COMUNE DI CASCINA

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003
(GU n.52 del 4-3-2003)

    Il   comune  di  Cascina  (provincia  di  Pisa)  ha  adottato  il
13 dicembre   2002   la   seguente   deliberazione   in   materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis).
    4,5 per mille con detrazione di Euro 103,29:
      abitazione principale;
      unita'  immobiliari non locate possedute a titolo di proprieta'
o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato;
      unita'  immobiliari non locate possedute a titolo di proprieta'
o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
      unita'  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari;
      alloggi  regolarmente  assegnati  dagli  isütuti  per  le  case
popolari.
    La detrazione e' elevabile ad Euro 258,23 nei seguenti casi:
      abitazioni  principali utilizzate da famiglie composte da una a
due  persone di eta' non inferiore a 65 anni (compiuti al 31 dicembre
2002) che non percepiscano reddito oltre a eventuale pensione sociale
INPS  e  che  non  siano  proprietari  di  altre  unita'  immobiliari
produttive di reddito;
      abitazioni principali utilizzate da famiglie nelle quali vi sia
un  soggetto  portatore  di handicap e/o invalido, che non percepisca
reddito  oltre  ad eventuali pensioni sociali o vitalizi aventi causa
dalla condizione di handicap e/o invalidita'.
    4,5 per mille senza detrazione:
      abitazioni   affittate   con  canone  concordato  a  titolo  di
abitazione  principale  (art. 2, comma 3, legge n. 431 del 9 dicembre
1998);
      unita'  immobiliari concesse in uso gratuito dal proprietario a
parenti  in linea retta di 1o grado (madre/padre - figlia/o, figlia/o
- madre/padre) che le utilizzino come abitazioni principali e che non
posseggano altri immobili ad uso abitativo nel territorio del comune.
    7,50 per mille:
      abitazioni  e relative pertinenze non locate, per le quali al 1
gennaio  2003  non  risultino  essere  stati  registrati contratti di
locazione  da  almeno  due  anni  (art.  2, comma 3, legge n. 431 del
9 dicembre 1998).
    6,25 per mille:
      aliquota  ordinaria,  applicabile in tutti gil altri casi ed in
particctare  a:  terreni agnicoli, aree fabbricabili, edifici adibiti
ad   attivita'  (agricole,  industriali,  commerciali,  artigianali),
abitazioni non ricomprese nelle casistiche precedenti.
    L'aliquota agevolata prevista per gli immobili affittati a canone
concordato  e  per quelli concessi in uso gratuito a parenti, nonche'
l'elevazione  della  detrazione  (nei  casi  sopra specificati), sono
appilcabili  a condizione che il contribuente dichiari la sussistenza
dei  requisiti  previsti  entro  il  31 dicembre 2003, sugli appositi
moduli predisposti dall'ufficio; il contribuente puo' avvalersi della
autocertiflcazione/dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta'
di  cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, fatta
eccezione  per  la  certificazione  della  condizione di handicap e/o
invalidita'.
    (Omissis).