COMUNE DI CASTENEDOLO

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003
(GU n.51 del 3-3-2003)

    Il  comune  di Castenedolo (provincia di Brescia) ha adottato l'8
gennaio  2003  e  il  30  gennaio  2003  la seguente deliberazione in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    1)   Di  determinare  per  l'anno  2003  l'aliquota  dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata nella misura del
5 per mille;
    (Omissis).
    1)  di  stabilire  in  aggiunta  alle  fattispecie  di abitazione
principale  gli  immobili  posseduti dagli anziani o dai disabili che
risultino  residenti  in  istituti  di ricovero a seguito di ricovero
permanente a condizione che gli stessi immobili non risultino locati;
    2)  di  stabilire,  inoltre,  ai  sensi dell'art. 8, comma 3, del
decreto  legislativo  n.  504/92,  cosi' come sostituito dal comma 55
dell'art.  3  della  legge  n. 662/96, per l'anno 2003, che le unita'
immobiliare  adibite  ad abitazione principale del soggetto passivo e
classificate  nelle categorie A2/A3/A4/A5/A6 potranno usufruire della
detrazione  di  Euro 129,11  per gli immobili il cui valore catastale
rivalutato   sia   inferiore  a  Euro  33.569,70.  Tale  valore  deve
considerarsi  lordo, ossia comprensivo delle eventuali pertinenze (al
massimo   2),  distintamente  iscritte  in  catasto,  asservite  alla
predetta  abitazione.  Si  specifica che per pertinenza si intende il
garage o box o posto auto, la soffitta o la cantina, che sono ubicati
nello  stesso  edificio  o  complesso  immobiliare  nel quale e' sita
l'abitazione  principale ovvero ad una distanza non superiore a metri
100;
    3)  di  considerare destinatari della presente agevolazione tutte
le  persone fisiche residenti nel comune di Castenedolo, proprietarie
sull'intero   territorio  nazionale  della  sola  unita'  immobiliare
adibita ad abitazione principale con le sue pertinenze;
    4)  di  definire,  infine,  che  per  beneficiare  dell'ulteriore
detrazione   I.C.I.  gli  interessati  dovranno  presentare  apposita
domanda all'Ufficio tributi comunale entro il 16 giugno 2003.
    (Omissis).