MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 9 gennaio 2003 

Esclusione  dei  pneumatici  ricostruibili dall'elenco di rifiuti non
pericolosi.
(GU n.14 del 18-1-2003)

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
  Visto  il  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni;
  Visto  il  proprio  decreto in data 5 febbraio 1998, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 88 del 16 aprile
1998;
  Vista  la  legge 31 luglio 2002, n. 179, e, in particolare, i commi
1,  lettera  l), e 2) dell'art. 23, che modificano la descrizione del
codice  16  01 03 dell'allegato A al decreto legislativo n. 22/1997 e
autorizzano  il  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
ad  apportare  le  conseguenti  modifiche  al  decreto ministeriale 5
febbraio 1998;
  Considerata,  pertanto,  la  necessita'  di  escludere i pneumatici
ricostruibili  dall'elenco  dei  rifiuti  non  pericolosi individuato
dall'allegato 1 al citato decreto ministeriale 5 febbraio 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  voce  10,  punto  3,  del  suballegato 1 all'allegato 1 del
decreto ministeriale 5 febbraio 1998, e' soppressa.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 gennaio 2003
                                                Il Ministro: Matteoli