COMUNE DI NOGARA

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003
(GU n.22 del 28-1-2003)

    Il  comune  di Nogara (prov. di Verona) ha adottato il 9 dicembre
2002  la  seguente  deliberazione  in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2003:
    (Omissis).
    1)  di  riconfermare  per  l'anno  2003  le aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.):
      4 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e
dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune,  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale;
      4 per mille pertinenze abitazioni principali;
      7 per mille per tutti gli altri immobili.
    2)  E'  confermata  la  detrazione  fissa  dell'imposta,  di  cui
all'art.  8,  comma  2,  del  decreto  legislativo  n. 504/1992, come
modificato  dall'art.  3,  comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  nella  misura  fissa di Euro 103,29 ed e' rapportata al periodo
dell'anno   durante   il   quale  il  soggetto  passivo  ha  dimorato
nell'abitazione principale.
    3)  Per  l'anno 2003 viene determinata in Euro 51,65, l'ulteriore
detrazione  di  imposta  I.C.I.,  da  aggiungersi  alla dettazione di
Euro 103,29 prevista dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n.
504/1992,   come  modificato  dall'art.  3,  comma  55,  della  legge
23 dicembre  1996,  n.  662,  in  favore  delle seguenti categorie di
contribuenti:
                           A) Pensionati:
    1) possesso  della  sola abitazione/alloggio abitato ed eventuale
annesso  garage  o  posto macchina quale unica proprieta' immobiliare
del  contribuente  al  1  gennaio 2003. Nel caso in cui l'alloggio e'
abitato  a  titolo  del  diritto  di  sufrutto,  uso o abitazione, il
contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare;
    2)  avere  compiuto  il sessantesimo anno di eta' alla data del 1
gennaio 2003;
    3) essere  in  condizione  non  lavorativa  e  con  un reddito da
pensione  non superiore a Euro 7.819,67 annui lordi riferito all'anno
2002.  Il  reddito  e'  quello  del  singolo contribuente senza alcun
riferimento, quindi, al reddito del nucleo familiare.
                        B) Famiglie numerose:
    1) possesso del solo alloggio abitato ed eventuale annesso garage
o  posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente
al 1 gennaio 2003. Nel caso in cui l'alloggio e' abitato a titolo del
diritto  di  usufrutto,  uso  o  abitazione, il contribuente non deve
avere nessuna proprieta' immobiliare;
    2) nucleo  familiare  composto  da  sei  o  piu'  componenti al 1
gennaio 2003;
    3) reddito  familiare  riferito  all'anno  2002  non  superiore a
Euro 46.918,04   lordi   annui  nel  caso  di  una  famiglia  di  sei
componenti;  a  tale  reddito si aggiungono Euro 7.819,67 lordi annui
per ogni componente superiore a sei.
C) Portatori di handicap:
    1) handicap  riconosciuto  al  100%  a  prescindere  dal reddito,
l'agevolazione e' riferita alla loro quota di proprieta'.
            D) Ricoverati in condizioni di lungodegenza:
    1) ricoverati  in  condizioni  di lungodegenza o in case protette
con  il  contributo  comunale  per  un  periodo superiore a sei mesi;
l'agevolazione  e'  riferita  alla  loro  quota  di proprieta', ed e'
usufruibile a condizione che l'abitazione non risulti locata.
    Nei  casi  di  cui alla lettera A) (Pensionati) e alla lettera B)
(Famiglie  numerose)  l'applicazione  del  beneficio  della ulteriore
detrazione di Euro 51,65 e' subordinato alla condizione che gli altri
componenti  del  nucleo  familiare  non  possiedano alcuna proprieta'
immobiliare.
    4)  Ai fini dell'applicazione dell'ulteriore detrazione di cui al
precedente   punto   tre,  vengono  determinati  i  seguenti  criteri
applicativi:
      il contribuente deve presentare la richiesta autocertificazione
nella quale deve dichiarare:
        nome,  cognome,  indirizzo, data di nascita, codice fiscale e
di  essere  in  possesso  di  tutti  i  requisiti  richiesti  per  il
riconoscimento del diritto alla detrazione fino a Euro 154, 94;
        la  richieta-autocertificazione dovra' essere inviata tramite
raccomandata  entro  il  15 aprile  2003  al comune di Nogara, oppure
consegnata a mano all'ufficio protocollo del comune medesimo;
        sara' compito del funzionario I.C.I. del comune verificare le
richieste-autocertificazioni;
        entro  il  31 maggio 2003 il funzionario suddetto provvedera'
con  proprio  atto  a stabilire le quote a favore dei contribuenti in
applicazione  dei criteri qui stabiliti e tenuto conto delle norme di
cui  al regolamento comunale ex art. 12, legge n. 241/1990, in quanto
applicabili;
        l'ufficio si riserva di richiedere documentazione integrativa
comprovante quanto dichiarato.
    (Omissis).