COMUNE DI COSTABISSARA

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003
(GU n.34 del 11-2-2003)

    Il  comune  di Costabissara (provincia di Vicenza) ha adottato il
17 dicembre   2002   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1.  Di  determinare,  per  l'anno  2003, le aliquote dell'imposta
I.C.I. e le detrazioni nella misura seguente:
      aliquota generale: sette per mille;
      aliquota abitazione principale: cinque per mille;
      aliquota terreni agricoli: sei per mille;
      aliquota per immobili concessi in uso gratuito ai parenti entro
il 1o grado: cinque per mille;
      aliquota  per immobili locati con contratto registrato ai sensi
dell'art. 4 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998: cinque per mille.
    2.  Di  applicare  l'aliquota  ridotta  al quattro per mille e la
detrazione  di  Euro  258,00  alle  abitazioni  principali dei nuclei
familiari ricadenti nelle seguenti fattispecie:
      abitazione occupata da nucleo familiare con reddito complessivo
costituito  esclusivamente da pensione sociale oppure da pensioni non
superiori   alla   pensione  minima  I.N.P.S.  erogata  a  lavoratori
dipendenti;
      abitazione occupata da vedova o vedovo, con figli a carico, che
percepisca esclusivamente pensione di reversibilita';
      abitazione  occupata da nucleo familiare convivente con persona
handicappata  (ai  sensi  della  legge  5 febbraio 1992, n. 104), con
invalidi  al cento per cento, con anziani non autosufficienti, la cui
condizione sia certifacata da parte degli organi competenti;
      abitazione  occupata  da  nucleo  familiare  nel quale vi siano
almeno quattro figli conviventi avente un reddito complessivo massimo
annuale non superiore a Euro 50.000,00.
    Il   diritto   alle   agevolazioni  sopra  descritte  si  ottiene
presentando   una  autocertificazione  all'ufficio  tributi  entro  i
termini di scadenza della denuncia annuale I.C.I..
    3.  Di  fissare,  per l'anno 2003, la detrazione per l'abitazione
principale nella misura unica di Euro 104,00, come previsto dall'art.
3 comma 55 legge 23 dicembre 1996, n. 662.
    4.   Di   determinare,   per   l'anno  2003,  la  detrazione  per
l'abitazione  principale  nella  misura  unica  di  euro  104,00  per
immobili concessi in uso gratuito ai parenti entro il 1o grado.
    5.  Di  considerare direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata
    (Omissis).