UNIVERSITA' DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 23 dicembre 2002 

Modificazioni allo statuto. (Decreto n. 3698).
(GU n.16 del 21-1-2003)

                             IL RETTORE
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  di  "Tor Vergata" emanato con
decreto  rettorale  del  10  marzo  1998 e pubblicato sul supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998;
  Vista  la  delibera del senato accademico del 10 settembre 2002 che
modifica  gli  articoli  5,  25,  68,  69,  70, 71, 74, 75 e 82 dello
statuto d'Ateneo;
  Considerato  che  le  suddette  modifiche  sono  state  inviate  al
M.I.U.R. in data 22 novembre 2002;
  Vista la nota del M.I.U.R del 12 dicembre 2002;
                              Decreta:
  Gli  articoli 5, 25, 68, 69, 70, 71, 74, 75 e 82 dello statuto sono
cosi' modificati:
                               Art. 5.
                         Attivita' didattica
  1. - Nell'Universita' vengono svolti corsi per il conseguimento dei
titoli   di   laurea,   di   laurea   specialistica,  di  diploma  di
specializzazione,  di  dottorato di ricerca, di Master di I livello e
di Master di II livello. In essa vengono, altresi', organizzati corsi
relativi  a  tutti  gli  altri  livelli di formazione universitaria e
post-universitaria   previsti  dagli  ordinamenti  vigenti.  Vengono,
infine,   svolti   corsi  di  formazione,  di  perfezionamento  e  di
aggiornamento  post-laurea  e  post-laurea  specialistica  e corsi di
specializzazione  in presenza e a distanza con attestato di frequenza
e/o  di  profitto finalizzati anche al personale della scuola di ogni
ordine  e  grado.  Tutti  i corsi di cui sopra sono tenuti, almeno in
prevalenza,  da  personale  docente  dell'Universita'  salvo  deroghe
previste   dalla  normativa  vigente  o  deliberate  dalle  strutture
didattiche competenti ed approvate dal Senato accademico.
  2.  -  L'ordinamento  degli  studi,  dei  corsi,  e delle attivita'
formative e' disciplinato da regolamenti didattici.
  3. - L'Universita' considera prioritaria l'esigenza che l'attivita'
didattica  abbia la massima efficacia; nel rispetto della liberta' di
insegnamento  e dell'autonomia delle strutture competenti, garantisce
lo svolgimento delle attivita' didattiche necessarie al conseguimento
dei titoli da essa rilasciati.
  4.  -  Per offrire agli studenti piu' ampie opportunita' formative,
possono essere stipulati accordi con istituzioni pubbliche o private.
                              Art. 25.
                         Attivita' didattica
  1. L'attivita' didattica dell'Universita' si svolge nell'ambito:
    a) dei corsi di laurea;
    b) dei corsi di laurea specialistica;
    c) dei corsi di diploma di specializzazione;
    d) dei corsi di dottorato di ricerca;
    e) dei corsi di Master di I livello;
    f) dei corsi di Master di II livello.
  2.  Essa  puo',  altresi',  esplicarsi  attraverso  l'istituzione e
l'attivazione di altri corsi consentiti dalla normativa vigente.
  La soppressione dell'intero art. 68 "diploma universitario".
  La soppressione dell'intero art. 69 "corsi di laurea".
  La soppressione dell'intero art. 70 "diploma di specializzazione".
  La soppressione dell'intero art. 71 "dottorato di ricerca".
                              Art. 74.
                                Esami
  1.  La  composizione  delle  commissioni  preposte  agli  esami  di
profitto  e'  disciplinata con regolamenti deliberati dai consigli di
corso  di  studio  competenti,  nel  rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
    a) che   tali   commissioni   siano  di  regola,  presiedute  dal
responsabile  del  corso  o del modulo (o da uno dei responsabili dei
corsi o dei moduli, nel caso di corsi integrati);
    b) che  i  restanti  membri  siano  tratti  dal personale docente
dell'Universita'  e/o  da  cultori  della  materia; che questi ultimi
vengano  individuati  in  base  a delibera del consiglio, adottata su
proposta del presidente della commissione d'esame;
    c)  che il presidente del corso di studio adotti il provvedimento
di  nomina  della commissione, di norma, su proposta del titolare del
corso o del modulo, dandone adeguata informazione.
  2.  La composizione delle commissioni preposte all'esame conclusivo
per  il  conseguimento dei titoli e' disciplinata con regolamenti dei
corsi  di  studio  competenti, nel rispetto della normativa statale e
del  regolamento  didattico  di  Ateneo.  Tali regolamenti fissano il
numero  dei  componenti,  che  devono  essere  tratti, di regola, dal
personale docente afferente ai corsi di studio medesimi. I componenti
effettivi  e  supplenti  sono  nominati  dal  presidente del corso di
studio con provvedimento che va comunicato al Rettore.
  3.  Per  tutte  le  prove  d'esame  i  punteggi  attribuibili  sono
stabiliti  con  regolamenti  dei  corsi  di  studio  competenti,  nel
rispetto della normativa statale, nonche' di criteri generali fissati
con regolamento deliberato dal Senato accademico.
  La   soppressione   dell'intero   art.   75  "Ulteriori  iniziative
didattiche".
                              Art. 82.
     Disposizioni in materia di accesso alle cariche accademiche
  1.  L'efficacia  delle elezioni e delle designazioni e' subordinata
all'accettazione dell'interessato.
  2. Qualora la titolarita' di una carica accademica sia riservata ai
docenti a tempo pieno, la relativa opzione dovra' essere compiuta non
oltre il momento dell'accettazione della carica stessa.
  3.  Non si puo' essere simultaneamente titolari di due, o piu', dei
seguenti   uffici:  presidente  di  corso  di  studio,  direttore  di
dipartimento, preside di facolta', prorettore vicario e rettore.
  4.  Non  possono  essere  eletti in nessun organo di rappresentanza
studentesca studenti che, il giorno dell'elezione, risultino iscritti
all'Universita' da un numero di anni che ecceda di 4 unita' la durata
legale del rispettivo corso di laurea o diploma.
  5.  I  rappresentanti  degli  studenti  che  conseguano  la  laurea
triennale decadono dal mandato il centoventesimo giorno successivo al
conseguimento  della  laurea  stessa, a meno che, entro tale termine,
non si iscrivano ad un corso di laurea specialistica presso l'Ateneo.
  6.  Per  i rappresentanti degli studenti l'anzianita' accademica si
intende in relazione al giorno di immatricolazione all'Universita' di
Roma "Tor Vergata".
  6-bis.   Gli   studenti  iscritti  ai  dottorati  di  ricerca  sono
equiparati, nei termini di elettorato attivo e passivo, agli iscritti
ai corsi di laurea e laurea specialistica. Per il passaggio dai corsi
di  laurea  al  dottorato di ricerca si applicano le stesse modalita'
previste dal comma 5.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 23 dicembre 2002
                                            Il rettore: Finazzi Agro'