COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003
(GU n.42 del 20-2-2003)

    Il  comune  di  Arquata  Scrivia  (provincia  di  Alessandria) ha
adottato  il 18 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1.  Per l'anno l'anno 2003 viene determinata l'applicazione delle
seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:
      aliquota base di riferimento: 6,5 per mille;
      unita'   immobiliari   direttamente   adibite   ad   abitazione
principale  da persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune:
5,5 per mille.
    Tale aliquota si applica anche agli immobili adibiti a pertinenze
ai  sensi  dell'art.  30, comma 14 della legge n. 488 del 23 dicembre
1999.
    Tale agevolazione e' limitata alle sole categorie C2 (depositi) e
C6  (autorimesse),  per  non  piu'  di  una  pertinenza  per ciascuna
abitazione principale.
    Unita'  immobiliari realizzate per la vendita e non vendute dalle
imprese  che  hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita'
la  costruzione e alienazione di immobili per un periodo comunque non
superiore  a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato: 4 per
mille (art. 6, comma 2 del regolamento).
    Aliquota  ridotta a favore di proprietari che eseguano interventi
volti  al  di  inagibilita'  o  inabitabilita'  cosi'  come  definita
dall'art.  6 del regolamento comunale per la gestione dell'imposta, o
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o  architettonico  localizzati  nei centri storici, ovvero volti alla
realizzazione  di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
all'utilizzo di sottotetti: 2 per mille.
    L'aliquota  agevolata  e'  applicata  limitatamente  alle  unita'
immobiliari  oggetto  di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori.
    Unita'  immobiliare  d'abitazione  concessa  in  uso gratuito dal
possessore  ai suoi familiari (parenti in linea retta fino al secondo
grado ed affini fino al primo grado): 5,5 per mille.
    2.  Vengono  inoltre  determinate per l'anno in corso le seguenti
detrazioni d'imposta.
      A)  Detrazione d'imposta per le unita' immobiliari direttamente
adibite  ad abitazione principale da soggetti passivi e residente nel
comune  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  3,  del  decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n.  504,  come  sostituito dall'art. 3, comma 55,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662: Euro 103,29.
    Tale  detrazione  e' elevata a Euro 118,79 soltanto per le unita'
immobiliari con categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6.
    Si  da  atto  che  la maggiore  detrazione  di Euro 118,79 non si
applica  ai  contribuenti che sono proprietari di unita' immobiliari,
adibite  ad  abitazione  principale,  classificate  in  catasto in A1
(abitazioni signorili), A7 (abitazioni in villini), A8 (abitazioni in
ville), A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici).
      B)  Detrazione  d'imposta pari a Euro 154,94 per i soggetti cui
alla  precedente  lettera  A)  appartenenti  ad  una  delle  seguenti
categorie  di particolare disagio sociale: soggetti passivi portatori
di  handicap o nel cui nucleo famigliare e' presente un invalido o un
portatore  di  handicap  con invalidita' non inferiore al 100% avente
diritto   ad   accompagnamento,   risultante   dal   certificato   di
riconoscimento dell'invalidita' rilasciato dalle competenti strutture
pubbliche ed a condizione che l'abitazione costituisca l'unica unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta',  usufrutto, uso, o
abitazione sull'intero territorio nazionale.
    Le  richieste  per  usufruire  della maggiore  detrazione di Euro
154,94  dovranno  pervenire  al  comune  corredate  dalle  necessarie
certificazioni  attestanti  l'invalidita'  dal  1o  al  30 giugno  di
ciascun  anno  ed  avranno validita' per il solo periodo d'imposta. I
requisiti   per   l'ottenimento  della  detrazione  d'imposta  devono
sussistere al momento della presentazione della richiesta.
    Si  considerano  validamente  prodotte  le  richieste  presentate
nell'anno precedente per le quali non sono intervenute variazioni.
    Non  potranno  beneficiare  della  detrazione  di  Euro  154,94 i
contribuenti che rientrano in una delle seguenti casistiche:
      contribuenti   che   non   presentano   nei  termini  richiesti
l'apposita istanza;
      contribuenti  che  non  comprovano  con  i suddetti documenti i
requisiti richiesti per la maggiore detrazione.
    Le  richieste  relative  alla maggiore  detrazione di Euro 154,94
vengono   accolte  con  riserva  al  fine  di  provvedere,  entro  il
31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione, alla
eventuale  notifica  della  motivata  rettifica  per  mancanza  delle
condizioni richieste.
      C)   Detrazione   d'imposta  pari  a  Euro  103,29  per  unita'
immobiliari concesse, quale abitazione in uso gratuito dal possessore
ai  suoi  familiari  (parenti in linea retta fino al secondo grado ed
affini fino al primo grado).
    Le  richieste per potere usufruire della aliquota pari al 5,5 per
mille  con  una  detrazione  di  Euro  103,29  relative ad abitazioni
concesse  in  uso  gratuito dal possessore ai suoi familiari dovranno
pervenire   al   comune  corredate  dalle  necessarie  documentazioni
(contratto  di  comodato  e  attestazione grado di parentela) pena la
decadenza  del beneficio, dal 1o al 30 giugno per il versamento della
prima  rata,  ovvero  dall'1  al  20 dicembre per il versamento della
seconda rata, e avranno validita' per l'anno d'imposta corrente.
    Nel  caso in cui il soggetto utilizzatore dell'immobile sia anche
proprietario  pro-quota  dello stesso, la detrazione per l'abitazione
principale  dovra'  essere  comunque  divisa  in  parti uguali per il
numero  dei  soggetti  proprietari  dell'immobile  che hanno concesso
l'immobile  in  comodato  gratuito  e il soggetto proprietario che lo
utilizza.
    Si  considerano  validamente prodotte le richieste presentate per
l'anno  d'imposta  precedente  per  le  quali  non  siano intervenute
variazioni.
    (Omissis).