COMUNE DI SAN POLO D'ENZA

COMUNICATO

Determinazioni  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2003
(GU n.53 del 5-3-2003)

    Il  comune  di  San  Polo  d'Enza (provincia di Reggio Emilia) ha
adottato  il 12 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2003:
    (Omissis)
    di stabilire per l'anno 2003, le seguenti aliquote I.C.I.:
      1) aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille;
      2)  aliquota  agevolata  nella  misura  del  5,7  per  mille da
applicare alle tipologie di cui agli articoli 14 e 17 del regolamento
I.C.I.:
        unita'   immobiliare   adibita   ad   abitazione   principale
(abitazione  nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di
proprieta',  usufrutto  o  altro  diritto  reale  di  godimento  o in
qualita'  di  locatario  finanziario,  e  i  suoi  familiari dimorano
abitualmente);
        unita'  immobiliare,  appartenente  a  cooperativa edilizia a
proprieta'   indivisa,   adibita   a   dimora   abituale   del  socio
assegnatario;
        alloggio  regolarmente  assegnato dall'Istituto autonomo case
popolari;
        unita'  immobiliare  posseduta  nel  territorio  del comune a
titolo  di  proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente
all'estero  per  ragioni  di  lavoro,  a  condizione  che non risulti
locata;
        unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di proprieta' o di
usufrutto  da  anziano  o  disabile  che  acquisisce  la residenza in
istituto  di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a
condizione  che la stessa non risulti locata (previa presentazione al
comune di apposita istanza ed attestazione in merito alla sussistenza
delle condizioni per la fruizione del beneficio medesimo);
        abitazione  posseduta  da  un soggetto che la legge obbliga a
risiedere  in  altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita'
immobiliare   risulti  occupata,  quale  abitazione  principale,  dai
familiari  del possessore (previa presentazione al comune di apposita
istanza  ed  attestazione in merito alla sussistenza delle condizioni
per la fruizione del beneficio medesimo);
        le  pertinenze  classificabili  nelle categorie catastali C/2
limitatamente  ad  una  cantina  e  una  soffitta,  e  un immobile di
categoria C/6  o  C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo
durevole   a   servizio  dell'abitazione  principale  (anche  se  non
appartengono allo stesso fabbricato);
      3)   aliquota   agevolata  dell'uno  per  mille  a  favore  dei
proprietari  che  eseguano  interventi volti al recupero delle unita'
immobiliari   inagibili   o   inabitabili  di  cui  all'art.  18  del
regolamento  I.C.I. - l'inagibilita' o inabitabilita' deve consistere
in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante,
fatiscente  e  simile), superabile non con interventi di manutenzione
ordinaria  o  straordinaria,  bensi'  con  interventi  di  restauro e
risanamento  conservativo  e/o  di  ristrutturazione  edilizia di cui
all'art. 31 comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978,
n.  457,  ed  ai  sensi  del  vigente  regolamento edilizio comunale.
L'aliquota   agevolata   e'   applicata   limitatamente  alle  unita'
immobiliari  oggetto  detti  interventi  e  per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori;
      4)  aliquota maggiorata  del  7  per  mille  da  applicare alle
seguenti tipologie:
        alloggi non locati, di cui all'art. 7 comma 1 del regolamento
I.C.I.  ossia l'unita' immobiliare, classificata o classificabile nel
gruppo  catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabile
a  fini  abitativi,  non tenuta a disposizione del possessore per uso
personale  diretto  e,  al  1  gennaio  dell'anno di imposizione, non
locata ne' data in comodato a terzi;
        immobili  rientranti  nelle categorie catastali C/l (negozi e
botteghe),  C/3 (laboratori per arti e mestieri) e D/l (opifici), non
utilizzati  dal  possessore  o  dai  suoi  familiari,  non locati, in
rapporto al periodo di non utilizzo.
      5)   detrazione   di   imposta  di  Euro  103,29  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale (art. 14 regolamento
I.C.I.),   con   la  possibilita'  di  detrarre,  limitatamente  alle
pertinenze  di  cui al punto 2 della presente deliberazione, la parte
dell'importo  della detrazione che non ha trovato capienza in sede di
tassazione dell'abitazione principale.
    (Omissis).