COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003
(GU n.44 del 22-2-2003)

    Il  comune  di Cairo Montenotte (provincia di Savona) ha adottato
il   9 gennaio   2003   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003:
    (Omissis)
    1)  stabilire  per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille
senza prevedere differenziazioni per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione  principale,  per  quelle  appartenenti  alle  cooperative
edilizie  a  proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei
soci  assegnatari,  nonche'  per  gli  alloggi regolarmente assegnati
dall'A.R.T.E. (Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia);
    2)  stabilire  per l'anno 2003 l'aliquota (I.C.I.) ridotta al 5,0
per  mille  per  le  unita' immobiliari adibite ad abitazione, locali
accessori  e  pertinenze  comprese,  locati  in  data posteriore al 1
gennaio  2001  con  uno  dei  contratti  di  locazione  convenzionati
stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431
e  del  decreto  ministeriale 5 marzo 1999 giusta l'accordo locale di
cui  alla  presa  d'atto  deliberata  con  provvedimento della giunta
municipale n. 10 del 18 gennaio 2001;
      3)  condizionare  il  beneficio di cui al punto 2) a favore del
soggetto  locatario, proprietario degli immobili, alla condizione che
il  locatore  firmatario  elegga residenza nellabitazione oggetto del
contratto di locazione convenzionato entro i tre mesi successivi alla
data  di  stipula del contratto e successivamente ivi la mantenga per
tutto il periodo di vigenza del contratto stesso. Se per un qualunque
motivo,  in  corso  di  contratto,  il  locatore  sposta  la  propria
residenza  in altro immobile, anche nel comune, il beneficio cessa di
essere   applicabile  dal  locatario  dalla  data  di  variazione  di
residenza risultante in anagrafe;
      4)  dare atto che la detrazione spettante alla prima abitazione
viene stabilita dalla legge in Euro 103,29, pari a lire 200.000;
      5)  disporre  che la detrazione spettante alla prima abitazione
venga  elevata  in  favore  di categorie di soggetti in situazioni di
particolare disagio economico o sociale come segue:
                        Soggetti beneficiari
    a) Pensionati  a  basso  reddito di eta' pari o superiore ad anni
60.   Potranno   beneficiare   della   detrazione   nella  misura  di
Euro 154,94, pari a lire 300.000, i pensionati che:
      1  -  possiedono  come  unica  abitazione  quella  di residenza
dichiarata ai fini I.C.I.;
      2  -  al 1 gennaio dell'anno di imposizione abbiano eta' pari o
superiore ad anni 60;
      3  -  possiedono un reddito lordo non superiore a Euro 7.746,85
(pari a lire 15.000.000) riferito all'anno solare precedente a quello
di imposizione.
    Qualora il coniuge non sia a carico, il reddito di riferimento e'
costituito   dalla   somma  dei  redditi  lordi  dei  due  coniugi  e
l'ammontare  complessivo  non  deve essere superiore a Euro 10.845,59
(pari a lire 21.000.000).
    b) Disoccupati  e cassintegrati - Lavoratori in mobilita'. Potra'
beneficiare della detrazione nella misura di Euro 154,94, pari a lire
300.000,  il soggetto disoccupato o cassintegrato, nonche' lavoratore
in mobilita' che:
      1   -  possiede  come  unica  abitazione  quella  di  residenza
dichiarata ai fini I.C.I.;
      2  - si trova nella situazione di disoccupato o cassintegrato o
lavoratore in mobilita' al 1 gennaio dell'anno di imposizione;
      3  -  possiede  un  reddito lordo non superiore a Euro 7.746,85
(pari a lire 15.000.000) riferito all'anno solare precedente a quello
di imposizione.
    Qualora il coniuge non sia a carico, il reddito di riferimento e'
costituito   dalla   somma  dei  redditi  lordi  dei  due  coniugi  e
l'ammontare  complessivo  non  deve essere superiore a Euro 10.845,59
(pari a lire 21.000.000).
    c) Famiglie    con    soggetti    portatori   di   handicap   non
autosufficienti.  Potra' beneficiare della detrazione nella misura di
Euro 154,94, pari a lire 300.000, il capofamiglia che:
      1   -  possiede  come  unica  abitazione  quella  di  residenza
dichiarata ai fini I.C.I.;
      2  -  ha  quale  familiare  a  carico  moglie/marito o figlio o
fratello/sorella o nipote portatore di handicap non autosufficiente;
      3  -  possiede  un reddito lordo non superiore a Euro 10.845,59
(pari a lire 21.000.000) riferito all'anno solare precedente a quello
di imposizione.
    La detrazione spetta anche quando il portatore di handicap sia lo
stesso copofamiglia purche' sussistano le condizioni di cui ai numeri
1 e 3.
    Per  soggetti portatori di handicap si intendono anche coloro che
beneficiano  dell'indennita'  di accompagnamento, oltre agli invalidi
con  invalidita'  del  100% riconosciuta dalle competenti commissioni
sanitarie  delle  ASL, parificando ad essi i soggetti grandi invalidi
riconosciuti  inabili  dalle  commissioni  sanitarie  dell'INPS  ed i
soggetti  grandi  invalidi  del lavoro riconosciuti dalle commissioni
INAIL.
            Condizioni comuni alle ipotesi di detrazione.
    Per  tutte  le  ipotesi  di  detrazione sopra indicate valgono le
seguenti condizioni:
      ai  fini  della  determinazione della condizione di reddito, il
reddito  lordo viene elevato di Euro 2.065,83 (pari a lire 4.000.000)
per ogni altro familiare a carico;
      per  il  coniuge  o  altro  familiare  a  carico  si intende il
soggetto ritenuto tale ai fini della legge fiscale;
      per  reddito lordo si assume l'ammontare del reddito imponibile
complessivo utilizzato ai fini dell'IRPEF;
      non  vengono  presi in considerazione gli eventuali redditi del
soggetto portatore di handicap in quanto ritenuti mezzi occorrenti al
sostentamento del soggetto disabile;
      la  detrazione  e'  subordinata alla condizione che il coniuge,
anche  se  non  a  carico,  e/o  gli  altri  familiari  a  carico non
possiedano,  anche  per  quota, a titolo di proprieta', diritto reale
(usufrutto,   uso,   abitazione)   la  disponibilita'  di  abitazioni
ulteriori;
    6)   stabilire   le   seguenti   modalita'   per  la  concessione
dell'applicazione  dell'aliquota ridotta di cui al punto 2) e/o della
detrazione di cui al punto 5).
    Fatto   salvo  quanto  espressamente  previsto  al  punto  3)  le
modalita'  per la concessione della riduzione dell'aliquota e/o della
detrazione vengono cosi' stabilite:
      i   soggetti   interessati   devono   presentare   domanda  per
l'applicazione  dell'aliquota  ridotta  e/o della maggiore detrazione
sugli  appositi  modelli  predisposti  dal  funzionario  responsabile
I.C.I.;
      la domanda assumera' la forma dell'auto certificazione;
      la domanda dovra' dichiarare l'esistenza di tutte le condizioni
previste per la concessione del beneficio;
      limitatamente  alla  richiesta  del beneficio dell'applicazione
della  maggior  detrazione  dovra'  essere  allegata - se posseduta -
l'attestazione    ISEE   (Indicatore   della   Situazione   Economica
Equivalente)   -   rilasciata   ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto
legislativo  31 marzo  1999,  n.  109,  e  successive modificazioni -
oppure  copia del CUD, o del mod. 730 o del modello UNICO relativi ai
redditi prodotti nell'anno fiscale precedente a quello di imposizione
I.C.I. per il quale viene richiesta la maggiore detrazione;
      per  la sola categoria dei soggetti disoccupati e lavoratori in
mobilita',  l'interessato dovra' altresi presentare la documentazione
rilasciata  dal  centro  per  l'impiego  che attesti la situazione di
disoccupazione  o  di  lavoro  in  mobilita',  mentre  per  la  cassa
integrazione   la  documentazione  dovra'  essere  quella  rilasciata
dall'azienda del cassaintegrato;
      per  la sola categoria delle famiglie con soggetti portatori di
handicap  non autosufficienti, alla domanda dovra' essere allegata la
certificazione della competente ASL, INAIL ed INPS che attesti la non
autosufficenza del soggetto portatore di handicap stesso;
      la  domanda  dovra'  essere  presentata a mano in comune presso
l'ufficio  del  protocollo  od  inviata mediante lettera raccomandata
a/r,  entro il termine previsto per il versamento della prima rata di
imposta  dell'anno  di  riferimento.  Nel caso di invio per posta, si
terra' conto del timbro dell'ufficio postale;
      il  termine  di  presentazione  si  intende  perentorio  con la
sanzione della decadenza dell'agevolazione per l'anno di riferimento;
      i  contribuenti  che  hanno  presentato  la  richiesta  entro i
termini  potranno applicare l'aliquota ridotta e/o tenere conto della
detrazione gia' dall'anno della domanda di presentazione;
      acquisite le domande nella procedura sopra descritta, l'ufficio
I.C.I.  comunale  dovra'  procedere  alla  verifica  delle situazioni
dichiarate;
      la  verifica dell'elemento reddituale avverra' sulla base della
denuncia  eventualmente  presentata  dal soggetto interessato ai fini
dell'attestazione  sostitutiva  unica rilasciata ai sensi dell'art. 4
del   decreto   legislativo   31 marzo  1998,  n.  109  e  successive
modificazioni   oppure   dell'altra   idonea  documentazione  fiscale
presentata  dal  contribuente; ai fini del controllo l'ufficio I.C.I.
comunale confrontera' i dati reddituali e patrimoniali dichiarati con
i  dati in possesso del sistema informativo delle finanze accessibili
attraverso il servizio SIATEL: in tutti i casi in cui sorgano fondati
dubbi   sulle   dichiarazioni   sostitutive   l'ufficio  I.C.I.  puo'
promuovere  l'accertamento  a  carico  del contribuente attraverso le
strutture territoriali preposte del corpo della Guardia di finanza;
      la  domanda  per  l'applicazione dell'aliquota ridotta vale per
l'intero  periodo  di  vigenza del contratto: se questo viene risolto
anzitempo   spetta  al  locatore  l'obbligo  di  darne  comunicazione
all'ufficio  entro  due  mesi  dalla data di risoluzione e l'aliquota
ridotta cessa di poter essere applicata dalla data di risoluzione del
contratto;
      la  domanda  per la concessione della maggior detrazione per la
prima  casa  ha invece validita' annuale e dovra' essere ripetuta per
ogni anno in cui si chiede l'agevolazione;
      nel  caso  di  dichiarazioni mendaci, incomplete e comunque non
rispondenti  a  verita'  si dara' corso alle sanzioni civili e penali
secondo  quanto  disposto dagli articoli 4 e 26 della legge 4 gennaio
1968, n. 15.
    (Omissis).