MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

CIRCOLARE 17 febbraio 2003, n. 946084 

Chiarimenti  sulle  modalita' e sulle procedure per la concessione ed
erogazione   delle   agevolazioni   previste   nei   bandi   per   le
incentivazioni   in   favore  del  commercio  elettronico  e  per  il
collegamento telematico "quick-response" di cui alle circolari del 10
dicembre 2002, n. 900501 e n. 900502.
(GU n.45 del 24-2-2003)
 
 Vigente al: 24-2-2003  
 

                              Alle imprese interessate
                              Ai consorzi di imprese
                              Alle associazioni imprenditoriali

  Con  circolare  del  10  dicembre  2002  n.  900501, pubblicata nel
supplemento  ordinario  n. 239 della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28
dicembre  2002,  sono  state  emanate  le disposizioni relative al 2o
bando  per  la concessione e liquidazione di agevolazioni sotto forma
di  credito  d'imposta  previste  dai commi 5 e 6 dell'art. 103 della
legge  23  dicembre  2000, n. 388, per lo sviluppo delle attivita' di
commercio elettronico.
  Con  circolare  del  10  dicembre  2002  n.  900502, pubblicata nel
supplemento  ordinario  n. 239 della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28
dicembre  2002,  sono  state  emanate  le disposizioni relative al 2o
bando  per  la concessione e liquidazione di agevolazioni sotto forma
di  contributo  in  conto capitale previsto dai commi 5 e 6 dell'art.
103  della  legge  23  dicembre  2000,  n. 388, per lo sviluppo delle
attivita' di collegamento telematico "quick-response" con riferimento
alle filiere del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero.
  In  vista  della presentazione da parte delle imprese delle domande
di  finanziamento,  si  ritiene opportuno fornire alcune precisazioni
sui  predetti  bandi, al fine di meglio esplicitare specifici aspetti
contenuti nelle circolari in oggetto.
  In via preliminare appare utile delimitare gli ambiti di intervento
delle  predette circolari, puntualizzando il significato che e' stato
attribuito,    rispettivamente,    alle   locuzioni   di   "commercio
elettronico" e di "collegamento telematico/quick response".
  1. Commercio elettronico.
  1.1. Ai fini del bando "e-commerce", sono finanziabili tutte quelle
iniziative  dirette  a  promuovere e supportare la vendita attraverso
internet di beni e servizi da parte delle imprese. E' auspicabile, ma
non  necessaria la conclusione on line della transazione: pertanto la
conclusione   dei   contratti   potra'  avvenire  anche  nelle  forme
tradizionali.  E'  pero'  necessario  che  i  progetti  prevedano  la
creazione  di  un  sito  che  garantisca  un  livello  di interazione
reciproca tra impresa e consumatore (nel caso di progetti Business to
Consumer)  e  tra impresa e impresa (nel caso di progetti Business to
Business)  e  che  consenta  la  possibilita'  di  avviare on-line la
procedura  di acquisto. A titolo indicativo ma non esaustivo, il sito
dovra'  prevedere  -  come  requisiti  minimi  -  la possibilita' di:
avviare la trattativa; inviare e confermare ordini; accedere a prezzi
e tariffe; consultare le specifiche tecniche dei prodotti; chiedere e
ottenere  informazioni, preventivi (anche personalizzati), condizioni
contrattuali  e  modalita'  di  conclusione  dei  contratti. Non sono
ammissibili  i  progetti  per  la  creazione di meri "siti vetrina" a
scopo  promozionale,  che  non  prevedano  un'interazione two way tra
impresa/cliente  o  tra  impresa/impresa,  secondo le modalita' sopra
descritte.
  2. Collegamento telematico.
  2.1.  Ai  fini  del bando "quick-response". sono finanziabili tutte
quelle  iniziative  volte  allo  sviluppo di collegamenti telematici,
alla  velocizzazione  dei  flussi  logistici,  allo  scambio  ed alla
acquisizione   automatica   di   informazioni,   alla   creazione  di
piattaforme   per  lo  sviluppo  di  sistemi  standardizzati  per  il
monitoraggio  delle  varie  fasi di produzione e commercializzazione,
tramite   tecnologie   informatiche  e  telematiche,  combinate  alla
diffusione  di  internet.  Nell'ambito dei progetti "quick response",
possono   essere   finanziate  anche  attivita'  di  e-commerce,  che
rappresentino un ulteriore sviluppo dei progetti stessi.
  2.2.  Nel  caso di progetti presentati da imprese in forma singola,
sono  finanziabili le iniziative dirette a collegare l'impresa a reti
telematiche gia costituite.
  2.3.  Non  e'  finanziabile  il  collegamento  telematico  attivato
all'interno della singola impresa (intranet).
  2.4.  In  presenza  di  una  rete  telematica  gia' costituita sono
agevolabili  i  progetti  che  ne  prevedano l'ampliamento attraverso
l'acquisto  di  nuovo  hardware  e  nuovo software (con esclusione di
spese di cui alle voci b e c).
  3.  Presentazione  delle istanze: soggetti promotori, beneficiari e
documentazione.
  3.1.  Sono  soggetti  beneficiari  degli  aiuti  tutte  le  imprese
titolari di partita IVA, individuali o societarie, anche aventi forma
di  cooperative,  i  consorzi  e  societa'  consortili,  le  societa'
consortili miste tra imprese industriali, commerciali e di servizi, i
consorzi  di  sviluppo  industriale e i centri per l'innovazione e lo
sviluppo  imprenditoriale, operanti nei settori ammessi al regime "de
minimis", su tutto il territorio nazionale.
  3.2.  Non  sono  ammissibili  alle  agevolazioni  gli enti pubblici
economici  in  quanto  non  si configurano come imprese individuali o
societarie  con finilita' private; sono, inoltre, escluse le imprese,
anche di tipo associativo, condotte a scopo non lucrativo.
  3.3.  Sono  ammissibili  alle  agevolazioni  le societa' di servizi
costituite da liberi professionisti.
  3.4. E' opportuno precisare che, nel caso di societa', l'iscrizione
al  registro  delle  imprese ha valore costitutivo della personalita'
giuridica;  pertanto  una societa', di persone o di capitali, che non
sia iscritta al registro delle imprese non puo' presentare domanda di
agevolazione.  Le ditte individuali, invece, anche se non iscritte al
registro delle imprese, possono presentare domanda di agevolazione.
  3.5. Le associazioni di categoria possono essere soggetti promotori
dei bandi e non soggetti beneficiari.
  3.6.  Ai sensi della Circolare n. 900502 sul quick response possono
presentare  domanda  di agevolazione, oltre alle aziende appartenenti
ai  settori  tessile,  dell'abbigliamento  e  calzaturiero,  anche le
aziende  produttrici  di beni, servizi, macchinari ed attrezzature il
cui fatturato si riferisca prevalentemente a rapporti commerciali con
i settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero. La misura della
prevalenza  verra'  valutata su un periodo di tempo non inferiore a 6
mesi per le imprese di nuova costituzione, altrimenti si riferira' al
fatturato degli ultimi due esercizi.
  3.7.  Una  stessa  impresa puo' far parte, nell'ambito del medesimo
bando,  di piu' aggregazioni e presentare domanda di agevolazione per
i  relativi  progetti,  fermo  restando il divieto di presentare piu'
domande  a fronte degli stessi investimenti e nel rispetto del limite
massimo  di  cumulo, nel triennio, di 100.000 euro di agevolazioni in
regime de minimis, per ciascuna impresa.
  3.8. La relazione di progetto di cui al par. 1.7 della Circolare n.
900501  ed  al  par. 1.8 della Circolare n. 900502 deve essere sempre
allegata  alla domanda di prenotazione, anche nel caso di un progetto
presentato  da  una singola impresa. Per la sua redazione puo' essere
utilizzato  lo  schema disponibile su uno dei seguenti siti Internet:
"www.legge388.info",       "www.minindustria.it",       "www.mcc.it",
"www.ipi.it".
  3.9.  La  relazione  di  progetto  dovra'  riportare  un  dettaglio
analitico  di  tutti  i  costi relativi al progetto con riferimento a
ciascun beneficiario delle agevolazioni.
  3.10.  Per  "tempi  di  messa  a  regime" (di cui al par. 1.7 della
Circolare n. 900501 e al par. 1.8 della Circolare n. 900502, Punto B4
dell'Allegato  2  alla Circolare n. 900501 e Punto B5 dell'Allegato 2
alle  Circolari  900502)  si  intende il periodo di tempo che secondo
l'impresa e' necessario a rendere operativo il progetto.
  3.11.  La  domanda  deve  essere  presentata  al Gestore in duplice
copia:  una  domanda in originale ed in regola con l'imposta di bollo
ed una fotocopia della stessa.
  3.12.  La dichiarazione sostitutiva di atto notorio e' valida anche
se   sottoscritta  e  presentata  unitamente  ad  una  fotocopia  non
autenticata di un documento di identita' valido del sottoscrittore.
  Pertanto  non  e' necessaria l'autenticazione da parte del notaio o
del pubblico ufficiale del comune.
  3.13.  I  documenti da compilare per la presentazione della domanda
di prenotazione sono:
    nel  caso  di  aggregazione di imprese, gli allegati 2 e 2-bis, a
cura del soggetto promotore, mentre ciascuna impresa dovra' compilare
la   scheda-impresa   di   propria  pertinenza  (allegato  3)  ed  il
questionario  (allegato  3-bis).  Se  il  soggetto promotore e' anche
soggetto  beneficiario,  e'  necessario  che  esso  compili anche gli
allegati 3 e 3-bis.
    nel  caso  di domanda presentata da una singola impresa, dovranno
essere compilati esclusivamente gli allegati 2 e 3-bis.
  In  entrambi  i  casi andra' allegata alla domanda la "relazione di
progetto".
  3.14. Nello schema di relazione di progetto, per "scalabilita'" del
progetto   si  intende  l'adattamento  dello  stesso,  per  eventuali
esigenze future.
  4. Progetti e spese ammissibili.
  4.1.   Le   spese  "agevolabili"  sono  tutte  quelle  riferite:  -
all'acquisto (anche a rate), al leasing, alla locazione di hardware e
software,   nonche'  all'hosting  e  all'housing  (voce  a);  -  alla
consulenza ed al tutoraggio, di cui alla voce b); - alla formazione e
all'e-learning  di  cui  alla  voce  c)  del par. 2.2 delle Circolari
numeri 900501 e 900502.
  4.2. Le spese di cui alla voce b) e c) del par. 2.2 delle Circolari
numeri 900501 e 900502 sono ammissibili nel limite del 20% del totale
delle  spese  agevolabili del progetto. Non sono agevolabili le spese
per  consulenze  non  specifiche,  quali  ad  esempio  quelle  per la
predisposizione  della  domanda  di agevolazione. Per "tutoraggio" si
intende l'assistenza alla attuazione del progetto e l'accompagnamento
alla  realizzazione  ed  all'esercizio  dello  stesso,  per  un tempo
massimo  di  14  mesi  dalla  data  del decreto di prenotazione delle
risorse.
  4.3.  Le  spese per software di cui alla voce a) del par. 2.2 delle
Circolari  numeri 900501  e  900502  sono quelle relative a pacchetti
software  preconfezionati.  Le spese per software di cui alla voce b)
del  par.  2.2  delle  Circolari  numeri 900501  e 900502 sono quelle
riferite  allo  sviluppo  di  applicativi e alla personalizzazione di
software.
  4.4.  Nei  casi  di  acquisto a rate, di locazione finanziaria o di
affitto  di  hardware  e  software  (compreso l'hosting e l'housing),
l'agevolazione    sara'    calcolata   applicando   la   percentuale,
rispettivamente,  del  50  o del 60 per cento sul minore costo tra il
prezzo  di mercato o di listino e l'ammontare delle rate o dei canoni
pagati.   Se  nei  14  mesi  successivi  alla  data  del  decreto  di
prenotazione  delle  risorse  l'ammontare  dei  pagamenti  effettuati
dall'impresa   e'   inferiore  all'agevolazione,  quest'ultima  sara'
ridotta fino a coincidere con l'importo effettivamente pagato.
  4.5. Il valore complessivo del progetto non deve essere inferiore a
7.500,00  euro.  In  caso di aggregazione tale importo si riferisce a
ciascuna delle imprese partecipanti al progetto.
  4.6.   Sono  "ammissibili"  alle  agevolazioni  sole  quelle  spese
agevolabili  che  sono  state  pagate  dopo  il  28 dicembre  2002. I
contratti  di  locazione finanziaria, di affitto e di acquisto a rate
di  hardware  e  software (compreso l'ho isting e l'housing) non sono
ammessi alle agevolazioni se stipulati prima del 28 dicembre 2002.
  4.7.  Per  "dotazioni  interne" (di cui al par. 2.3 delle Circolari
numeri  900501  e  900502)  si  devono  intendere  i  beni  di  nuova
fabbricazione  (hardware,  software,  terminali,  connessioni) ad uso
"promiscuo",  ossia  quelli  utilizzati  dalle  imprese  sia  per  la
realizzazione  del  progetto finanziato dai bandi in oggetto, sia per
attivita' di gestione aziendale ordinaria. Pertanto, i beni che hanno
una destinazione totalmente estranea al progetto non sono ammissibili
alle agevolazioni.
  I  costi  per  dotazioni  interne dovranno essere indicati sotto la
voce  di  spesa  a).  L'impresa,  nella relazione di progetto, dovra'
fornire  una  descrizione  di tali costi, specificando la tipologia e
l'utilizzo dei beni ad uso promiscuo.
  4.8. I costi per le commesse interne non sono agevolabili.
  4.9.   L'agevolazione  per  l'e-commerce  consiste  in  un  credito
d'imposta.  Esso  e'  un  bonus  fiscale,  utilizzabile  dal soggetto
beneficiario  a  decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data
di  ricezione  della comunicazione del decreto di fruizione, ed entro
un  periodo  massimo  di  3  anni.  Il  credito d'imposta concesso e'
utilizzabile   ai   fini   del  pagamento  presso  il  Concessionario
competente  per  territorio  del servizio di riscossione dei tributi,
delle  imposte  e  degli  altri oneri in compensazione dei versamenti
effettuati  con  il  modello  F24,  di  cui  all'art.  17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  5.  Modalita'  e  procedure  per  la prenotazione e fruizione delle
agevolazioni.
  5.1.  La  perizia  giurata, da presentare all'atto della domanda di
fruizione,  deve  essere resa da un consulente tecnico del tribunale.
In  tal senso deve intendersi anche l'indicazione di cui all'allegato
8 del bando.
  5.2.  Il  progetto  si  intende completato quando tutti i beni sono
stati  fatturati ed installati, e l'impresa ha pagato almeno l'80 per
cento del costo del progetto ammesso alle agevolazioni con il decreto
di  prenotazione  delle risorse e comunque il 100% delle spese di cui
alle  voci b) e c) del par. 2.2 delle Circolari n. 900501 e n. 900502
(tra cui le spese per la consulenza ed il tutoraggio, la formazione e
l'e-learning).
  5.3.  L'erogazione dell'agevolazione avviene sempre in due tranche,
a  fronte di due domande di fruizione da trasmettere alla sede legale
del  Gestore:  la  prima riguarda il 90% dell'agevolazione, calcolato
sul   totale  dell'investimento  fatturato.  La  seconda  domanda  di
fruizione,  per  l'erogazione  del  saldo  (il  restante 10%), dovra'
essere presentata, con le stesse modalita' della prima, entro i primi
due  esercizi  successivi al completamento del progetto, a condizione
che l'impresa abbia raggiunto i risultati economici previsti (qualora
l'impresa  non  consegua  i risultati previsti, l'agevolazione verra'
confermata  nell'importo  gia' erogato). E' fatto obbligo comunque di
trasmettere  la  documentazione comprovante le spese effettuate e non
trasmesse con la prima domanda di fruizione delle risorse.
  Si segnala che la prima domanda di fruizione puo' essere presentata
solo se l'impresa ha completato il progetto.
  5.4.  Negli  allegati  5-bis,  di cui alle circolari n. 900501 e n.
900502  del  10  dicembre  2002, la parola "oltre" va interpretata in
modo  tale  da  indicare  un  ammontare  che  in  valore assoluto sia
superiore a "-10" e "+10".
  5.5. Nel caso di progetti di quick response che non prevedano anche
attivita'  di e.commerce, i risultati economici attesi vanno indicati
nella  relazione  di  progetto  allegata,  in  cui  si devono fornire
indicatori  anche  di  natura  qualitativa che attestino un eventuale
miglioramento dei risultati dell'impresa.
  5.6.  All'interno  di  aggregazioni,  le  spese  sostenute per soli
acquisti  di  hardware  e  software  venduti  da imprese partecipanti
all'aggregazione   stessa  sono  agevolabili,  purche'  ricorrano  le
condizioni  di ammissibilita' e di congruita'. Non sono agevolabili i
costi  di  hardware  e  software  che rimangono a carico dell'impresa
fornitrice.  Nella  perizia  giurata,  da  inviare  con la domanda di
fruizione  delle  risorse,  dovra'  essere  fornita  una  dettagliata
spiegazione  sulla congruita' e corretta imputazione dei costi per le
forniture di tutti i soggetti appartenenti alla stessa aggregazione.
    Roma, 17 febbraio 2003


                                           Il direttore generale
                                            per il coordinamento
                                        degli incentivi alle imprese
                                             Pasca di Magliano