MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 dicembre 2002 

Riparto  della  quota  del  70%  del Fondo nazionale speciale per gli
investimenti per l'esercizio finanziario 2002.
(GU n.17 del 22-1-2003)

                        IL CAPO DIPARTIMENTO
                per gli affari interni e territoriali
  Visto  l'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n.
244,  concernente:  "Riordino  del sistema dei trasferimenti erariali
agli  enti locali", con il quale e' stato attivato il fondo nazionale
speciale  per  gli  investimenti  con  i proventi di competenza dello
Stato  derivanti  dall'applicazione  della  legge 31 ottobre 1973, n.
637;
  Considerato  che l'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo,
ha  destinato  detto  fondo  prioritariamente  al finanziamento degli
investimenti  finalizzati  alla  realizzazione di opere pubbliche nel
territorio degli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi
dell'art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, come integrato dal
decreto-legge  31 maggio  1991, n. 164, convertito, con modificazioni
dalla  legge  22 luglio  1991,  n.  221,  e  degli enti in gravissime
condizioni di degrado;
  Richiamato   il   decreto   ministeriale   datato   25 luglio  2000
(registrato  alla  Corte  dei conti il 21 agosto 2000) con il quale -
fissati  i  parametri  obiettivi  volti  ad  individuare  gli enti in
gravissime  condizioni  di  degrado  -  e'  stato  stabilito che sono
ammessi a beneficiare dei contributi in conto capitale a valere sulla
quota  del  70%  del fondo nazionale speciale per gli investimenti le
amministrazioni  provinciali  ed  i comuni che abbiano riportato, nel
calcolo  del  degrado,  un  indice sintetico superiore a 9 con indici
singoli  uguali o superiori a 5, fatta eccezione per gli indici delle
abitazioni  non  occupate  per  100  occupate  e  del numero medio di
componenti per famiglia;
  Considerato  altresi'  che,  ai  sensi  dell'art.  2 del richiamato
decreto  ministeriale,  la  residua quota del 30% del fondo nazionale
speciale  per  gli  investimenti e' destinata agli enti locali la cui
popolazione  residente,  secondo  il  censimento  ISTAT del 1999, non
superi  i  3.000  abitanti  e  che,  a  prescindere dalla graduatoria
formata  sulla  base delle condizioni di degrado di cui al precedente
capo   della   presente   premessa,  si  trovino  nella  inderogabile
necessita'  di  finanziare interventi urgenti di preminente interesse
locale per la realizzazione di opere pubbliche, i cui oneri non siano
fronteggiabili  dai medesimi enti con risorse proprie o autonomamente
reperibili;
  Considerato che, per l'anno 2001, la quota parte dei proventi della
casa da gioco di Campione d'Italia attribuibile in linea di principio
al  fondo  nazionale  speciale  per  gli  investimenti risulta pari a
Euro 7.150.902,42;
  Visto   l'art.   1,   comma 6-bis  del  decreto-legge  n.  194  del
6 settembre  2002  concernente  "Misure  urgenti per il controllo, la
trasparenza  ed il contenimento della spesa pubblica", convertito con
modificazioni con legge 31 ottobre 2002, n. 246, secondo cui le somme
stanziate  per  spese  in  conto  capitale  nell'esercizio  2001  non
impegnate alla chiusura dell'esercizio 2002, possono essere mantenuti
in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2003;
  Rilevato,  altresi',  che,  a  tutt'oggi,  non  risulta disponibile
l'intera  somma in linea di principio attribuibile al fondo nazionale
speciale per gli investimenti;
  Ritenuto  di  procedere  al  riparto  della quota del 70% del fondo
medesimo,  previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale sopracitato,
in  attesa di definire, appena possibile, con altro provvedimento, il
riparto  dell'ulteriore quota del 30% del Fondo, prevista dall'art. 2
del ridetto decreto ministeriale;
  Sentita,  ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n.
244/1997,  la  conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie locali, che ha
espresso parere favorevole nella seduta del 12 dicembre u.s.;
                              Decreta:
  Il  Fondo  nazionale  speciale per gli investimenti dell'anno 2001,
per  la  quota  parte  pari  al  70%  di  cui  all'art. 1 del decreto
ministeriale 25 luglio 2000, e' cosi' ripartito:
    1. agli  enti  locali  i  cui  organi sono stati sciolti ai sensi
dell'art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, come integrato dal
decreto-legge  31 maggio  1991, n. 164, convertito, con modificazioni
dalla  legge  22 luglio  1991,  n. 221, di seguito elencati e per gli
importi a fianco specificati:

=====================================================================
       Comuni       |     Provincia      |  Finanziamento concesso
=====================================================================
Marcedusa ....      |Catanzaro           |Euro.... 258.228,45
Rizziconi ....      |Reggio Calabria     |Euro.... 87.797,67
Rizziconi ....      |Reggio Calabria     |Euro.... 25.822,84
Rizziconi ....      |Reggio Calabria     |Euro.... 61.974,83
Rizziconi ....      |Reggio Calabria     |Euro.... 20.658,28
Rizziconi ....      |Reggio Calabria     |Euro.... 41.316,55
Rizziconi ....      |Reggio Calabria     |Euro.... 2.582,28
Pompei ....         |Napoli              |Euro.... 309.874,14
Cinisi ....         |Palermo             |Euro.... 206.582,76
Cinisi ....         |Palermo             |Euro.... 206.582,76

    2. Agli  enti  locali  in  gravissime  condizioni  di  degrado di
seguito elencati e per gli importi a fianco specificati:

=====================================================================
            Comuni            |   Provincia   |Finanziamento concesso
=====================================================================
Casola di Napoli ....         |Napoli         |Euro.... 258.228,45
Pietraroja ....               |Benevento      |Euro.... 180.759,91
Cellamare ....                |Bari           |Euro.... 258.228,45
Sant'Arcangelo Trimonte ....  |Benevento      |Euro.... 258.228,45
Torella dei Lombardi ....     |Avellino       |Euro.... 206.582,76
Ollastra ....                 |Oristano       |Euro.... 87.797,67
Orroli ....                   |Nuoro          |Euro.... 309.874,14
Corsara ....                  |Salerno        |Euro.... 77.468,53
Fragneto Monforte ....        |Benevento      |Euro.... 206.582,76
Nureci ....                   |Oristano       |Euro.... 309.874,14
Orune ....                    |Nuoro          |Euro.... 309.874,14
Pago Veiano ....              |Benvento       |Euro.... 232.405,60
Torraca ....                  |Salerno        |Euro.... 232.405,60
Feroleto della Chiesa ....    |Reggio Calabria|Euro.... 154.937,07
Teana ....                    |Potenza        |Euro.... 154.937,07
Pentone ....                  |Catanzaro      |Euro.... 234.602,61
Paulilatino ....              |Oristano       |Euro.... 311.423,51

  3. L'onere  complessivo  di  Euro 5.005.631,42 e' imputato a carico
dei fondi del capitolo 7235 dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'Interno per l'anno 2001.
  L'Ufficio  coordinamento  e affari generali e la divisione bilancio
del  Servizio  affari  finanziari  sono  incaricati,  ciascuno per la
propria competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento.
    Roma, 13 dicembre 2002
                                    Il capo Dipartimento: Malinconico