COMUNE DI TERRASINI

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003
(GU n.51 del 3-3-2003)

    Il  comune  di  Terrasini  (provincia  di Palermo) ha adottato il
13 gennaio   2003   la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    Di  stabilire  e  confermare  a  decorrere  dal  1  gennaio  2003
l'aliquota, i benefici e le detrazioni come di seguito indicati:
   Aliquota del 5 per mille per le seguenti categorie di immobili
    1)  Unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  del
contribuente  ascritte  dalla  cat. A2 e sino alla cat. A9 e relative
pertinenze.
    2)  Unita'  immobiliare  appartenente  a  cooperativa  edilizia a
proprieta'  indivisa,  adibiti  ad  abitazione  principale  del socio
assegnatario residente nel comune.
    3)  Unita'  immobiliare  concesse in uso gratuito dai genitori ai
figli  e viceversa, che la utilizzano come abitazione principale e vi
risiedano  anagraficamente. I soggetti interessati devono produrre al
comune di Terrasini - Settore Tributi - specifica istanza annuale, in
carta  libera,  di  richiesta  di  concessione del beneficio entro la
scadenza della prima rata di versamento.
                      Aliquota del 4 per mille
    Per  i  fabbricati appartenenti a soggetti che svolgono attivita'
dirette  alla  costruzione  e  vendita  di beni immobili per tre anni
successivi alla data di ultimazione dei lavori a condizione che detti
fabbricati non siano concessi in locazione.
                     Aliquota del 5,9 per mille
    L'Unita'  abitativa  concessa  in  locazione con esclusione degli
alloggi  locati  esclusivamente  per finalita' turistiche, a soggetti
residenti  che  la  utilizzano  come  abitazione  principale mediante
contratto  di affitto regolarmente registrato. Per potere beneficiare
dell'aliquota  ridotta  al  5,9  per  mille  il  proprietario  dovra'
preventivamente   richiedere  l'applicazione  di  tale  aliquota  con
apposita  istanza  corredata  dalla  copia  del  contratto di affitto
registrato entro la scadenza della prima rata.
                     Aliquota del 6,5 per mille
    Per   tutti   gli  altri  casi  non  compresi  nella  fattispecie
precedente.
                      (Detrazioni dall'imposta)
    Con  la  presente  disposizione la giunta municipale disciplina i
criteri di commisurazione della detrazione di Euro 103,29 fino a Euro
154,94  da  applicare  all'I.C.I.  dovuta  per  l'unita'  immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale.
                      (Misura delle detrazioni)
    Le  detrazioni  dell'imposta  vengono definite secondo i seguenti
criteri:
      a)  criterio  automatico  -  detrazione  di  Euro 113,62 per le
abitazioni  principali  e relative pertinenze, per unita' immobiliare
concesse  a  uso  gratuito  dai genitori ai figli e viceversa, che la
utilizzano come abitazione principale e vi risiedano anagraficamente,
ed   unita'   immobiliare   appartenente  a  cooperativa  edilizia  a
proprieta'  indivisa,  adibiti  ad  abitazione  principale  del socio
assegnatario residente nel comune;
      b)  criterio  speciale  -  detrazione  di  Euro  154,94  per le
abitazioni  possedute  da  contribuenti con particolari situazioni di
carattere sociale.
                   (Attribuzione delle detrazioni)
    1)  La detrazione di Euro 113,62 e' attribuita nel rispetto della
normativa  di  cui  all'art. 8 commi 2 e 3 del decreto legislativo n.
504/92,  sostituendo  con  le norme dell'art. 3, comma 55 della legge
finanziaria  per  il  1997  n.  662 del 23 dicembre 1996 e secondo il
criterio definito al precedente art. 2 comma 1 lettera a).
    2)  La detrazione di Euro 154,94 e' attribuita nel rispetto della
normativa  gia'  richiamata al comma 1 e secondo il criterio definito
al  precedente  art.  2,  comma  1 lettera b), ai soggetti passivi di
imposta indicati nel successivo articolo.
             (Beneficiari di detrazione di Euro 154,94)
    1.  L'elevazione  della  detrazione  per  l'abitazione principale
nella  misura  massima  di  Euro  154,94  compete  quando  nel nucleo
familiare,   costituito  dai  richiedente  e  dai  conviventi,  siano
presenti  invalidi  o  portatori  di handicap, che non siano a totale
carico  di  enti  pubblici, con attestati rilasciati dalle competenti
autorita' per le seguenti categorie:
      a) invalidi civili non inferiori al 100%;
      b) sordomuti;
      c) ciechi assoluti;
      d)  grandi  invalidi  con  invalidita'  non  inferiore  all'80%
invalidi Inail.
      e) inabili Inps.
      f)  titolari di pensione privilegiata di guerra o ordinaria non
inferiore alla prima categoria, tab. A;
      g)  portatori  di  handicap con connotazione di gravita', legge
5 febbraio 1992 n. 104;
      h)  con  reddito complessivo lordo, come definito ai fini Irpef
del nucleo familiare non superiore a Euro 30.987,41;
    2)  L'elevazione  della  detrazione  per  l'abitazione principale
nella  misura  massima  di  Euro  154,94 viene inoltre concessa, alle
condizioni  di  cui ai successivi commi, ai seguenti soggetti passivi
di imposta:
      a) pensionati ultra sessantacinquenni;
      b) assistiti in via continuativa dal comune.
    3)  I soggetti interessati devono produrre al comune di Terrasini
-  Settore  tributi  -  specifica  istanza annuale in carta libera di
richiesta  di concessione del beneficio entro la scadenza della prima
rata di versamento.
    4)  Il  beneficio  di  cui al comma 2 viene concesso a condizione
che:
      a)   i   componenti   del   nucleo  familiare,  costituito  dal
richiedente  e  dai  conviventi,  non possiedano oltre all'abitazione
principale   -   su   tutto  il  territorio  nazionale  altre  unita'
immobiliari  accatastate  in  categorie  A/2,  A/3,  A/4, A/5, A/6 di
valore superiore a complessive Euro 15.493,71;
      b)  il  reddito  del  nucleo  familiare  non  superi i seguenti
redditi complessivi lordi, come definito ai fini dell'lrpef:
        1 componente Euro 9.921,60;
        2 componenti Euro 14.882,40;
        3 componenti Euro 19.843,20;
        4 componenti Euro 24.804,00;
        5 componenti Euro 29.764.80;
        6 componenti Euro 34.725.60;
        7 componenti e oltre Euro 39.686,40.
    Il  reddito  del primo componente e' costituito dall'ammontare di
due trattamenti minimi di pensione Inps, per ogni componente oltre il
primo  viene  aggiunto  un  importo  corrispondente  a un trattamento
minimo di pensione anno 2003;
    Nella  determinazione  del reddito complessivo non si tiene conto
dei  redditi  esenti  o  soggetti  a  ritenuta alla fonte a titolo di
imposta,  delle  rendite  erogate  dall'Inail  (esclusa  l'indennita'
giornaliera),  nonche' delle pensioni privilegiate ordinarie militari
tabellari ed equiparate.
    5)  I  richiedenti devono allegare all'istanza certificazione e/o
autocertificazione   comprovanti  il  diritto  alla  concessione  del
beneficio della detrazione a Euro 154,94;
    6)  Le  dichiarazioni  mendaci  verranno sanzionale conformemente
alle vigenti disposizioni di legge.
   (Concessioni del beneficio di Euro 154,94 - pari a L. 300.000)
    1.   Il  funzionario  responsabile  dell'imposta  comunale  sugli
immobili,  provvede ad istruire le istanze pervenute ed a concedere o
respingere  la  richiesta  di elevazione del beneficio di Euro 154,94
sulla scorta della documentazione prodotta;
    2.   Il  funzionario  responsabile  dell'imposta  comunale  sugli
immobili,   puo'   convocare   i   soggetti   richiedenti,   disporre
accertamenti  inerenti  il  diritto  al  beneficio, avvalendosi anche
della collaborazione degli organi del comando di Polizia municipale;
    3. Le decisioni del funzionario responsabile, devono pervenire ai
soggetti richiedenti entro il termine utile del 30 ottobre 2003;
    4.  In caso di diniego, da parte del funzionario responsabile, il
richiedente  potra'  produrre  nuova istanza motivata entro 30 giorni
dalla  comunicazione e potra' richiedere che il funzionario riesamini
la   decisione   e   decide   in   via  definitiva  dandone  motivata
comunicazione  ai  soggetti richiedenti entro il termine utile per il
pagamento della seconda rata a saldo dell'imposta;
    5.  Il  beneficio  ha  validita' solo per l'anno per cui e' stato
richiesto e concesso.