COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

COMUNICATO

Accordo sulle procedure di raffreddamento dello sciopero per i piloti
dipendenti della Meridiana S.p.a.
(GU n.16 del 21-1-2003)

                              Art. 40.
         Procedure generali di conciliazione delle vertenze
                     e salvaguardia dell'utenza
    Al  fine  di  migliorare  le relazioni sindacali in azienda ed in
considerazione  della  tutela dell'interesse dell'utenza, le parti si
obbligano,  prima  di  dar  corso  ad  azioni  sindacali  o legali, a
ricorrere alla procedura di conciliazione di seguito riportata.
    Per  le  controversie  individuali attinenti l'applicazione delle
norme  contrattuali,  il  lavoratore che ritenga disattesa nei propri
confronti  una  norma disciplinante il rapporto di lavoro, cosi' come
viene  regolato dal contratto, puo' richiedere che la questione venga
esaminata  tra la direzione e i rappresentanti sindacali aziendali di
categoria delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il
presente contratto.
    La  richiesta  d'esame,  avverra',  in  ogni  caso,  per iscritto
tramite  la  presentazione  alla  direzione del personale di apposita
domanda,  che  dovra'  contenere  l'indicazione della norma in ordine
alla  quale  il  lavoratore propone il reclamo e i motivi del reclamo
stesso.
    Qualora  si  tratti  di  controversia  plurima,  la  richiesta di
instaurare  la  procedura dovra' essere presentata per il tramite dei
predetti rappresentanti sindacali aziendali.
    In relazione a quanto sopra, le parti si atterranno alla seguente
procedura che si articola in due fasi.
    Nel   corso  dell'espletamento  della  prima  fase  le  parti  si
asterranno da iniziative unilaterali.
    La  richiesta motivata di incontro dovra' essere avanzata tramite
i  rappresentanti  sindacali  aziendali all'azienda che, entro cinque
giorni dalla richiesta medesima, procedera' alla formale convocazione
allo  scopo  di  sottoporre  il reclamo ed esame congiunto che dovra'
comunque esaurirsi entro dieci giorni dalla richiesta.
    Se  entro  tale periodo non sia stato raggiunto un accordo tra la
direzione  aziendale e i rappresentanti aziendali la prima fase della
procedura si intende esaurita con esito negativo.
    In  tal  caso il reclamo potra' essere sottoposto ad un ulteriore
esame  tra  le  organizzazioni  sindacali stipulanti e l'associazione
datoriale  Assaereo  che  dovra'  procedere alla formale convocazione
delle  parti  entro cinque giorni dalla richiesta al fine di esaurire
il confronto entro dieci giorni da tale data.
    In  alternativa  le parti stipulanti, di comune accordo, potranno
convenire  di  esperire  il  tentativo  di  conciliazione  nella sede
amministrativa  di  cui  all'art. 2, comma 2 della legge n. 146/1990,
come modificata dalla legge n. 83/2000.
    Fino  al  completo  esaurimento,  in  tutte  le  loro fasi, delle
procedure  sopra  individuate  non  potra'  farsi ricorso a qualsiasi
forma  di  agitazione sindacale ne' i lavoratori interessati potranno
adire l'autorita' giudiziaria sulle materie della controversia.
    Permanendo  i  motivi  di  disaccordo  tra  le parti, resta ferma
l'osservanza  delle previsioni dei legge sulla rogolamentazione dello
sciopero.
    In  relazione  agli adempimenti derivanti dalla legge n. 83/2000,
in  merito  alla  garanzia  da  fornire  dall'utenza  in occasione di
sciopero  le  parti rinviano alla delibera 01/92 della commissione di
garanzia del 19 luglio 2001.
                              Art. 41.
                Disposizioni e regolamenti aziendali
    Oltre  al presente contratto collettivo di lavoro, il pilota deve
osservare le disposizioni ed i regolamenti stabiliti dalla compagnia.
    I regolamenti e le disposizioni aziendali devono essere portati a
conoscenza del pilota.