COMUNE DI COLLECCHIO

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003
(GU n.33 del 10-2-2003)

    Il  comune  di  Collecchio  (provincia  di Parma) ha adottato, il
24 dicembre   2002,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1)   di  determinare  le  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli
immobili per l'anno 2003 nel seguente modo:
      a) aliquota  I.C.I.  pari  al  5  per  mille  per  le  seguenti
tipologie di immobili:
        unita'   immobiliari   direttamente   adibite  ad  abitazione
principale;
        unita' immobiliari di cui alle categorie C/2, C/6 e C/7 quali
pertinenze dell'abitazione;
      b) aliquota  I.C.I.  pari  al  6,5  per  mille  per le seguenti
tipologie di immobili:
        terreni agricoli e aree fabbricabili;
        alloggi  dati in uso gratuito o in comodato a parenti fino al
3o  grado  (figli,  genitori,  fratelli e zii) e relativi coniugi che
risultino residenti;
        fabbricati  realizzati  per  la  vendita e non venduti, dalle
imprese  che  hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita'
la costruzione e l'alienazione degli immobili;
        altri  fabbricati  non specificatamente individuati nei punti
precedenti e nel successivo punto c);
      c) aliquota  I.C.I.  pari al 7 per mille esclusivamente per gli
alloggi  non  locati  (esclusi  altri  tipi  di  fabbricati, quali ad
esempio garage non di pertinenza, negozi, magazzini);
    2)  di  determinare in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione
principale per l'anno 2003;
      di  elevare  ad  Euro  258,23  per  l'anno  2003, la detrazione
dell'imposta  dovuta esclusivamente per le unita' immobiliari adibite
ad  abitazione  principale  nel  caso di nucleo familiare con persona
portatore di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
    La maggiore detrazione e' concessa a seguito di specifica domanda
dell'interessato,    corredata    da    apposita    autodichiarazione
relativamente  al  possesso  dei  requisiti  richiesti, da consegnare
direttamente al comune entro il 20 dicembre 2003.
    La  presentazione dell'autodichiarazione consente al contribuente
di  usufruire  della maggiore  detrazione  gia'  in sede del primo od
unico versamento del tributo. Tuttavia, e' fatto salvo il diritto del
comune  di  verificare (anche invitando il contribuente a documentare
la  relativa  domanda)  la  sussistenza  o meno dei requisiti e delle
condizioni di cui sopra; in caso di indebita fruizione della maggiore
detrazione, il comune procedera' a richiedere il versamento di quanto
indebitamente   trattenuto  dal  contribuente,  applicando  anche  le
sanzioni di legge e i relativi interessi.
    Non  e'  necessario  sottoscrivere  nuova  autodichiarazione  per
l'anno 2003 per i soggetti gia' in possesso dei requisiti richiesti e
che l'avevano gia' prodotta negli anni precedenti.
    (Omissis).