COMUNE DI ROVERETO

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003
(GU n.47 del 26-2-2003)

    Il  comune  di  Rovereto  (provincia  di  Trento)  ha adottato il
27 dicembre   2002   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    A.  di  approvare  come  segue  le  aliquote,  le detrazioni e le
agevolazioni per l'I.C.I. valevoli per l'anno 2003:
      1. di determinare per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 6 comma 1
del  decreto  legislativo  n. 504/1992 come modificato dalla legge n.
662/1996,  una  aliquota  ordinaria  pari  al  5  per  mille  ai fini
dell'Imposta  comunale sugli immobili da applicarsi a tutte le unita'
immobiliari  ed  aree  fabbricabili  insistenti  sul  territorio  del
comune;
      2.  di  ridurre  per  l'anno 2003 al valore del 4 per mille, ai
sensi  dell'art.  6  comma 4 del medesimo decreto in applicazione del
disposto della legge n. 556/1996 l'aliquota ordinaria di cui al punto
1,  in  favore  delle  persone fisiche soggetti passivi e dei soci di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per
le  unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale,
nonche'   per   le  unita'  immobiliari  assimilate  all'  abitazione
principale  di  cui  all'art.  8  comma  1  del  regolamento comunale
sull'applicazione dell'imposta;
      3.  di  ridurre  per l'anno 2003 al valore, del 4 per mille, ai
sensi  dell'art.  6 comma 4, del medesimo decreto in applicazione del
disposto della legge n. 556/1996 l'aliquota ordinaria di cui al punto
1,  per  le  unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un
soggetto  che le utilizzi come abitazione principale; se la locazione
ha  durata  inferiore  all'anno l'agevolazione si applica solo per il
periodo  di  durata  della  medesima, mentre per il rimanente periodo
dell'anno impositivo, fino a nuova locazione, l'unita' immobiliare e'
assoggettata all' aliquota ordinaria prevista al punto 1;
      4.  di  applicare  per  l'anno  2003  un'aliquota pari al 4 per
mille,  ai  sensi  dell'art.  6  comma 2  del  decreto legislativo n.
504/1992  come  modificato  dalla legge n. 662/1996 e dell'art. 7 del
regolamento  comunale  per  l'applicazione dell'imposta, al garage di
pertinenza  dell'abitazione principale, parificando cioe' l' aliquota
applicata  all'  abitazione  principale  con  quella  del  garage  di
pertinenza.   Si   definisce  garage  di  pertinenza  dell'abitazione
principale,  individuandolo  nell'ambito degli immobili diversi dalle
abitazioni  l'unita'  immobiliare  catastalmente  classificata  nella
categoria  C/6 ed esclusivamente utilizzata come autorimessa o garage
e  quindi  atta  all'  esclusivo ricovero di autovetture, quando tale
unita'  risulti  al  servizio dell'abitazione principale del soggetto
passivo  o del locatario; in questo ultimo caso il garage deve essere
incluso   nel   contratto  di  locazione.  Il  garage  di  pertinenza
dell'abitazione  principale  e' inteso quale unica unita' immobiliare
classificata  nella  categoria  C/6 strettamente ed esclusivamente ai
servizio   dell'abitazione   principale  medesima,  non  comprendendo
nell'agevolazione ulteriori unita' in aggiunta alla precedente, anche
se  adibite  ad  analogo  uso,  per  queste ultime unita' immobiliari
verra' applicata l'aliquota ordinaria;
      5. di considerare ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge n.
662/1996  e  dell'art.  8, comma 2 del regolamento per l'applicazione
dell'imposta,  direttamente adibita ad abitazione principale l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta',  usufrutto,  uso o
abitazione  da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la medesima non sia locata, e di applicare per l' anno
2003 un'aliquota pari al 4 per mille;
      6.  di  applicare, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n.
449/1997,  una  aliquota  agevolata  dell'1  per  mille per le unita'
immobiliari   che   nei  corse  dell'anno  2003  saranno  oggetto  di
interventi  di  recupero  edilizio  a  norma  dell'art.  31  comma 1,
lettere c),  d)  ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'aIiquota
agevolata  e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto
degli   interventi  iniziati  nel  2003  e  per  tre  anni  d'imposta
consecutivi  a  partire  da tale anno. Le condizioni per poter godere
dell'agevolazione sono le seguenti:
        il  proprietario  dell'immobile oggetto degli interventi deve
essere  titolare  di una concessione edilizia rilasciata dall'Ufficio
tecnico  comunale  ai sensi della legge n. 457/1978 lettere c), d) ed
e), nel corso del 2003 o anche precedentemente al 2003;
        l'inizio  dei  lavori, come da comunicazione resa all'Ufficio
tecnico   comunale   competente,   o   comunque   documentabile   dal
proprietario,  deve  intervenire  nell'anno  2003  (dal  1 gennaio al
31 dicembre);
        ai  sensi  dell'art.  5,  comma  6 del decreto legislativo n.
504/1993  la  base  imponibile  al  fini  I.C.I.  in tali circostanze
diviene   l'area   fabbricabile   su   cui   insiste   l'edificio  in
ristrutturazione,  quindi l'aliquota agevolata dell'1 per mille sara'
applicabile  su  tali aree definite "fabbricabili" in deroga a quella
ordinaria di cui al punto 1 pari al 5 per mille per l'anno 2003;
        qualora  intervenga  la  fine  lavori  prima della decorrenza
dell'intero  triennio  iniziato  nel  2003 o l' edificio sia di fatto
nuovamente utilizzato anche prima della comunicazione di fine lavori,
cambiando  la  base  imponibile,  che dal valore dell'area diviene la
rendita catastale dell'edificio, l'aliquota da applicare in tali casi
cambia  anche  in  corso  d'anno  al  momento del cambio di utilizzo,
passando  dal  valore  dell'1  per  mille  sull'area fabbricabile, al
valore  di  riferimento valevole per l'anno in corso per la tipologia
di immobile interessato;
      7.  di  aumentare  ai  sensi  dell'art.  8, comma 3 del decreto
legislativo  n.  504/1992 la detrazione per l'abitazione principale a
Euro 258,00.=,  o comunque fino alla concorrenza dell'imposta dovuta,
per   le  unita'  immobiliari  con  rendita  catastale  inferiore,  a
Euro 517,00=,  dei  soggetti  passivi  il  cui  nucleo familiare come
risultante  anagraficamente nel corso dell'anno 2003, abbia avuto nel
2002  un  reddito  cumulativo  imponibile  ai  fini IRPEF inferiore a
Euro 7.747,00;
      8.  di  aumentare  ai  sensi  dell'art.  8, comma 3 del decreto
legislativo  n.  504/1992 la detrazione per l'abitazione principale a
Euro 258,00=,  o  comunque fino alla concorrenza dell'imposta dovuta,
per   le   unita'  immobiliari  con  rendita  catastale  inferiore  a
Euro 517,00=,  dei  soggetti  passivi  il  cui  nucleo familiare come
risultante  anagraficamente nel corso dell'anno 2003, abbia avuto nel
2002  un  reddito  cumulativo  imponibile  ai  fini IRPEF inferiore a
Euro 10.330,00=,  e sia presente nel suddetto nucleo un componente di
eta'  superiore  ai  65  anni  compiuti  nel  corso  del  2003 ovvero
portatore di invalidita' superiore al 60%;
      9.  di  aumentare  ai  sensi  dell'art.  8, comma 3 del decreto
legislativo  n.  504/1992 la detrazione per l'abitazione principale a
Euro 258,00=,  limitatamente  alle  categorie di soggetti beneficiari
nel  corso  dell'anno  2003  degli interventi di assistenza economica
(minimo  vitale)  di  cui all'art. 24, primo comma, lettera "c" della
L.P.   n.  14/1991,  per  periodi  di  almeno  sei  mesi,  anche  non
continuativi;
      10.  di  determinare  la  detrazione  prevista per l'abitazione
principale,  ad  esclusione  di quanto disposto nei punti 7), 8) e 9)
del  presente  provvedimento,  in  Euro 140,00=,. da applicarsi anche
alle  unita'  immobiliari  di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento
per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
      11. di aumentare - ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992
(art. 6, comma 2) - al 7 per mille l'aliquota per gli alloggi diversi
dall'abitazione  principale  non locati; a tal fine si stabilisce che
non rientrano in detta tipologia:
        l'abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e le unita'
immobiliari  assimilate  all'abitazione  principale di cui all'art. 8
del regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta;
        le  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione e tenute dal
proprietario  a  disposizione di familiari (coniuge, parenti entro il
terzo   grado  ed  affini  entro  il  secondo  grado),  che  scontano
l'aliquota ordinaria di cui al punto 1) del presente provvedimento;
        le  unita'  immobiliari  date  in  uso  gratuito  a familiari
(coniuge,  parenti  entro  il  terzo grado ed affini entro il secondo
grado),  i  quali  vi  dimorino  abitualmente che scontano l'aliquota
agevolata  pari  a  4  per  mille  se rispondenti ai requisiti di cui
all'art.  8  comma  1  del  regolamento  comunale,  oppure l'aliquota
ordinaria  di  cui al punto 1) del presente provvedimento negli altri
casi;
        le  unita' immobiliari a disposizione di residenti all'estero
se  non  locate  che scontano l'aliquota ordinaria di cui al punto 1)
del presente provvedimento;
        le  unita'  immobiliari  a disposizione di anziani o disabili
ricoverati in istituti anche se ivi residenti;
      11-bis  di  aumentare  al  9  per mille ai sensi della legge n.
43/1998  (art. 2, comma 4) - l'aliquota per le proprieta' immobiliari
non locate da almeno due anni;
      12.   di   stabilire  che  i  soggetti  passivi  che  intendono
beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  ai  punti  7,  8  e  9 che
precedono,  devono  presentare richiesta al comune, in conformita' ad
apposito  modulo  predisposto  dagli  uffici,  mediante dichiarazione
sostitutiva  dell'atto  notorio  resa in conformita' all'art. 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15 e s.m.
    (Omissis).