COMUNE DI CIRIE'

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003
(GU n.28 del 4-2-2003)

    Il   comune   di   Cirie'   (provincia  di  Torino)  ha  adottato
l'11 novembre  2002 e il 5 dicembre 2002 le seguenti deliberazioni in
materia  di determinazione della aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1)  di  fissare,  nelle  seguenti misure, l'aliquota dell'imposta
Comunale  sugli  immobili  (l.C.I.)  per  l'anno  2003, istituita con
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
      5,50  per  mille per le unita' immobiliari possedute da persone
fisiche,  dai  soci  di  cooperative  edilizie a proprieta' indivisa,
residenti nel Comune, direttamente adibite ad abitazione principale e
pertinenze  (massimo  2  pertinenze)  o  concesse  in  uso gratuito a
parenti  in  linea  retta  o  collaterale  entro il terzo grado e gli
affini  al primo grado, per tutti gli immobili posseduti dall'agenzia
territoriale  per  la  casa,  per  le  unita'  immobiliari adibite ad
abitazione,  e  le  pertinenze (massimo due pertinenze) non locate di
anziani e disabili residenti in case di riposo;
      7  per mille per tutti gli immobili ad uso abitativo vuoti, non
locati  e non utilizzati (con esclusione di un periodo di dodici mesi
per i quali si applica l'aliquota ordinaria);
      4  per  mille per gli alloggi locati con contratto registrato e
conforme  alla  legge  n.  431/1998,  art.  2 comma 3, utilizzati dal
locatario come abitazione principale;
      6,50 per mille regime ordinario d'imposta;
    2)  di  determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n.
504/1992, in Euro 119,00, per l'anno 2003, la detrazione dall'imposta
dovuta per:
      l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo;
      l'unita'  immobiliare,  adibita  ad  abitazione principale, non
locata di anziani e disablili residenti in case di riposo;
      le   unita'  immobiliari,  adibite  ad  abitazione  principale,
concesse  dal  proprietario  in uso garantito a parenti fino al terzo
grado in linea retta e collaterale ed affini al primo grado;
      le  unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa',  adibite  ad  abitazione  principale  dei soci
assegnatari  nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dell'agenzia
territoriale   per   la   casa,   con   la  precisazione  che  nessun
contribuente,  ad  eccezione  dell'ATC e delle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa, puo' usufruire di piu' di una detrazione di Euro
119,00.