MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 14 gennaio 2003, n. 1 

Ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali.
(GU n.19 del 24-1-2003)
 
 Vigente al: 24-1-2003  
 

                              Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei
                              Ministri: Segretariato generale
                              Alle   amministrazioni  centrali  dello
                              Stato     ed     alle     aziende    ed
                              amministrazioni autonome dello Stato
                              Agli enti pubblici non economici
                              Agli uffici centrali di bilancio presso
                              le  amministrazioni  centrali ed uffici
                              centrali   di   ragioneria   presso  le
                              amministrazioni autonome dello Stato
                              Alle ragionerie provinciali dello Stato
                                  e, per conoscenza:
                              Al  Consiglio  di  Stato:  Segretariato
                              generale
                              Alla   Corte  dei  conti:  Segretariato
                              generale
                              All'amministrazione    centrale   della
                              Banca d'Italia
  E'  stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre
2002   il  decreto  legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231,  recante
"Attuazione  della  direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i
ritardi  di pagamento nelle transazioni commerciali", i cui ambiti di
applicabilita',   oggettivo   e  soggettivo  sono  rinvenibili  negli
articoli 1 e 2 del predetto decreto.
  Il  provvedimento  in  parola, che si applica ai contratti conclusi
dall'8 agosto  2002,  postula  da  parte  degli  addetti ai centri di
responsabilita',  deputati  agli acquisti, comportamenti e iniziative
per  velocizzare  il sistema dei pagamenti relativo alle forniture di
beni  e  servizi,  pena  l'aggravio  di oneri per la finanza pubblica
comportanti accertamento di responsabilita' per danno all'erario.
  Pertanto  i  dirigenti  e  gli  addetti  ai  centri  di costo delle
amministrazioni  e  degli enti in indirizzo provvederanno a snellire,
anche  mediante  informatizzazione,  le procedure seguite, dalla fase
dell'ordinazione  della  spesa  a  quella del pagamento, ivi comprese
tutte  le fasi intermedie, concernenti il controllo della conformita'
e rispondenza dei beni e servizi ricevuti alle condizioni fissate nel
contratto,  nonche'  il  controllo  sulla  prenotazione delle risorse
necessarie,   volti  ad  evitare  l'accollo  di  maggiori  costi  che
determinerebbero una lievitazione della spesa pubblica.
  Infatti  l'art,  4  del  decreto legislativo n. 231/2002 prevede la
decorrenza  automatica  degli interessi moratori -- pari al saggio di
interesse  del  principale  strumento  di rifinanziamento della Banca
Centrale  Europea,  pubblicato  con cadenza semestrale nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana, maggiorato di sette punti (art.
5)  --  dal  giorno  successivo  alla  scadenza  del  termine  per il
pagamento.
  Inoltre,  ex  art.  3  del decreto legislativo de quo, non spettano
interessi moratori soltanto nell'ipotesi in cui "il debitore dimostri
che  il  ritardo  nel  pagamento  del  prezzo  e'  stato  determinato
dall'impossibilita'  della  prestazione  derivante da causa a lui non
imputabile".
  Meritevoli  di speciale attenzione risultano poi le disposizioni di
cui all'art. 6, per le quali "il creditore ha diritto al risarcimento
dei  costi  sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente
corrispostegli, salvo la prova del maggior danno, ove il debitore non
dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile".
  Corre  altresi'  l'obbligo  di  precisare  che  l'art. 4, comma 4 e
l'art.  5,  comma 1, riservano rispettivamente alle parti la facolta'
di concordare per iscritto un termine di pagamento superiore a quello
indicato  nel comma 1 dello stesso art. 4 e un saggio degli interessi
per  ritardato  pagamento diverso da quello fissato nel medesimo art.
5,  sempre  nei  limiti  consentiti  dall'art.  7 che sanziona con la
nullita' le condizioni risultanti gravemente inique nei confronti del
creditore.
  Si invitano, pertanto, i responsabili dell'attivita' contrattuale a
valutare  l'opportunita',  nell'ambito della ponderazione complessiva
delle  clausole  negoziali, di prevedere nel bando di gara, ovvero di
negoziare  condizioni  diverse  da  quelle  legali  salvaguardando il
rispetto  del  sinallagma, la sostanziale par condicio tra le parti e
le   esigenze   di   carattere   organizzativo   dell'amministrazione
debitrice.
  Il  quadro normativo rappresentato presuppone una P.A. al passo con
i tempi, comportamenti virtuosi ed una particolare ed attenta cura da
parte  dei responsabili nella materia in esame e nella gestione delle
relative risorse di bilancio.
  Si confida nella puntuale osservanza della presente.
    Roma, 14 gennaio 2003
                                                Il Ministro: Tremonti