COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003
(GU n.42 del 20-2-2003)

    Il  comune  di Castel Maggiore (provincia di Bologna) ha adottato
il   6 dicembre   2002   la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1.  di  confermare  per  l'anno d'imposta 2003 le aliquote I.C.I.
applicate nell'anno 2002 e cioe':
      1.1. 5 per mille:
        a) l'aliquota per immobili direttamente adibiti ad abitazione
principale dai soggetti cosi' individuati: possessori residenti;
          detrazione per abitazione principale: Euro 103,29;
          la  detrazione  e'  aumentata a Euro 154,93 per i residenti
che siano in possesso dei seguenti requisiti:
Persone anziane:
    possesso  del  solo  appartamento  abitato  ed  eventuale annesso
garage  o  posto  macchina  quale  unica  proprieta'  imnobiliare del
contribuente  al  1  gennaio 2003. Nel caso in cui l'appartamento sia
abitato  a  titolo  del  diritto  di  usufrutto, uso o abitazione, il
contribuente non dovra' avere altra proprieta' immobiliare;
    avere compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' alla data del 1
gennaio 2003;
    essere  in  condizione non lavorativa e avere percepito nell'anno
2002  un reddito familiare non superiore a Euro 5.164,57 annui lordi,
per ogni componente del nucleo familiare;
Famiglie composte da un solo genitore con figli a carico:
    possesso  del  solo  appartamento  abitato  ed  eventuale annesso
garage  o  posto  macchina  quale  unica  proprieta'  immobiliare del
contribuente  al  1  gennaio 2003. Nel caso in cui l'appartamento sia
abitato  a  titolo  del  diritto  di  usufrutto,  uso, abitazione, il
contribuente non dovra' avere nessuna prorieta' immobiliare;
    nucleo  familiare  composto,  al  1  gennaio 2003, da un genitore
celibe  o  nubile,  separato legalmente o divorziato, vedovo o vedova
che non conviva ad alcun titolo con altra persona;
    reddito   familiare  riferito  all'anno  2002,  non  superiore  a
Euro 5.164,57 lordi annui per ogni componente del nucleo familiare;
Famiglia con persona portatrice di handicap:
    possesso  del  solo  appartamento  abitato  ed  eventuale annesso
garage  o  posto  macchina  quale  unica  proprieta'  immobiliare del
contribuente  al  1  gennaio 2003. Nel caso in cui l'appartamento sia
abitato  a  titolo  del  diritto  di  usufrutto, uso o abitazione, il
contribuente non dovra' avere altra proprieta' immobiliare;
    nucleo  familiare  composto,  al  1  gennaio  2003, da una o piu'
persone,  di  cui  almeno  una  portatrice  di handicap. Si considera
bandicappata  la  persona  affetta da menomazione di qualsiasi genere
che  comporta  una  diminuzione permanente della capacita' lavorativa
superiore  ai  due  terzi,  o,  se  minore  di  anni  18,  che  abbia
difficolta'  persistenti  a  svolgere i compiti e le funzioni proprie
della sua eta' riconosciute tali ai sensi delle vigenti normative;
    reddito   familiare  riferito  all'anno  2002,  non  superiore  a
Euro 5.164,57 lordi annui per ogni componente del nucleo familiare;
Famiglie numerose:
    possesso  del  solo  appartamento  abitato  ed  eventuale annesso
garage  o  posto  macchina  quale  unica  proprieta'  immobiliare del
contribuente  al  1  gennaio 2003. Nel caso in cui l'appartamento sia
abitato  a  titolo  del  diritto  di  usufrutto, uso e abitazione, il
contribuente non dovra' avere altra proprieta' immobiliare;
    nucleo  familiare  composto  da  cinque  o  piu'  componenti al 1
gennaio 2003;
    reddito   familiare   riferito  all'anno  2002  non  superiore  a
Euro 25.822,84  lordi  annui  nel  caso  di  una  famiglia  di cinque
componenti;  a  tale  reddito si aggiungono Euro 5.164,57 lordi annui
per ogni componente superiore a cinque;
        b) pertinenze  dell'abitazione  principale:  sono considerate
pertinenze   dell'abitazione   principale   le   unita'   immobiliari
classificate  o  classificabili  nelle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7,  destinate  ed  effettivamente  utilizzate  in  modo  durevole a
servizio  dell'abitazione  principale (anche se non appartengono allo
stesso fabbricato).
    Nel  caso  di  pluralita'  di pertinenze, l'aliquota agevolata si
applica  solo  ad  una,  e  piu'  precisamente  a  quella piu' vicina
all'abitazione   principale,   oppure  a  quella  avente  la  rendita
catastale piu' bassa;
      detrazione:  rientra nella detrazione per abitazione principale
e nei limiti della stessa;
        c) alloggio   locato   con   contratto  a  canone  concordato
debitamente  registrato  a  soggetto  che lo utilizza come abitazione
principale;
      senza detrazione;
        d) alloggio  concesso  dal  titolare  del  diritto  reale  di
godimento   (proprieta',  usufrutto,  uso,  abitazione,  enfiteusi  e
superficie)  in  comodato  gratuito  a parenti fino al terzo grado, o
affini fino al secondo grado con contratto debitamente registrato;
      senza detrazione;
    1.2.  7 per mille: aliquota ordinaria; terreni; aree fabbricabili
e altri fabbricati;
    1.3. 9 per mille: alloggi posseduti e non locati, per i quali non
risultano contratti di locazione registrati da almeno due anni.
    (Omissis).