionale per accentuare visivamente
le caratteristiche di forma e lucentezza. I colori della cariosside
sono costituiti da diverse sfumature di grigio.
La scritta S. Andrea Piemonte e' formata da caratteri
tridimensionali di color oro e incastonati nella cariosside.
La dicitura D.O.P. e' posta al di sopra del "dente" della
cariosside, nella parte esterna dell'immagine, in alto a sinistra e
anch'essa di color oro e in caratteri tridimensionali.
L'intero logo e' graficamente illuminato da fonti di luce
provenienti dai lati, dal basso e dall'osservatore.
I caratteri della dicitura devono avere un aspetto metallico e
riflettere la luce circostante.
2. Utilizzazione generale del logo.
Per l'utilizzo del logo, sulle confezioni e sulle etichette, la
preferenza dovra' essere data all'utilizzo di quadricromia.
In caso di utilizzo del logo sulle confezioni o etichette in cui
i colori che compongono il logo vadano a trovarsi direttamente in
contatto con il colore di fondo, per evitare una associazione che
mancherebbe di contrasto, si dovra' utilizzare un colore di fondo
differente e contrastante.
Nel caso in cui si debba utilizzare il logo in monocolore o a
gradazione di grigi, se la confezione/etichetta e' di colore chiaro,
il logo andra' utilizzato in colore "positivo", applicando il colore
piu' scuro alla confezione/etichetta stessa.
3. Posizionamento del logo sulla confezione o sulle etichette.
Il logo deve essere immediatamente riconoscibile per il
consumatore, percio' dovra' essere apposto in posizione preponderante
e in primo piano sulle scatole e sulle etichette in abbinamento al
marchio aziendale.
Su imballi o su sacchi, il logo dovra' essere posizionato sulle
testate.
L'uso di monocolore o gradazione di grigi e' consentito solo nel
caso in cui esistano problemi tecnici che ne impediscano
l'applicazione.
4. Utilizzi particolari.
Per le azioni pubblicitarie (campagne stampa, affissioni, spot,
brochure, ecc.) che mirano a far conoscere il prodotto, dovra' essere
privilegiata la stampa del logo a colori e in quadricromia.
Nel caso di utilizzo su vetrine, veicoli, ecc. i riferimenti
dovranno essere il piu' vicino possibile ai riferimenti ufficiali.
MANUALE GRAFICO
Immagine del logo.
----> Vedere logo a pag. 60 della G.U. <----
Dimensioni: le dimensioni possono variare in funzione del tipo di
confezione utilizzata con l'obbligo di mantenere il rapporto
larghezza/altezza compreso tra 2,80 e 2,90.
Colori: scritta S. Andrea Piemonte D.O.P.:
rosso: 120;
verde: 110;
blu: 90;
luminosita': da 20 a 200;
tonalita': da 20 a 30;
saturazione: da 30 a 60.
I parametri suddetti sono relativi al sistema RGB per la
riproduzione del color oro con diverse sfumature; utilizzando altri
sistemi grafici di riferimento per il colore, sono accettabili
parametri diversi ma che comunque rispecchino graficamente, come
risultato finale della scritta, il colore oro.
Immagine grafica della cariosside:
gradazione di grigi con rapporto rosso/verde/blu = 1/1/1;
luminosita': da 0 a 240;
tonalita': da 100 a 160;
saturazione: 0.