MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 dicembre 2002 

Riconoscimento al sig. Liberatore Franklyn di titolo di studio estero
quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione
di odontoiatra.
(GU n.27 del 3-2-2003)

                        IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista  l'istanza con la quale il sig. Liberatore Franklyn cittadino
italiano,  ha chiesto il riconoscimento del titolo "Degree of medical
dentistry"   conseguito   in  Massachusets  (Stati  Uniti),  ai  fini
dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio  di  una  professione,  conseguiti  ai fini
dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento  di  attivita'
sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  che  estende  l'applicazione  delle  norme in esso contenute ai
cittadini dell'Unione europea in quanto piu' favorevoli;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto
legislativo  n.  319/1994,  che nella riunione del 10 maggio 2002, ha
ritenuto  di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi
di   quanto  disposto  dall'art.  6,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto il decreto direttoriale in data 25 febbraio 2002 con il quale
e'  stato  disciplinato  lo  svolgimento  della prova attitudinale in
conformita' a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n.
115/1992;
  Visto  l'esito  della prova attitudinale effettuata in data 11 e 12
novembre 2002, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del gia' citato decreto
legislativo  n.  115/1992  a  seguito  della quale il sig. Liberatore
Franklyn e' risultato idoneo;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di odontoiatra;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  "Degree of medical dentistry" rilasciato in data 11
giugno  1994  dalla  "Tufts  university school of dental medicine" al
sig.  Liberatore  Franklyn, cittadino italiano, nato a Brooklyn (USA)
il  27  aprile  1968  e'  riconosciuto  quale  titolo  abilitante per
l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.
  2.  Il  dott.  Liberatore  Franklyn e' autorizzato ad esercitare in
Italia,  come  lavoratore  dipendente  o  autonomo, la professione di
odontoiatra,  previa  iscrizione  all'ordine  dei  medici chirurghi e
degli odontoiatri, territorialmente competente.
  3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 dicembre 2002
                                    Il direttore generale: Mastrocola