COMUNE DI MONASTIR

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003
(GU n.30 del 6-2-2003)

    Il  comune  di  Monastir  (provincia  di Cagliari) ha adottato il
6 dicembre   2002,   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003.
    (Omissis).
    Di  stabilire  le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. -
Imposta  comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1
gennaio 2003:
      1) aliquota ordinaria - 7 per mille;
      2) abitazione principale - 4,50 per mille;
      3)   terreni   agricoli   coltivati   direttamente,  fabbricati
agricoli,  artigianali  e  commerciali  utilizzati  direttamente  per
l'attivita' professionale - 5,50 per mille;
      4)  detrazione  prima  casa Euro 103,29 aumentata a Euro 180,76
per le seguenti categorie:
        a) pensionati   -   soggetto  passivo  ultrasessantacinquenne
single  o  con coniuge ultrasessantacinquenne titolari di pensione al
minimo   (quale   reddito   unico)  escluso  il  reddito  dell'unita'
abitativa;
        b) famiglie   numerose   -  nucleo  familiare  con  almeno  6
componenti  il  cui reddito familiare non deve superare nel complesso
l'importo  annuo  lordo  del  minimo vitale stabilito dalla normativa
regionale (pubblicato nel BURAS all'inizio di ogni anno);
        c)  famiglie  con  invalidi  - nuclei familiari che includono
portatori  di handicap con attestato di invalidita' civile al 100% il
cui   reddito   complessivo   imponibile   IRPEF,  riferito  all'anno
precedente  cui si riferisce imposta, deve rientrare nella soglia del
redditometro.
    Condizioni  preliminari  per  beneficiare delle detrazioni di cui
sopra:
      a)  i componenti la famiglia, cui fa parte il soggetto passivo,
non  devono  essere  titolari  di  diritti  reali  (usufrutto, uso ed
abitazione) su altri fabbricati oltre l'abitazione principale;
      b) sono  escluse  dall'agevolazione  i  fabbricati di categoria
A/1, A/7, A/9, A/10 e A/11.
    Esenzioni:
      a) prima  casa  di  persona  ultra  65enne  ricoverata  in modo
permanente  in ospizio o casa di cura, a condizione che la stessa non
risulti locata;
      b) beni  comunali  esclusi quelli ceduti con regolare contratto
di locazione ad enti pubblici;
      c) terreni   (in   area   urbana)   soggetti   a   vincolo   di
inedificabilita', per quanto dura il blocco;
      d) tutti gli altri immobili previsti dalla normativa vigente.
    Per  la  determinazione  della  base imponibile si tiene conto di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
    Si  da'  atto  che  nella  determinazione delle aliquote, nonche'
della  definizione  della  riduzione  o  detrazione sono state tenute
presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio
annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti
rispettano tale equilibrio.
    In  relazione  al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p), del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' istituito, in questo
comune,  finalizzato al potenziamento produttivo del settore tributi,
un fondo speciale.
    Il  fondo di cui al comma sopraindicato e' alimentato annualmente
con  l'accantonamento  del  2,5% delle riscossioni dell'imposta sugli
immobili.
    (Omissis).
    Di  dare  atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del decreto
legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9
del  decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle  modalita' di
applicazione   dell'imposta   ai  terreni  agricoli,  si  considerano
coltivatori  diretti  od imprenditori agricoli a titolo principale le
persone  fisiche  iscritte  negli  appositi  elenchi  comunali di cui
all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo
assicurativo;  la  cancellazione  dai  predetti  elenchi ha effetto a
decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
    (Omissis).