COMUNE DI BRIATICO

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003
(GU n.28 del 4-2-2003)

    Il comune di Briatico (provincia di Vibo Valentia) ha adottato il
27 dicembre   2002   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    B - Di  confermare  per l'anno 2003 le aliquote I.C.I., in vigore
nell'anno 2002, per come appresso specificato:
      1-4,50 per mille per la prima casa di abitazione;
      2-6,00 per mille per le seconde case date in fitto;
      3-6,50 per mille per le seconde case non in fitto;
    C - Di confermare, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge n.
837/1993,   la  detrazione  d'imposta  sulla  prima  ed  unica  casa,
mantenendola,  cosi'  come  per  il  2002  a  Euro 154,94  per alcune
categorie di contribuenti, e precisamente:
    Pensionati.
    1)  Possesso  del  solo appartamento abitato ed eventuale annesso
garage  o  posto  macchina  quale  unica  proprieta'  immobiliare del
contribuente  al  1  gennaio  2003, nel caso in cui l'appartamento e'
abitato  a  titolo  del  diritto  di  usufrutto, uso o abitazione, il
contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare;
    2)  avere  compiuto  il sessantesimo anno di eta' alla data del 1
gennaio 2003;
    3)  essere  in  condizioni  non  lavorative  e  con un reddito da
pensione  non superiore a Euro 6.713,94 annui lorde riferito al 2002.
Il   reddito   e'   quello  del  singolo  contribuente,  senza  alcun
riferimento, quindi, al reddito del nucleo familiare.
    Famiglie numerose.
    1)  Possesso  del  solo appartamento abitato ed eventuale annesso
garage  o  posto  macchina,  quale  unica  proprieta' immobiliare del
contribuente  al  1  gennaio  2003. Nel caso in cui l'appartamento e'
abitato  a  titolo  del  diritto  di  usufrutto, uso o abitazione, il
contribuente non deve avere alcuna altra proprieta' immobiliare;
    2)  nucleo  familiare composto da sei o piu' componenti alla data
del 1 gennaio 2003;
    3)  reddito  familiare  riferito  all'anno  2002  non superiore a
Euro 40.283,64   annui   lordi  nel  caso  di  una  famiglia  di  sei
componenti;  a  tale  reddito si aggiungono Euro 6.713,94 annui lorde
per  ogni  componente superiore a sei; sia nel caso di cui al punto A
(pensionati) che in quello di cui alla lettera R (famiglie numerose),
l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione di Euro 619,47
e'  subordinata  alla  condizione che gli altri componenti del nucleo
familiare non possiedono alcuna proprieta' immobiliare.
    Disoccupati.
    1) Che alla data del 1 gennaio 2003 siano iscritti nelle liste di
collocamento da almeno due anni;
    2)  i  non  occupati  che, gia' fruitori della cassa integrazione
guadagni  o  della  indennita'  di  mobilita'  ai sensi delle vigenti
disposizioni  di  legge,  al  1  gennaio  2002  abbiano  perduto tali
provvidenze nel corso dell'anno 2002.
    I  lavoratori  dipendenti  che alla medesima data usufruiscano di
trattamento  di  cassa  integrazione  guadagno o siano iscritti nella
lista regionale mobilita' da oltre sei mesi.
    Le  condizioni  suddette devono essere documentate dai competenti
organismi.
    3) di determinare i seguenti criteri applicativi.
    Il  contribuente  deve presentare la richiesta autocertificazione
nella  quale  deve  dichiarare:  le  complete  generalita' con codice
fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il
riconoscimento del diritto alla detrazione fino a Euro 154,94.
    La  richiesta  autocertificazione  dovra'  essere inviata tramite
raccomandata o presentata direttamente al protocollo dell'Ente, entro
il  mese  di maggio 2002 all'ufficio tributi del comune di Briatico -
ufficio I.C.I.
    I  contribuenti  che  hanno  inviato  la  richiesta  nei  termini
suddetti  potranno,  al momento del pagamento della rata I.C.I. 2003,
gia' tenere conto della detrazione richiesta.
    L'amministrazione comunale si riserva, comunque, di richiedere la
documentazione comprovante quanto dichiarato.
    Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni
previste dal decreto-legge n. 504/1992.