Istruzioni in materia di segnalazioni statistiche - Modalita' di rilevazione di attivita' rimpatriate o regolarizzate ai sensi del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282.(GU n.12 del 16-1-2003)
Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 - Modalita' di rilevazione
statistica delle attivita' rimpatriate o regolarizzate.
In attuazione dell'art. 20, comma 3, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 350, recante tra l'altro disposizioni per
l'emersione di attivita' detenute all'estero, si forniscono le
istruzioni per la segnalazione a fini statistici di bilancia dei
pagamenti e di posizione patrimoniale verso l'estero delle attivita'
rimpatriate o regolarizzate ai sensi del citato decreto-legge.
Restano ferme, per le operazioni effettuate dagli intermediari ai
sensi del decreto-legge richiamato, le modalita' di identificazione e
registrazione nell'archivio unico informatico nonche' di segnalazione
dei dati aggregati previste negli articoli 2 e 5, comma 10, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito dalla legge 5 luglio
1991, n. 197, e nei relativi provvedimenti di attuazione.
L'inosservanza delle presenti istruzioni e' sanzionata dall'art.
4, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nella
misura prevista dall'art. 11, comma 1, dello stesso decreto.
Nel caso in cui il rimpatrio di denaro e delle altre attivita'
finanziarie sia effettuato mediante trasporto al seguito, le
dichiarazioni di tali valori da rendere ai sensi dell'art. 3 e
seguenti del decreto-legge n. 167/1990 dovranno essere trasmesse
dagli enti riceventi all'U.I.C. con plico a parte, evidenziando la
dicitura "decreto-legge n. 350/2001".
A) Attivita' rimpatriate.
Il rimpatrio delle attivita' finanziarie, quando effettuato
mediante liquidazione o versamento di denaro (bonifico bancario,
consegna di mezzi di pagamento, ecc.), deve essere segnalato con la
matrice valutaria e con la comunicazione valutaria statistica (CVS)
con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia (comunicazione
U.I.C. RV n. 1998/3 del 31 marzo 1998 e istruzioni U.I.C. RV 1998/1
del 27 febbraio 1998 e successive modifiche). Le causali valutarie
relative alle operazioni di rientro sono elencate nella nota tecnica
allegata (lettera A).
Nel caso in cui il rimpatrio avvenga tramite bonifico bancario
(CVS canalizzata) l'obbligo di segnalazione di CVS ricade
sull'intermediario bancario. Nel caso in cui il rimpatrio avvenga
tramite consegna di mezzi di pagamento, posta giro, ecc. (CVS
decanalizzata) l'obbligo della segnalazione statistica ricade
sull'intermediario, bancario o non bancario, cui viene presentata la
dichiarazione riservata.
Infine, qualora il rimpatrio avvenga mediante trasferimento delle
attivita' finanziarie nel territorio dello Stato senza liquidazione
(o senza dar luogo a versamento di denaro), la segnalazione
statistica deve essere effettuata con le stesse modalita' previste
per la regolarizzazione delle attivita' mantenute all'estero di cui
al successivo paragrafo.
B) Attivita' regolarizzate.
La regolarizzazione delle attivita' finanziarie e non finanziarie
mantenute all'estero deve essere segnalata all'Ufficio dagli
intermediari cui viene presentata la dichiarazione riservata entro il
venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di ricezione
della predetta dichiarazione, utilizzando lo schema di segnalazione
di cui alla nota tecnica allegata (lettera B).
Per facilitare la compilazione delle segnalazioni, l'Ufficio
mettera' a disposizione degli intermediari interessati, entro il
31 ottobre 2001, i supporti descritti nella nota tecnica allegata
(lettere A e B).
Nota tecnica
A) Segnalazioni statistiche delle attivita' rimpatriate mediante
liquidazione (o versamento di denaro).
Il rientro di capitali ai sensi del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 350, effettuato mediante bonifico bancario, consegna di
mezzi di pagamento, ecc., deve essere segnalato con appropriate
causali che, analogamente a quanto avviene per le corrispondenti
operazioni finanziarie effettuate al di fuori del predetto quadro
normativo, riflettono le diverse tipologie di attivita' finanziarie e
non finanziarie rilevanti ai fini statistici di bilancia dei
pagamenti.
Rispetto alle causali vigenti i codici delle nuove causali sono
contrassegnati da un prefisso, il cui valore e' "3", ai fini della
classificazione delle operazioni.
Le regole segnaletiche per le operazioni riferibili alle nuove
causali, di seguito elencate, sono quelle previste dalla normativa
vigente per le corrispondenti causali ordinarie, salvo quanto
disposto al successivo capoverso.
=====================================================================
Causale|Descrizione |Segnalazioni statistiche
=====================================================================
|D.L. 25 settembre 2001, n. 350 - |
|Cessione di partecipazioni non |
3601 |rappresentate da titoli - Non banche|MV, CVS
---------------------------------------------------------------------
|D.L. 25 settembre 2001, n. 350 - |
|Disinvestimento di titoli azionari e|
|di quote di fondi comuni - Non |
3605 |banche |MV, CVS
---------------------------------------------------------------------
|D.L. 25 settembre 2001, n. 350 - |
|Disinvestimento di titoli |
3607 |obbligazionari - Non banche |MV, CVS
---------------------------------------------------------------------
|D.L. 25 settembre 2001, n. 350 - |
|Disinvestimenti di strumenti mercato|
|monetario con codifica ISIN - Non |
3609 |banche |MV, CVS
---------------------------------------------------------------------
|D.L. 25 settembre 2001, n. 350 - |
|Disinvestimenti di strumenti mercato|
|monetario senza codifica ISIN - Non |
3611 |banche |MV, CVS
---------------------------------------------------------------------
|D.L. 25 settembre 2001, n. 350 - |
|Margini iniziali su strumenti |
|derivati trattati su mercati esteri |
3622 |- Non banche |MV, CVS
---------------------------------------------------------------------
|D.L. 25 settembre 2001, n. 350 - |
|Premi su strumenti derivati emessi |
3625 |da non residenti - Non banche |MV, CVS
---------------------------------------------------------------------
|D.L. 25 settembre 2001, n. 350 - |
|Liquidazione per differenza su altri|
|strumenti derivati emessi da non |
3627 |residenti - Non banche |MV, CVS
---------------------------------------------------------------------
|D.L. 25 settembre 2001, n. 350 - |
|Altri regolamenti connessi a |
|strumenti derivati emessi da non |
3629 |residenti - Non banche |MV, CVS
---------------------------------------------------------------------
|D.L. 25 settembre 2001, n. 350 - |
|Liquidazione per differenza su |
|strumenti derivati connessi a tassi |
|d'interesse emessi da non residenti |
3632 |- Non banche |MV, CVS
---------------------------------------------------------------------
|D.L. 25 settembre 2001, n. 350 - |
|Ammortamenti di prestiti a breve |
3642 |termine - Non banche |MV, CVS
---------------------------------------------------------------------
|D.L. 25 settembre 2001, n. 350 - |
|Ammortamenti di prestiti a medio e |
3643 |lungo termine - Non banche |MV, CVS
---------------------------------------------------------------------
|D.L. 25 settembre 2001, n. 350 - |
|Riporti e pronti contro termine su |
|titoli esteri (estinzioni) - Non |
3645 |banche |MV, CVS
---------------------------------------------------------------------
|D.L. 25 settembre 2001, n. 350 - |
|Riporti e pronti contro termine su |
|titoli italiani (estinzioni) - Non |
3647 |banche |MV, CVS
---------------------------------------------------------------------
|D.L. 25 settembre 2001, n. 350 - |
|Disinvestimenti in beni e diritti |
3651 |immobiliari - Non banche |MV, CVS
---------------------------------------------------------------------
|D.L. 25 settembre 2001, n. 350 - |
|Movimentazione conti correnti e |
|depositi all'estero di residenti - |
3652 |Non banche |MV, CVS
---------------------------------------------------------------------
|D.L. 25 settembre 2001, n. 350 - |
|Altre attivita' a breve termine |
3660 |(investimenti italiani) - Non banche|MV, CVS
---------------------------------------------------------------------
|D.L. 25 settembre 2001, n. 350 - |
|Altre attivita' a medio e lungo |
|termine (investimenti italiani) - |
3662 |Non banche |MV, CVS
---------------------------------------------------------------------
|D.L. 25 settembre 2001, n. 350 - |
3308 |Versamento di BB in euro e valuta |MV
---------------------------------------------------------------------
|D.L. 25 settembre 2001, n. 350 - |
|Versamento di mezzi di pagamento in |
3310 |euro e valuta |MV
Per quanto riguarda le causali di matrice valutaria 3308 e 3310,
che non hanno corrispondenti causali ordinarie, si precisa che le
stesse dovranno essere inserite nella forma tecnica "accreditamenti
nel mese di conti di residenti - clientela" codice 7401.78.
In merito agli ammortamenti di prestiti e alle estinzioni di
riporti (causali 3642, 3643 e 3645) le relative CVS devono essere
considerate "seguiti statistici" di operazioni gia' segnalate (par.
7.4 delle Istruzioni U.I.C. RV n. 1998/1 del 27 febbraio 1998).
Entro il 31 ottobre p.v. l'Ufficio mettera' a disposizione degli
interessati versioni aggiornate del prodotto della diagnostica
preventiva e del prodotto UIC - Maestro che saranno distribuite
tramite il sito Internet: www.uic.it ovvero tramite supporto
informatico a chi ne fara' apposita richiesta al seguente indirizzo:
Ufficio italiano dei cambi - Servizio applicazioni e strumenti
informatici, Divisione sistemi - via delle Quattro Fontane n. 123 -
00187 Roma (fax n. 06/46634761).
B) Segnalazioni statistiche delle attivita' regolarizzate.
La regolarizzazione delle attivita' finanziarie e non finanziarie
ai sensi articoli 15 e 16 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
350, deve essere segnalata dagli intermediari utilizzando il seguente
schema.
Con lo stesso schema devono essere segnalate le attivita'
finanziarie rimpatriate nel territorio dello Stato senza liquidazione
(o senza dar luogo a versamento di denaro).
----> vedere tabella a pag. 26 della G.U. <----
Tutti gli importi da segnalare devono essere controvalutati in
euro coerentemente con il disposto dell'art. 13, comma 1, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350. Il data entry messo a
disposizione dall'Ufficio non accetta importi decimali per cui e'
necessario arrotondare all'unita' piu' vicina.
Per quanto attiene alla regolarizzazione di depositi detenuti
presso banche estere, l'intermediario deve aggregare le informazioni
per Paese di residenza delle banche e per valuta di denominazione.
Per quanto riguarda i valori mobiliari provvisti di codici ISIN,
l'intermediario deve verificare nella propria Anagrafe Titoli
l'esistenza del codice. In caso di assenza, l'intermediario deve
inserire comunque la segnalazione nella specifica voce e,
contestualmente, deve fare richiesta all'U.I.C. per l'inserimento in
anagrafe dei codici mancanti, secondo le modalita' previste. Le
quantita' ovvero i valori nominali e i valori complessivi devono
essere aggregati per codici ISIN, per Paese di residenza
dell'intermediario estero depositario degli strumenti e per tipologia
di investimento. L'intermediario deve indicare anche se lo strumento
segnalato e' oggetto di investimento diretto o di portafoglio. Si
rammenta che si ha un investimento diretto quando un soggetto
residente detiene, senza tramiti, una partecipazione azionaria uguale
o superiore al 10% del capitale di un'altra societa'. Tutte le
attivita' finanziarie detenute all'estero, se non correlate ad un
investimento diretto cosi' come definito, sono attivita' di
portafoglio.
Per quanto riguarda i valori mobiliari non provvisti di codici
ISIN, l'intermediario deve aggregare le informazioni per Paese,
settore e branca della controparte estera ovvero dell'emittente, per
valuta di denominazione dell'attivita' finanziaria e per tipologia di
investimento (attivita' dirette o di portafoglio). Si precisa che
nella voce 6883 vanno inserite tutte le informazioni relative ad
azioni, quote di fondi comuni e SICAV nonche' le partecipazioni non
rappresentate da titoli ed i fondi di dotazione. Si rammenta che il
possesso di quote di fondi comuni di investimento e di SICAV e'
definito come investimento di portafoglio, mentre le partecipazioni
non rappresentate da titoli sono registrate tra gli investimenti
diretti a prescindere dalla quota di possesso.
Per gli strumenti di debito ed i crediti finanziari non provvisti
di codici ISIN e' richiesta inoltre la distinzione sulla durata
originaria dell'attivita'. Sono da intendersi a breve termine le
attivita' con durata originaria inferiore o uguale ai dodici mesi;
sono da intendersi a medio e lungo termine tutte le attivita' con
durata originaria superiore ai dodici mesi.
Tra i crediti finanziari non provvisti di codici ISIN (voci 6886
e 6887) vanno inserite tutte le attivita' finanziarie all'estero non
riconducibili a nessuna delle altre voci dello schema segnaletico
(p.e. prestiti, pronti contro termine di investimento, cambiali
finanziarie, ecc.).
Infine, per quanto riguarda gli immobili detenuti all'estero, le
informazioni vanno aggregate per Paese di ubicazione e il valore in
euro deve essere dedotto dalla dichiarazione riservata presentata
all'intermediario.
L'Ufficio mettera' a disposizione degli intermediari interessati,
entro il 31 ottobre 2001, uno specifico data-entry che sara'
distribuito gratuitamente tramite il sito Internet, www.uic.it,
ovvero tramite supporto informatico a chi ne fara' apposita richiesta
al seguente indirizzo: Ufficio italiano dei cambi - Servizio
applicazioni e strumenti informatici, Divisione sistemi - via delle
Quattro Fontane n. 123 - 00187 Roma, fax n. 06/46634761. Gli
intermediari che non useranno il data entry potranno produrre le
segnalazioni utilizzando il tracciato record ed il relativo
diagnostico preventivo messi a disposizione sul predetto sito
Internet in cui potranno essere reperite anche ulteriori informazioni
di carattere amministrativo e tecnico.